Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019 – Quadro RL – SEZIONE I -A – Redditi di capitale

 

La prima sezione del quadro RL deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2018, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali non costituiscono redditi di capitale, e quindi non devono essere indicati in questo quadro.

L’ art.1, commi da 1003 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale provenienti dalle partecipazioni di natura qualificata, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. c) del TUIR, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo la tassazione nella misura del 26%.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018 gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.

In deroga a quanto descritto nel capoverso precedente alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della citata legge). Quindi i predetti utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.

Si precisa che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:

  • la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
  • tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all’art. 47, comma 5, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).

Nella sezione, devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata relativi a società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società.
In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta applicata su tali redditi è a titolo d’acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d’imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.

Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.

Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 derivanti da partecipazioni di natura qualificata, in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata e i proventi equiparati derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società non concorrono alla formazione del reddito imponibile e la ritenuta applicata è a titolo d’imposta, qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.

Nel rigo RL1, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita certificazione. Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, o dai contratti di cointeressenza, il cui apporto sia costituito da capitale o da capitale e da opere e servizi nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. In particolare indicare:

  • nella colonna 1:
    • il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall’art. 3, comma 1, a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147). Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all’art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM;
    • il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM;
    • il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, b), del TUIR, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 5, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 6, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5 del TUIR, prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 7, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 8, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 9, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
    • il codice 10, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
    • il codice 11, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • nella colonna 2:
    • il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4 o 7;
    • il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6 o 8;
    • il 58,14% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 9 o 10 o 11;
    • il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.
  • nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabile dal punto 41 della certificazione.

Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 3 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel rigo RL2, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2018 al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto. In particolare indicare:

  • nella colonna 1:
    • il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
    • il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.);
    • il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
    • il codice 4 in caso di proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli il cui gestore sia assoggettato a forme di vigilanza nei Paesi esteri nel quale è istituito, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Va utilizzato il codice 4 anche in caso di proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero istituiti in paesi diversi da quelli appena citati;
    • il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
    • il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
    • il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del
    • il codice 8 in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44) imputati per trasparenza ai partecipanti ai sensi dell’art. 32, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, e dalla partecipazione a società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora i partecipanti possiedano quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo.

Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. I redditi conseguiti dal fondo o della società sono imputati al partecipante in proporzione alla quota di partecipazione da questi detenuta e concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti redditi sono determinati escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli oneri da valutazione. L’eventuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, la colonna 2 non deve essere compilata.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel quadro RM (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

  • nella colonna 2 l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
  • nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN33 , colonna 4, del quadro RN.

Art. 5 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche alle disposizioni del TUIR riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 5

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e
plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si
considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al
possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167,
in società’ residenti all’estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso
in cui gli stessi utili siano gia’ stati imputati al socio ai sensi
del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo
47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della
lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di
cui ai periodi precedenti, e’ riconosciuto al soggetto controllante,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio
dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione
delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta,
l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente e’
computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui
al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati
con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.»;

b) dopo l’articolo 47 e’ inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati).

1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti
all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico
europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non
localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi
dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o
localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al
comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera
a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50
per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si
tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili
strutturalmente alla generalità’ dei soggetti svolgenti analoga
attività’ dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino
fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche
soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo
direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni
della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di
sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui il regime
speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività’ economica
complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività’ ricompresa
nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente,
in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività’ svolte
dal citato soggetto.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo
unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al
comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello
Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di
un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
al comma 1, può’ dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un’attività’ economica
effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e
locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente puo’ interpellare
l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

c) all’articolo 68, comma 4:

1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché’ le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalità’ del comma 3 dello stesso
articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera
b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare»;

2) nel secondo periodo le parole «di cui alla citata lettera
c-bis) del comma 1, dell’articolo 67,» sono soppresse;

3) il quarto periodo e’ sostituito dai seguenti:
«Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione
indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti
nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di
controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi
del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.»;

d) all’articolo 68, comma 4-bis, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente:
«Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;

e) all’articolo 86, comma 4-bis, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente:
«Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di
cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente
controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165
in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei
limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;

f) all’articolo 87:
1) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la
predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione
indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel
territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del
medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di
altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato,»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più’ di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e’

sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i
cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del
precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i
soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo
167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al
comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.»;

g) all’articolo 89, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili
provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato,
anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo
articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla
formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50
per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis,
comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera
a), del medesimo articolo; in tal caso, e’ riconosciuto al soggetto
controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo
165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili
conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito
d’imposta di cui al periodo precedente e’ computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto
il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma
2 dell’articolo 167, in società’ residenti all’estero che conseguono
utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali
utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin
dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non
abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del
medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo
8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro
intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;

h) all’articolo 168-ter:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.»;

