Art. 9 T.U.I.R. – Comma 3 – il Valore normale dei Beni e Servizi

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Art. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite

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3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i
beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel
luogo piu’ prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i
servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore.

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