Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting – azione BEPS n. 13

fiscalità internazionale h100

l’OCSE, il 16 settembre 2014, ha emesso un primo pacchetto di sette raccomandazioni relative ad alcune delle azioni individuate nel progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), volte a prevenire e contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento di utili verso giurisdizioni con tassazione più favorevole.

Tra queste  figura il Rapporto  “Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting” (CbC Report), che risponde all’azione BEPS n. 13 (ACTION 13 Re-examine transfer pricing documentation)  (http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/oecd-releases-implementation-package-for-beps-country-by-country-reporting.htm – http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/beps-action-13-guidance-implementation-tp-documentation-cbc-reporting.pdf,) che modifica in modo sostanziale, tramite l’adozione di un sistema di documentazione a tre pilastri informativi, il capitolo V delle Linee Guida OCSE del luglio 2010: “OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”.

I tre pilastri informativi su cui si basa il nuovo set documentale sono:

  1. Masterfile;
  2. Local file;
  3. CbC Report.

Il Masterfile ha il fine di fornire un quadro globale delle attività del gruppo e delle politiche applicate per i beni immateriali ed i finanziamenti.
Rispetto alle precedenti versioni, viene richiesto di fornire un maggiore dettaglio della catena del valore dei primi 5 business/prodotti del Gruppo e la lista dei beni immateriali e delle entità del Gruppo che ne detengono la proprietà.

Per il Local file da evidenziare è la limitazione del quadro informativo alle “material transactions” (transazioni rilevanti). L’OCSE non ha tuttavia provveduto a definire i criteri attraverso cui definire le transazioni rilevanti, lasciando  alle Autorità fiscali nazionali tale compito.
Il Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 consente di considerare residuali quelle transazioni la cui omissione non è “suscettibile di compromettere l’analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi” (Circolare Agenzia delle Entrate n. 58/E/2010, capitolo 10).

Il CbC Report rappresenta una innovazione assoluta e persegue l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni fiscali un quadro armonico del gruppo  nei diversi Stati, in modo da poter valutare eventuali rischi e predisporre in maniera efficiente le attività di controllo.

Infatti, obiettivi del set documentale previsto dal nuovo capitolo V sono:

  1. assicurare che i gruppi multinazionali attribuiscano la dovuta attenzione alla tematica del transfer pricing nel predisporre prezzi e condizioni delle transazioni infragruppo;
  2. fornire alle amministrazioni fiscali le informazioni necessarie per
    – verificare il grado di rischio fiscale  di ciascun gruppo multinazionale
    – svolgere un adeguato controllo della congruità dei prezzi al valore normale.

Secondo quanto emerge dallo schema di modello allegato al capitolo V, il CbC Report includerà informazioni puntuali su tutte le consociate del gruppo, quali lo Stato di residenza delle stesse, il tipo di attività esercitata, l’ammontare dei ricavi infragruppo e verso terzi, le imposte assolte, il numero di dipendenti, la presenza di asset materiali, etc. Il CbC Report rappresenterà dunque uno strumento per l’apprezzamento del rischio fiscale implicito nell’operatività del Gruppo.

Altro elemento rilevante del nuovo capitolo V è rappresentato dalla possibilità per gli Stati di introdurre misure volte a individuare le ipotesi in cui sarà possibile eseguire l’aggiornamento triennale (anziché su base annuale) delle analisi di benchmark basate sulla ricerca di società comparabili.
A livello italiano, tale agevolazione è recata dal summenzionato Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 per quelle entità che si qualificano come “Piccole e Medie Imprese”.

Il Masterfile e il CbC Report dovrebbero essere predisposti a livello di holding, in quanto solo i massimi livelli del Gruppo dovrebbero avere tutte informazioni richieste.

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