OCSE – Azioni BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Il progetto BEPS si inserisce nell’ambito di azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva e per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

Le 15 azioni sviluppate nel contesto del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) / G20, forniscono ai governi strumenti nazionali e internazionali  per affrontare l’elusione fiscale , assicurando che i profitti siano tassati laddove vengono svolte attività economiche che generano i profitti e dove viene creato valore.

Per  BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) s’intende quell’insieme di strategie poste in essere da alcune imprese per sfruttare disallineamenti normativi al fine di:

  • spostare artificialmente profitti verso giurisdizioni con tassazione bassa o inesistente (profit shifting)
  • abbattere la base imponibile attraverso pratiche elusive (base erosion)

Il progetto BEPS risponde alla necessità di:

  • assicurare che i profitti vengano tassati dove avviene l’attività economica
  • ripristinare la fiducia dei contribuenti nell’equità dei sistemi fiscali
  • permettere a tutte le imprese di operare nelle stesse condizioni
  • fornire ai governi strumenti per l’efficienza delle politiche fiscali nazionali
  • limitare il rischio che alcuni paesi adottino misure unilaterali che possano indebolire i principi della fiscalità internazionale

Le 15 azioni sono:

  1. Economia digitale
  2. Hybrid Mismatch Arrangements
  3. Regolamentazione Controllate Estere
  4. Deduzione degli interessi 
  5. Pratiche fiscali dannose 
  6. Clausole antiabuso 
  7. Stabile organizzazione 
  8. Transfer Pricing Beni immateriali 
  9. Transfer Pricing Allocazione dei rischi
  10. Transfer Pricing Transazioni ad alto rischio erosione 
  11. Misura e monitoraggio BEPS 
  12. Regole di Disclosure 
  13. Documentazione Transfer Pricing 
  14. Risoluzione delle controversie 
  15. Strumento multilaterale 

Vedi: 

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm

https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf

OCSE – Consiglio d’Europa: Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale

L’Italia ha aderito alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa  sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. La Convenzione è stata successivamente modificata dal Protocollo entrato in vigore il 1° giugno 2011 in linea con la normativa gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Essa prevede tutte le forme possibili di cooperazione amministrativa tra gli Stati in materia di accertamento e riscossione delle imposte, ponendosi in particolar modo l’obiettivo di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale.

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle due Organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sua elaborazione: il Consiglio d’Europa e l’OCSE. Inoltre, come emendata dal Protocollo 2010 è anche aperta alla firma di Stati non membri del Consiglio d’Europa né dell’OCSE, sulla base di una procedura specifica e di controlli previ sulla riservatezza e il trattamento dei dati.

L’aggiornamento delle firme e della ratifiche è disponibile presso il link seguente:

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf

Tale Convenzione consente alle Parti, – Stati membri del Consiglio d’Europa e paesi membri dell’OCDE – di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa che copra tutte le imposte obbligatorie con l’eccezione dei diritti doganali. L’assistenza può realizzarsi in diversi modi: scambio di informazioni tra le parti, inchieste fiscali simultanee e partecipazione alle inchieste condotte in altri Paesi, il recupero di imposte dovute in altri Paesi e la notificazione di documenti prodotti in altro Paesi parte.

In oltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo; esso può limitare la sua partecipazione solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all’assistenza solo a certi tipi di imposte.

La mutua assistenza prevista deve permettere di combattere l’evasione fiscale e si accompagna a delle misure di protezione dei contribuenti, si tratti di individui, di società o di economie nazionali. Ancora, una Parte può rifiutarsi di comunicare delle informazione se queste comportano la divulgazione di segreti commerciali, industriali o altri segreti professionali; la Parte può ugualmente rifiutare di fornire un’assistenza in riferimento ad un tipo di imposta che essa ritenga incompatibile con i principi generalmente ammessi in materia fiscale. In oltre, l’applicazione della Convenzione non può limitare i diritti e le garanzie riconosciuti agli individui dalla legislazione della Parte cui è richiesta l’assistenza. Precise regole assicurano la riservatezza delle informazioni ottenute in applicazione di tale testo convenzionale.

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the 2010 Protocol 

Testo in italiano 

Fonti: http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/Convenzione-OCSE-Consiglio-dEuropa-sulla-mutua-assistenza-amministrativa-in-materia-fiscale/index.html

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/127