Art. 5 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche alle disposizioni del TUIR riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 5

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e
plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si
considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al
possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167,
in società’ residenti all’estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso
in cui gli stessi utili siano gia’ stati imputati al socio ai sensi
del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo
47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della
lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di
cui ai periodi precedenti, e’ riconosciuto al soggetto controllante,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio
dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione
delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta,
l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente e’
computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui
al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati
con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.»;

b) dopo l’articolo 47 e’ inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati).

1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti
all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico
europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non
localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi
dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o
localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al
comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera
a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50
per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si
tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili
strutturalmente alla generalità’ dei soggetti svolgenti analoga
attività’ dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino
fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche
soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo
direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni
della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di
sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui il regime
speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività’ economica
complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività’ ricompresa
nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente,
in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività’ svolte
dal citato soggetto.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo
unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al
comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello
Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di
un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
al comma 1, può’ dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un’attività’ economica
effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e
locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente puo’ interpellare
l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

c) all’articolo 68, comma 4:

1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché’ le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalità’ del comma 3 dello stesso
articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera
b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare»;

2) nel secondo periodo le parole «di cui alla citata lettera
c-bis) del comma 1, dell’articolo 67,» sono soppresse;

3) il quarto periodo e’ sostituito dai seguenti:
«Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione
indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti
nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di
controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi
del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.»;

d) all’articolo 68, comma 4-bis, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente:
«Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;

e) all’articolo 86, comma 4-bis, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente:
«Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di
cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente
controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165
in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei
limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;

f) all’articolo 87:
1) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la
predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione
indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel
territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del
medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di
altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato,»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più’ di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e’

sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i
cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del
precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i
soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo
167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al
comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.»;

g) all’articolo 89, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili
provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato,
anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo
articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla
formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50
per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis,
comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera
a), del medesimo articolo; in tal caso, e’ riconosciuto al soggetto
controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo
165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili
conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito
d’imposta di cui al periodo precedente e’ computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto
il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma
2 dell’articolo 167, in società’ residenti all’estero che conseguono
utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali
utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin
dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non
abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del
medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo
8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro
intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;

h) all’articolo 168-ter:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.»;

2) al comma 4, le parole «delle esimenti richiamate» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’esimente richiamata»;

3) al comma 5 le parole «sono state disapplicate» sono
sostituite dalle seguenti: «risulti integrato il requisito del comma
1 dell’articolo 47-bis e non si siano rese applicabili».

2. All’articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo della lettera
b) e’ sostituito dal seguente: «sull’intero importo delle
remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi
dell’articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico,
salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis
dello stesso testo unico, che e’ rispettata, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b)
del comma 2 del medesimo articolo 47-bis.».

3. All’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, le parole: «esteri localizzati in Stati o territori
inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1».

4. All’articolo 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «società’ residenti o localizzate» sono sostituite
dalle seguenti: «imprese o enti residenti o localizzati» e le parole
«167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «47-bis, comma 1».

5. All’articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «il riferimento si intende agli Stati o territori
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 167, comma 4, del
citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero agli Stati
o territori individuati in base ai criteri di cui al medesimo
articolo 167, comma 4, il riferimento si intende agli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico».

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