Testo in vigore dal: 1-1-1991 al: 27-1-1993
1. E’ consentito all’amministrazione finanziaria disconoscere ai
fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenuto
e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione,
concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale
poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo
esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.
2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi
interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella
misura prevista dal secondo comma dell’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le
decisioni della comomissione tributaria di primo grado ovvero decorso
un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale
termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e
riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati
entro il 30 ottobre 1990.