2) al comma 4, le parole «delle esimenti richiamate» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’esimente richiamata»;

3) al comma 5 le parole «sono state disapplicate» sono
sostituite dalle seguenti: «risulti integrato il requisito del comma
1 dell’articolo 47-bis e non si siano rese applicabili».

2. All’articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo della lettera
b) e’ sostituito dal seguente: «sull’intero importo delle
remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi
dell’articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico,
salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis
dello stesso testo unico, che e’ rispettata, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b)
del comma 2 del medesimo articolo 47-bis.».

3. All’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, le parole: «esteri localizzati in Stati o territori
inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1».

4. All’articolo 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «società’ residenti o localizzate» sono sostituite
dalle seguenti: «imprese o enti residenti o localizzati» e le parole
«167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «47-bis, comma 1».

5. All’articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «il riferimento si intende agli Stati o territori
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 167, comma 4, del
citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero agli Stati
o territori individuati in base ai criteri di cui al medesimo
articolo 167, comma 4, il riferimento si intende agli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico».

Art. 3 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche all’articolo 166-bis TUIR – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 3

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche all’articolo 166-bis del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 166-bis (Valori fiscali in ingresso) 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle seguenti ipotesi:
a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce
nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce
attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel
territorio dello Stato un complesso aziendale;
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato
che possiede una stabile organizzazione situata all’estero con
riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle
perdite di cui all’articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale
attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita
un’impresa commerciale e’ oggetto di incorporazione da parte di un
soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua
una scissione a favore di uno o più’ beneficiari residenti nel
territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile
organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a
favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi
a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si
intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti
dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività’, in
condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si
considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attività’ e le passività’
facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la
propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti
parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla
stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato
se:
a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del
trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno
Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato incluso
nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che
consentono un adeguato scambio di informazioni;
b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione
di cui alla lettera d) del comma 1 e’ uno di quelli previsti dalla
lettera a);
e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di
azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del
valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 110, comma 7.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le
condizioni di cui al comma 3, le attività’ e le passività’ facenti
parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria
residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte
del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla
stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato,
quale determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività’
e delle passività’ e’ assunto, per le prime, in misura pari al minore
tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di
mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in
misura pari al maggiore tra questi.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
stabilite le modalità’ di segnalazione dei valori delle attività’ e
delle passività’ di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o
incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.».

Art. 2 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche all’articolo 166 TUIR – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 2

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche all’articolo 166 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 166 (Imposizione in uscita)

