- Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto
residente dimostra, alternativamente, che:
a) la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva
attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’,
nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le
attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima
condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
comma 4. ((Ai fini del presente comma, il contribuente puo’
interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto
dei diritti del contribuente)). (133) (172)
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto:
– (con l’art. 1, comma 83, lettera l)) l’abrogazione del comma 4
del presente articolo;
– (con l’art. 1, comma 88) che “Le disposizioni di cui ai commi da
83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere
dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta
precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31
dicembre 2007”.
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AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,
comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.
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