Nella disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358) pur non esistendo nell’ordinamento fiscale italiano una clausola generale antielusiva, non è contestabile l’emergenza di un principio tendenziale, desumibile dalle fonti comunitarie e dal concetto di abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui non possono trarsi benefici da operazioni intraprese ed eseguite al solo scopo di procurarsi tali agevolazioni.
E’ quanto stabilito dalla Sezione Tributaria della Cassazione con l’innovativa sentenza n. 20398 depositata il 21 ottobre 2005.
La Suprema Corte precisa che in riferimento all’ipotesi in cui l’acquirente di azioni da un fondo comune d’investimento, dopo averne percepito i dividendi, abbia rivenduto i titoli al fondo stesso, al fine di consentire l’elusione del regime fiscale previsto dall’art. 9 della legge 1983, n. 77 (come sostituito dal d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 83) per i redditi derivanti da partecipazioni azionarie possedute dai fondi comuni (c.d. dividend washing), l’applicazione del predetto principio si traduce in un difetto di causa che dà luogo alla nullità dei contratti collegati di acquisto e di rivendita delle azioni, non conseguendo dagli stessi alcun vantaggio economico per le parti, all’infuori del risparmio fiscale.
Tale mancanza di ragione, che investe nella sua essenza lo scambio tra le prestazioni contrattuali attuato attraverso il collegamento negoziale, comporta – ha puntualizzato la Corte – l’inefficacia dei contratti nei confronti del fisco, escludendo il credito d’imposta previsto per l’acquirente dei titoli dall’art. 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore all’integrazione apportatavi dall’art. 7-bis del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, conv. con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429), e rende quindi superflua ogni indagine in ordine ad ipotesi di simulazione oggettiva o d’interposizione fittizia o reale, consentendo di superare anche la prospettazione della frode alla legge o della non meritevolezza di tutela del contratto, non configurabili in presenza di contratti tipici, nonché l’ipotesi di un motivo illecito invalidante, che ricorre solo di fronte al perseguimento di finalità contrarie all’ordine pubblico o al buon costume, o di altri scopi espressamente proibiti dalla legge.