1.Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che
esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle
seguenti ipotesi:
a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale;
b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata
all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli
utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter;
c) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile
organizzazione situata all’estero;
d) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione
alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata
all’estero;
e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono
stati oggetto di incorporazione da parte di una società’ fiscalmente
non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più’ beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il
conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa
situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente
all’estero.
2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di
attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione
si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti
dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata
e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività’, in
condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attività’ si
considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti
redditi:
a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attività’ e passività’ del soggetto che
trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel
patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel
territorio dello Stato;
b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza tra
il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione
situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle
attività’ e passività’ facenti parte del patrimonio della stabile
organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile
organizzazione situata all’estero;
d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la differenza tra
il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla
stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attività’ e passività’ che prima del
perfezionamento dell’operazione facevano parte del patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che,
successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel
patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di
azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del
valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
del comma 7 dell’articolo 110.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresì’
assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione
d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione,
che risultano iscritte in bilancio al termine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza o prima del perfezionamento dell’operazione
se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio
contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello
Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì’ assoggettate
alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta, incluse
quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano
iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’articolo
152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il
trasferimento dell’intera stabile organizzazione.
6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente
al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato
una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine
dell’ultimo periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del
limite di cui al comma 1 dell’articolo 84. Nel caso di cui al comma
1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di
residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo
periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il
reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo
181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui
all’articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono
computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1.  Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al
termine dell’ultimo periodo d’imposta di esistenza in Italia della
stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il
reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al
comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui
all’articolo 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della
stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del
periodo d’imposta precedente quello in cui si verifica il
trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito realizzato
dalla stabile organizzazione nel periodo d’imposta in cui si verifica
il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto
della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181 senza
applicazione delle condizioni e del limite di cui all’articolo 172,
riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione
della plusvalenza di cui alla lettera c) del comma 3, senza
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di
cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle
operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), dell’articolo
178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, non
rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le
perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta
prima del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e), senza applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1,
lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al
comma 1, lettere a), b) e b-bis) dell’articolo 178 e, successivamente
al perfezionamento dell’operazione, rimanga nel territorio dello
Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al
termine dell’ultimo periodo d’imposta prima del perfezionamento
dell’operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale
periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto
della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181, riferibile alla
stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1.
7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:
a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza fiscale in Italia;
b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione
situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile
organizzazione;
d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla
stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto
l’operazione.
8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o
delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.
9. L’imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti
delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente
alla prestazione di eventuali garanzie, può’ essere versata in cinque
rate annuali di pari importo se:
a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza fiscale e’
trasferita in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che
consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale
l’Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in
materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono
trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui
alla lettera a);
c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile
organizzazione e’ trasferita in uno Stato di cui alla lettera a);
d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono
trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate
in uno Stato di cui alla lettera a);
e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la società’
incorporante, la società’ beneficiaria o la società’ conferitaria
della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato
di cui alla lettera a).
10. L’opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l’intera
imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.
11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9,
sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e
pertanto, comportano il versamento dell’imposta residua entro il
termine previsto per il successivo versamento:
a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo
trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli
previsti da tale lettera;
b) nel caso di cui al comma 9, lettera b), il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato
comma 9;
c) nel caso di cui al comma 9, lettera c), il successivo
trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da
quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
d) nel caso di cui al comma 9, lettera d), il successivo
trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli
previsti dalla lettera a) del citato comma 9 o il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a);
e) nel caso di cui al comma 9, lettera e), il successivo
trasferimento della residenza fiscale della società’ incorporante,
della società’ beneficiaria o della società’ conferitaria della
stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla
lettera a) di tale comma;
f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che
comportano il trasferimento ad un soggetto residente in uno Stato
diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attività’ e
passività’ il cui valore di mercato ha concorso a formare la
plusvalenza di cui al comma 3;
g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha
concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le
operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell’articolo 9, il
realizzo di tali attivi ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera
b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma
1, lettera c);
h) la dichiarazione di fallimento o l’estinzione del soggetto che
ha optato per la rateizzazione;
i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato
entro 5 mesi dalla data di scadenza;
l) la cessione delle quote da parte dei soci delle società’ di
cui all’articolo 5.
13. Per le imprese individuali e le società’ di persone si applica
l’articolo 17, comma 1, lettere g) e l).
14. Il trasferimento all’estero della residenza fiscale di una
società’ di capitali non comporta di per se’ alcuna imposizione dei
soci di tale società’.
15. Con uno o più’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, finalizzate a individuare le modalità’ di
esercizio dell’opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui
l’efficacia di tale opzione può’ essere subordinata alla prestazione
di garanzie e l’entità e la forma tecnica di tali garanzie, nonché’
le modalità’ di monitoraggio dell’eventuale verificarsi delle ipotesi
di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.».

2. Ai fini dell’articolo 166 del testo unico delle imposte sui
redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in
attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014,
n. 156, adottato in attuazione dell’articolo 166 del testo unico
delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente
alle modifiche apportate dal comma 1.

