Il Controllo è da intendersi non nel senso restrittivo previsto dall’articolo 2359 del Codice civile, bensì come ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze. Cfr. C.M. 22/9/1980 : “deve escludersi che il controllo esercitato sull’impresa sia riconducibile nei limiti previsti dall’art. 2359 del Codice Civile per le società azionarie. Il solo fatto che la disposizione civilistica consideri ipotesi di mero controllo societario già lascia intendere quanto ampia si riveli la sua insufficienza relativamente alla fattispecie di imprese diverse da quelle di capitali…In relazione ai fini perseguiti dal legislatore fiscale il controllo di cui trattasi deve essere contrassegnato da esigenze di elasticità e trovare collocazione in un contesto economico dinamico, tenendo presente, cioè, che le variazioni di prezzo nelle transazioni commerciali trovano spesso il loro presupposto fondamentale nel potere di una parte di incidere sull’altrui volontà non in base al meccanismo del mercato ma in dipendenza degli interessi di una sola delle parti contraenti o di un gruppo“.
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Articolo 9, Modello di Convenzione OCSE (Transfer Pricing)
“Allorché … le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero Normativa internazionale di riferimento 5 convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti endenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”