Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 – supplemento ordinario
Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Articolo 19 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonche’ su valori “scudati” e su attivita’ finanziarie e immobili detenuti all’estero
In vigore dal 1 gennaio 2013
18. A decorrere dal 2012 e’ istituita un’imposta sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
19. L’imposta di cui al comma 18 e’ dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L’imposta di cui al comma 18 e’ stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2012, e dell’1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attivita’ finanziarie. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il valore e’ costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attivita’ finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attivita’ e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
21. Dall’imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attivita’ finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche’ per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalita’ di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (2).
23. Con uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22.
23-bis. Nell’applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita’ finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell’articolo 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non e’ comunque precluso l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto.
24. All’articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e’ abrogato; b) al comma 6, le parole: “di cui ai commi 1, 3 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 3”.
(1) Le originarie perole “16 febbraio” sono state cosi’ sostituite dall’art. 8, comma 16, lett. c) decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, come sostituita, dalla legge di conversione del 26 aprile 2012 n. 44. Il successivo comma 17 del citato art. 8 dispone che, per l’anno 2012, il versamento dell’imposta di cui al presente comma puo’ essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data del 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 16 del 2012, non si configurano violazioni in materia di versamenti.
(2) Vedasi, anche, l’art. 1, comma 519 legge 24 dicembre 2012 n. 228