Art. 4 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche all’articolo 167 TUIR – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche all’articolo 167 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere controllate)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti
controllati non residenti le imprese, le società’ e gli enti non
residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno
una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite
società’ fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e’
detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più’ società’ controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o tramite società’ fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì’ soggetti
controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che
abbiano optato per il regime di cui all’articolo 168-ter.
4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti
controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta’
di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
indicati i criteri per effettuare, con modalità’ semplificate, la
verifica della presente condizione, tra i quali quello
dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una
o piu’ delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi
finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà’
intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività’ assicurativa, bancaria e altre
attività’ finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore
economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti
che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai
fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto
scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il
soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non
residente svolge un’attività’ economica effettiva, mediante l’impiego
di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente
comma, il contribuente può’ interpellare l’Agenzia delle Entrate ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio
2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime
dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l’istanza di interpello di cui al
secondo periodo può’ essere presentata indipendentemente dalla
verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
6. Ricorrendo le condizioni di applicabilità’ della disciplina del
presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non
residente e’ imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo
d’imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura
dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non
residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o
indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di
soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi
ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione.
7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non
residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in
base alle disposizioni valevoli ai fini dell’imposta sul reddito
delle società’ per i soggetti di cui all’articolo 73, fatta eccezione
per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4,
del presente testo unico.
8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono
assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul
reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore
all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società’.
9. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in
detrazione, con le modalità’ e nei limiti di cui all’articolo 165, le
imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal
soggetto non residente.
10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti
controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito
dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi
assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi
d’imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si
applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del
risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate
in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo
fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le
imposte pagate all’estero sugli utili che non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in
detrazione, con le modalità’ e nei limiti di cui all’articolo 165,
fino a concorrenza dell’imposta determinata ai sensi del comma 8,
diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.
11. L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all’emissione
dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene
concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di
novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni
del presente articolo in base al comma 5. Qualora l’Agenzia delle
Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovrà’ darne specifica
motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la
disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo
sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole
all’interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve
segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di
partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi
2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e
b).
12. L’esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in
sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta
positiva al relativo interpello, fermo restando il potere
dell’Agenzia delle entrate di controllare la veridicità’ e
completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in
tale sede.
13. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono
essere adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.».

Disciplina sulle CFC (Controlled Foreign Companies) – Art. 167 – DPR 22 dicembre 1986, n. 917

L’ art. 4 del D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha sostituito, con decorrenza dal periodo d’imposta 2019, l’articolo 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Già l’art. 1, comma 142 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”) aveva modificato l’articolo 167, al comma 4, introducendo un nuovo criterio di individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Ai fini dell’imputazione dei redditi della società controllata al soggetto residente in proporzione alle partecipazioni da esso detenute (di cui al comma 1 dell’art. 167 del T.U.I.R.),  veniva abbandonato il sistema di elencazione tassativa degli Stati o territori a fiscalità privilegiata per approdare ad un criterio di individuazione dei medesimi univoco e stabilito ex lege.
Ai sensi del comma 4 del 167,  si consideravano privilegiati  i regimi fiscali di Stati o Territori,  di residenza o di localizzazione della società controllata, ove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Ora la nuova formulazione dell’art. 167, introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, nei commi da 1 a 3 individua, per i soggetti residenti, il campo di applicazione soggettivo,  e per i soggetti non residenti, quando questi sono da considerare controllati:

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti
controllati non residenti le imprese, le società’ e gli enti non
residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno
una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite
società’ fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e’
detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più’ società’ controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o tramite società’ fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì’ soggetti
controllati non residenti: 
a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che
abbiano optato per il regime di cui all’articolo 168-ter.

Nei commi da 6 a 10 individua gli effetti fiscali, per il soggetto residente,  al verificarsi congiuntamente delle condizioni di cui al comma 4:

6. Ricorrendo le condizioni di applicabilità’ della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non
residente e’ imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo
d’imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura
dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non
residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o
indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di
soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi
ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione.
7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non
residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in
base alle disposizioni valevoli ai fini dell’imposta sul reddito
delle società’ per i soggetti di cui all’articolo 73, fatta eccezione
per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4,
del presente testo unico.
8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono
assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul
reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore
all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società’.
9. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in
detrazione, con le modalità’ e nei limiti di cui all’articolo 165, le
imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal
soggetto non residente.
10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti
controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito
dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi
assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi
d’imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si
applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del
risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate
in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo
fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le
imposte pagate all’estero sugli utili che non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in
detrazione, con le modalità’ e nei limiti di cui all’articolo 165,
fino a concorrenza dell’imposta determinata ai sensi del comma 8,
diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.

Al comma 4 stabilisce quali sono le condizioni, al verificarsi congiuntamente delle quali, si applica la disciplina del 167.

4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti
controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta’
di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
indicati i criteri per effettuare, con modalità’ semplificate, la
verifica della presente condizione, tra i quali quello
dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una
o piu’ delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi
finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà’
intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività’ assicurativa, bancaria e altre
attività’ finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore
economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti
che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai
fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto
scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.

