Legge 21 novembre 2000, n. 342
“Misure in materia fiscale“
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 – Suppl. Ord.)
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Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUI REDDITI
Sezione I
Disposizioni in materia di redditi
di impresa
Art. 1.
(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell’imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell’evasione e dell’elusione)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 127 è inserito il seguente:
“Art. 127-bis. – (Disposizioni in materia di imprese estere partecipate). – 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.”;
b) nell’articolo 76, recante norme generali sulle valutazioni:
1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti:
“7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un’attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti”;
2) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
“7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate”;
c) nell’articolo 96-bis, concernente dividendi distribuiti da società non residenti:
1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
“2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell’esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l’applicazione del presente comma.”;
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: “ovvero nel comma 2-ter“;
3) il comma 7 è abrogato;
d) l’articolo 106-bis è sostituito dal seguente:
“Art. 106-bis. – (Credito per le imposte pagate all’estero e credito d’imposta figurativo) – 1. L’imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 15, nonchè quella relativa ai redditi prodotti all’estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d’imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, recante adempimenti per l’attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma”.
2. Il primo decreto di cui all’articolo 127-bis, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dell’articolo 127-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante disposizioni in materia di imprese estere partecipate, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti nel periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell’articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente dividendi distribuiti da società non residenti, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all’estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabiliti modalità e termini per l’interpello da parte delle imprese già operanti nei Paesi di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge.
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