Il quadro RW del modello Unico deve essere compilato ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione
e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei
conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo
complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 2, comma 4-bis, del decreto
legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50); resta fermo l’obbligo
di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
"4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro".
Deve essere però segnalato che il limite in questione è stato elevato sino alla soglia di €. 15.000 dalla Legge n. 186/2014.
Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
Per attività patrimoniali si intendono tutti i beni patrimoniali detenuti all’estero da contribuenti residenti in Italia, quali: immobili situati all’estero; oggetti preziosi ed opere d’arte; imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero e/o registrati in pubblici registri esteri, ecc. Le attività patrimoniali vanno dichiarate nel quadro RW indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito nel periodo d’imposta: per far scattare l’obbligo dichiarativo è infatti sufficiente che la loro capacità di produrre reddito imponibile sia meramente potenziale.
Per attività finanziarie si intendono le attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, come depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero; partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; obbligazioni estere e titoli similari.
La nozione di titolare effettivo – Come noto, in relazione alla applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, viene richiesta la compilazione del quadro RW mediante specifica evidenziazione, della situazione del soggetto che risulta essere titolare effettivo dell’investimento estero. In particolare, di tale situazione deve essere data contezza mediante la compilazione della colonna 2 del quadro RW.
Questo concetto, è particolarmente incisivo nel caso in cui una persona fisica risulti essere titolare effettivo di attività estera per il tramite della partecipazione, superiore al 25% in una società localizzata in uno stato o in un territorio non collaborativo. In questo caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere della società estera; nonché, la percentuale di partecipazione. E` chiaro che questa indicazione complica le indicazioni da dover fornire da un punto di vista pratico nell’ambito del quadro RW. Inoltre, il contribuente è chiamato ad indicare nel quadro RW, per ogni società, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.
In ogni caso, le indicazioni che sono necessarie ai fini della compilazione del quadro RW relativamente al monitoraggio fiscale, non trovano coordinamento con quanto previsto ai fini IVAFE. E` infatti chiaro come, invece, ai fini di tale tributo l’obbligo impositivo sussista esclusivamente per gli investimenti diretti e dunque sulla partecipazione detenuta attraverso la quale, invece, si sostanzia la nozione di titolare effettivo di investimenti esteri diversi dalla partecipazione.
La corretta compilazione del quadro RW è elemento fondamentale anche per determinare correttamente gli importi previsti ai fini IVIE ed IVAFE. Infatti, i valori indicati nel quadro costituiscono l’elemento di riferimento per l’applicazione di eventuali sanzioni nel caso in cui venga rilevata una compilazione del quadro RW non corretta. Ad oggi, la sanzione applicabile per l’omessa dichiarazione di investimenti e attività detenute all’estero viene ora fissata nella misura compresa tra il 3 e il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (art. 5, comma 2, D.L. n. 167/1990). Solo laddove i predetti investimenti e attività siano stati detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la misura della predetta sanzione è aumentata nella misura compresa tra il 6 e il 30% degli importi non dichiarati.
In ogni caso, a prescindere dall’ammontare delle sanzioni previste dalla norma, si ritiene che, nel caso di informazioni che sono state comunque fornite dal contribuente in relazione ai propri investimenti esteri ma che non siano esattamente coerenti con le richieste formulate nelle istruzioni, possano soccorrere i principi contenuti nelle disposizioni della legge n. 212 del 2000. Va infatti formulata una piu` generale osservazione sulla complessita` della compilazione del quadro RW rispetto alle esigenze di controllo che lo stesso rappresenta. Infatti, si deve considerare come una errata compilazione del quadro RW sia evento del tutto ricorrente e possibile alla luce della complessità delle disposizioni di legge e delle stesse istruzioni. Pertanto, appare del tutto sostenibile la tesi in base alla quale, tranne evidentemente le ipotesi di omissione, non appare costituire violazione sanzionabile una compilazione del quadro che non risponda, esattamente, ai dettami delle indicazioni di prassi e delle istruzioni. In altri termini, andrebbe privilegiato, comunque, il comportamento del contribuente che provvede alla compilazione del quadro errando, in buona fede, sui valori riportati nello stesso.