Va evidenziato come nel comma 4 dell’art. 167 si faccia riferimento nella condizione a) alla tassazione effettiva.

Nel caso concreto va, quindi, esaminato il livello di tassazione effettiva della controllata in Bulgaria raffrontato, alla luce delle  direttive emanate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il livello di tassazione IRES (attualmente al 24%).

In presenza tra la Bulgaria e l’Italia  di una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate nonché quelle di natura identica o analoga che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione.

I Criteri di determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica sono fissati al punto 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 167 del T.U.I.R. si deve verificare, quindi,  la presenza della condizione di cui al punto b),  congiuntamente alla condizione che vede la  controllata soggetta ad una tassazione effettiva inferiore a più’ della meta’ di quella a cui sarebbe stata soggetta ove residente in Italia.

Al comma 5 dell’art. 167 si  stabilisce quale sia la condizione esimente:

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il
soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non
residente svolge un’attività’ economica effettiva, mediante l’impiego
di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente
comma, il contribuente può’ interpellare l’Agenzia delle Entrate ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio
2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime
dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l’istanza di interpello di cui al
secondo periodo può’ essere presentata indipendentemente dalla
verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).

(Articolo 167 – Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Così come sostituito dall’art. 4 del D. Lgs 29 novembre 2018, n. 142 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018)

Art. 167 – Disposizioni in materia di imprese estere controllate (Testo in vigore fino al periodo d’imposta 2018)

Art. 167

Disposizioni in materia di imprese estere controllate

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati .

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a ), b ) e c ).

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’art. 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente .

5bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società. I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’articolo 86, comma 4. Dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo .

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

8bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile .

8ter. Le disposizioni del comma 8bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo l’interpello di cui al precedente periodo può essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8bis .

8quater. L’Amministrazione finanziaria, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1 o del comma 8bis. Ove l’Amministrazione finanziaria non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8bis. In tale ultimo caso l’obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8bis .

8quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8ter non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede .

Stabile Organizzazione – Art. 5 Modello OCSE

MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

  1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
  1. The term “permanent establishment” includes especially:
  2. a) a place of management;
  3. b) a branch;
  4. c) an office;
  5. d) a factory;
  6. e) a workshop, and
  7. f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
  8. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.
  9. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
  10. a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
  11. b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
  12. c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
  13. d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
  14. e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
  15. f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
  16. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
  17. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
  18. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

——————————————————

Fonte  OECD 27

Branch Exemption

3d little human read an open book

Il legislatore italiano, in un’ottica di favorire la competitività
delle imprese residenti che operano all’estero per il tramite di stabili organizzazioni, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea (Vedi OCDE – Model Convention) con il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”(15G00163) (GU Serie Generale n.220 del 22-9-2015), mediante l’inserimento del nuovo articolo 168-ter nel DPR n. 917/1986,  ha introdotto nell’ordinamento nazionale, la c.d. “branch exemption” con cui un’impresa residente nel territorio dello Stato Italiano può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

Ai fini dell’opzione di cui sopra, per una stabile organizzazione di un’impresa residente in Italia,  va verificato se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni a) e b) di cui al comma 4 dell’art.  167 del DPR n.917/1986:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta’
di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
indicati i criteri per effettuare, con modalità’ semplificate, la
verifica della presente condizione, tra i quali quello
dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile;

b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una
o piu’ delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi
finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà’
intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività’ assicurativa, bancaria e altre
attività’ finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore
economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti
che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai
fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto
scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.

Nel caso in cui siano presenti congiuntamente le condizioni a) e b),  ai sensi del terzo comma dell’art. 168-ter del TUIR,  l’opzione di cui sopra, si può esercitare, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui al comma 5) dell’art. 167 del TUIR.

Ai sensi del comma 5 del 167/TUIR.  il soggetto residente deve dimostrare che il soggetto controllato non residente svolge un’attività’ economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Il contribuente può’ interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime
dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l’istanza di interpello di cui al
secondo periodo può’ essere presentata indipendentemente dalla
verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
 

Con provvedimento del 28 agosto 2017 – pdf (www.agenziaentrate.gov.it/) sono state disposte le modalità applicative del nuovo regime.

Ulteriori chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi sono contenuti nella risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018 – pdf (www.agenziaentrate.gov.it/)