Vedi – PF2_istruzioni_2015_rettifica – Istruzioni Agenzia delle Entrate: Quadro RW Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – IVIE/ IVAFE – Pagg. 33/34/35
Il quadro RW, all’interno del Modello Unico 2015, assume, in relazione al periodo di imposta 2014, una valenza particolare in quanto rappresenta una sorta di ideale continuazione con la procedura di voluntary disclosure di cui alla Legge n. 186/2014 anche in considerazione della contemporanea scadenza, 30 settembre 2015.
Cosicché, oltre alla gestione delle problematiche relative al precedente modello, il quadro 2015 si complica per la gestione post disclosure.
Questo, naturalmente, in relazione a quei contribuenti che decideranno, a fronte della avvenuta sanatoria, di continuare a detenere all’estero le attività finanziarie emerse.
L’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014, ha previsto che l’obbligo di monitoraggio per le attività finanziarie detenute all’estero non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a €. 10.000.
Il limite in questione è stato elevato a €. 15.000 dalla Legge n. 186/2014.
Tuttavia, ai soli fini della compilazione del quadro RW per il periodo d’imposta 2014 vale ancora il precedente riferimento fermo restando che l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste comunque laddove lo stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’IVAFE, e cioè nel caso in cui la consistenza media sia superiore a €. 5.000.
Di conseguenza, come avvenuto anche lo scorso anno, la compilazione del quadro RW potrebbe portare ad alcune situazioni particolari, come ad esempio:
- conto corrente estero con giacenza media maggiore di €. 5.000 ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i €. 10.000. Il quadro RW andrà compilato esclusivamente ai fini IVAFE;
- conto corrente estero con giacenza media inferiore a €. 5.000 ma che, come valore massimo, ha superato i €. 10.000. Il quadro RW deve essere compilato soltanto ai fini del monitoraggio fiscale.
Per evitare l’annoso problema del disallineamenti tra gli elementi di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, e le disposizioni in materia IVIE e IVAFE, è stata inserita nel quadro una nuova casella 20 con la quale il contribuente dovrà segnalare il fatto che il quadro RW viene compilato ai soli fini del monitoraggio fiscale ma non ai fini IVIE e/o IVAFE, in assenza, ad esempio, dei presupposti impositivi di tali due imposte.
Uno dei casi può essere quello segnalato in relazione ai concetti di valore massimo e di giacenza media dei conti correnti, ma possono essere elencate un’altra serie di casistiche nelle quali il disallineamento è totale.
Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 38 del D.L. n. 78/2010, sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale, in relazione agli investimenti detenuti nello Stato ove prestano la predetta attività, i contribuenti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno svolto una attività lavorativa in stati o territori limitrofi all’Italia.
Come sottolineato in precedenza, la scadenza di presentazione del Modello Unico 2015 (e la compilazione del quadro RW), coincide con la data finale consentita per la procedura di voluntary disclosure di cui alla Legge n. 186/2014.
E` evidente, dunque, che la compilazione del quadro RW risentirà delle scelte e delle decisioni che i contribuenti assumeranno in relazione alla sanatoria e, soprattutto, in tema di eventuale rimpatrio delle attività che emergono.
Una prima questione problematica riguarda, appunto, la sovrapposizione della scadenza.
Infatti, ai fini della compilazione del quadro RW, si ritiene che laddove il contribuente che aderisce alla procedura di collaborazione volontaria esprimendo l’opzione per il rimpatrio delle attività, fisicamente o giuridicamente, sia esonerato, sin dal quadro RW 2015, dalla compilazione dello stesso ai fini del monitoraggio fiscale, circostanza questa che potrebbe comunque non garantire l’esonero dalla compilazione ai fini del soddisfacimento dell’IVIE e/o dell’IVAFE.
Infatti, anche ipotizzando il rimpatrio giuridico di un immobile, la debenza dell’IVIE continuerà a sussistere.
Al contrario, nel caso in cui il contribuente decida invece di mantenere all’estero le proprie attività, l’obbligo di compilazione del quadro RW continuerà a sussistere sin dal Modello Unico 2015.
In tal senso, peraltro, sembra deporre il contenuto della circolare n. 10 del 2015 dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, nella parte dedicata alla illustrazione delle modalità con le quali sono applicate le sanzioni in relazione alla procedura di collaborazione volontaria, si afferma che, nel caso in cui le attività siano mantenute all’estero dovrà essere rilasciata una apposita autorizzazione a trasmettere, da parte dell’intermediario estero, tutti i dati relativi alle predette attività alle autorità italiane, allegando copia di tale autorizzazione alla richiesta di collaborazione volontaria. Ciò in quanto, come viene affermato dalla circolare, si consente all’Amministrazione finanziaria italiana di controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta successivi a quello di adesione alla procedura di collaborazione volontaria. In altri termini, dunque, ed indipendentemente dal momento di conclusione della procedura in questione, l’indicazione delle attività estere nel quadro RW dovrà essere fornita nell’ipotesi in cui le stesse siano mantenute, appunto, all’estero.