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8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso
comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi
richiamati ((o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a
quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia
abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni)), qualora ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni: ((174))
- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’
della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia;
- b) hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione
o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne
sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che
controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
indicati i criteri per determinare con modalita’ semplificate
l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a),
tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della
base imponibile. (172)
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,
comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.