Legge del 30 ottobre 2014 n. 161 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 – supplemento ordinario
Articolo 9
Art. 9. Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAX U.
In vigore dal 25 novembre 2014
1. All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «delle attività finanziarie detenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti»;
b) al comma 20, le parole: «delle attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari» e le parole: «detenute le attivita’ finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari»;
c) al comma 21, le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio».
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2014.