Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMPORTAMENTI ELUSIVI
Art. 7.
Individuazione di operazioni di natura elusiva
e modificazioni in materia di accertamento e contenzioso
1. Dopo l’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo delle
dichiarazioni dei redditi, e’ inserito il seguente:
“Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). – 1. Sono inopponibili
all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche
collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad
aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad
ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari
conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1,
applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al
netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile
all’amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che,
nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una
o piu’ delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e
distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto
diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in societa’, nonche’ negozi aventi ad oggetto il
trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d’imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
544, recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive
comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni,
conferimenti d’attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni,
aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all’articolo 81, comma
1, lettere c), c -bis) e c -ter), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. L’avviso di accertamento e’ emanato, a pena di nullita’, previa
richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di
chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di
ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 42, l’avviso
d’accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di
nullita’, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente
e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo
conto di quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i
criteri di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni
pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni
dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte
pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall’amministrazione
finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un
anno dal giorno in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo o e’
stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza
di rimborso all’amministrazione, che provvede nei limiti dell’imposta
e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali
procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre
posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario,
possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al
direttore regionale delle entrate competente per territorio,
descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni
normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro
delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalita’ per
l’applicazione del presente comma.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 546, recante disposizioni in materia di nomina del relatore
e di fissazione della data di trattazione dell’udienza nel processo
tributario, e’ sostituito dal seguente:
” 2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e’
riservata alla trattazione di controversie per le quali l’ammontare
dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene
pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un’altra
udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e’ comunque riservata
alla trattazione di controversie nei confronti di societa’ con
personalita’ giuridica, nonche’ di controversie inerenti
l’applicazione dell’articolo 37 -bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”.
3. Dopo il comma terzo dell’articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo
delle dichiarazioni dei redditi, e’ aggiunto il seguente:
“Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in
relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma
terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso.
L’amministrazione procede al rimborso dopo che l’accertamento, nei
confronti del soggetto interponente, e’ divenuto definitivo ed in
misura non superiore all’imposta effettivamente percepita a seguito
di tale accertamento.”.
4. Nell’articolo 21, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
riguardante le richieste di parere al comitato consultivo per
l’applicazione delle norme antielusive, le parole: “nell’articolo 10
della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell’ultimo comma
dell’articolo 37” sono soppresse e dopo le parole: “, delle
disposizioni contenute” sono inserite le seguenti parole: “negli
articoli 37, comma terzo, e 37 -bis.”.
Art. 8.
Limitazioni al riporto delle perdite
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 dell’articolo 8, concernente la determinazione del
reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi, e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “Si applicano le disposizioni del comma
1 -bis dell’articolo 102 e, limitatamente alle societa’ in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1 -ter
del citato articolo 102.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 102, concernente il riporto delle
perdite, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta
possono, con le modalita’ previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi
senza alcun limite di tempo.
1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui
la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle
assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo
e, inoltre, venga modificata l’attivita’ principale in fatto
esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state
realizzate. La modifica dell’attivita’ assume rilevanza se interviene
nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od
acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione
non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da societa’ controllate dallo
stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite
ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a societa’ che nel biennio
precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unita’ e per le quali dal conto
economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi, di cui all’articolo 2425, lettera
A), n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all’articolo 2425, lettera B), n. 9), lettere a) e b), del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media
degli ultimi due esercizi anteriori.”.