Art. 2 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche all’articolo 166 TUIR – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 2

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche all’articolo 166 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 166 (Imposizione in uscita)

1.Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che
esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle
seguenti ipotesi:
a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale;
b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata
all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli
utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter;
c) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile
organizzazione situata all’estero;
d) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione
alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata
all’estero;
e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono
stati oggetto di incorporazione da parte di una società’ fiscalmente
non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più’ beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il
conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa
situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente
all’estero.
2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di
attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione
si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti
dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata
e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività’, in
condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attività’ si
considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti
redditi:
a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attività’ e passività’ del soggetto che
trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel
patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel
territorio dello Stato;
b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza tra
il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione
situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle
attività’ e passività’ facenti parte del patrimonio della stabile
organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile
organizzazione situata all’estero;
d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la differenza tra
il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla
stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attività’ e passività’ che prima del
perfezionamento dell’operazione facevano parte del patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che,
successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel
patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di
azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del
valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
del comma 7 dell’articolo 110.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresì’
assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione
d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione,
che risultano iscritte in bilancio al termine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza o prima del perfezionamento dell’operazione
se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio
contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello
Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì’ assoggettate
alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta, incluse
quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano
iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’articolo
152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il
trasferimento dell’intera stabile organizzazione.
6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente
al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato
una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine
dell’ultimo periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del
limite di cui al comma 1 dell’articolo 84. Nel caso di cui al comma
1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di
residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo
periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il
reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo
181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui
all’articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono
computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1.  Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al
termine dell’ultimo periodo d’imposta di esistenza in Italia della
stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il
reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al
comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui
all’articolo 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della
stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del
periodo d’imposta precedente quello in cui si verifica il
trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito realizzato
dalla stabile organizzazione nel periodo d’imposta in cui si verifica
il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto
della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181 senza
applicazione delle condizioni e del limite di cui all’articolo 172,
riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione
della plusvalenza di cui alla lettera c) del comma 3, senza
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di
cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle
operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), dell’articolo
178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, non
rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le
perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta
prima del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e), senza applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1,
lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al
comma 1, lettere a), b) e b-bis) dell’articolo 178 e, successivamente
al perfezionamento dell’operazione, rimanga nel territorio dello
Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al
termine dell’ultimo periodo d’imposta prima del perfezionamento
dell’operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale
periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto
della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181, riferibile alla
stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1.
7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:
a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza fiscale in Italia;
b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione
situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile
organizzazione;
d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla
stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto
l’operazione.
8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o
delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.
9. L’imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti
delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente
alla prestazione di eventuali garanzie, può’ essere versata in cinque
rate annuali di pari importo se:
a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza fiscale e’
trasferita in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che
consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale
l’Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in
materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono
trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui
alla lettera a);
c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile
organizzazione e’ trasferita in uno Stato di cui alla lettera a);
d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono
trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate
in uno Stato di cui alla lettera a);
e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la società’
incorporante, la società’ beneficiaria o la società’ conferitaria
della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato
di cui alla lettera a).
10. L’opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l’intera
imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.
11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9,
sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e
pertanto, comportano il versamento dell’imposta residua entro il
termine previsto per il successivo versamento:
a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo
trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli
previsti da tale lettera;
b) nel caso di cui al comma 9, lettera b), il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato
comma 9;
c) nel caso di cui al comma 9, lettera c), il successivo
trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da
quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
d) nel caso di cui al comma 9, lettera d), il successivo
trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli
previsti dalla lettera a) del citato comma 9 o il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a);
e) nel caso di cui al comma 9, lettera e), il successivo
trasferimento della residenza fiscale della società’ incorporante,
della società’ beneficiaria o della società’ conferitaria della
stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla
lettera a) di tale comma;
f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che
comportano il trasferimento ad un soggetto residente in uno Stato
diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attività’ e
passività’ il cui valore di mercato ha concorso a formare la
plusvalenza di cui al comma 3;
g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha
concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le
operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell’articolo 9, il
realizzo di tali attivi ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera
b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma
1, lettera c);
h) la dichiarazione di fallimento o l’estinzione del soggetto che
ha optato per la rateizzazione;
i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato
entro 5 mesi dalla data di scadenza;
l) la cessione delle quote da parte dei soci delle società’ di
cui all’articolo 5.
13. Per le imprese individuali e le società’ di persone si applica
l’articolo 17, comma 1, lettere g) e l).
14. Il trasferimento all’estero della residenza fiscale di una
società’ di capitali non comporta di per se’ alcuna imposizione dei
soci di tale società’.
15. Con uno o più’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, finalizzate a individuare le modalità’ di
esercizio dell’opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui
l’efficacia di tale opzione può’ essere subordinata alla prestazione
di garanzie e l’entità e la forma tecnica di tali garanzie, nonché’
le modalità’ di monitoraggio dell’eventuale verificarsi delle ipotesi
di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.».

2. Ai fini dell’articolo 166 del testo unico delle imposte sui
redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in
attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014,
n. 156, adottato in attuazione dell’articolo 166 del testo unico
delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente
alle modifiche apportate dal comma 1.

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