Quando una società residente in Italia percepisce un dividendo da una società estera, il provento potrebbe essere assoggettato a tassazione non solo nel nostro Paese, ma anche nello Stato di residenza della società erogante (doppia imposizione giuridica internazionale).
La doppia imposizione giuridica internazionale si realizza
quando uno stesso reddito giuridicamente qualificato viene
tassato da due Stati in capo alla stessa persona
Concetto differente dalla doppia imposizione economica,
per cui più persone sono tassate in relazione allo stesso
reddito economicamente qualificato (es., tassazione del
reddito in capo alla società quale utile ed in capo ai soci
quali dividendi).
La doppia imposizione giuridica internazionale si
verifica, quindi, in caso di esercizio concorrente della potestà
impositiva da parte di due Stati rispetto allo stesso reddito.
Ciò si verifica, comunemente, quando una persona residente
in uno Stato («Stato della residenza») consegue un reddito
prodotto in un altro Stato («Stato della fonte») ed entrambi
gli Stati assoggettano il reddito a tassazione in base alle
rispettive norme domestiche.
Il metodo del credito d’imposta è uno dei metodi previsti dagli
ordinamenti fiscali per la eliminazione della doppia
imposizione giuridica internazionale.
In generale, ad esempio, una società residente nello Stato della residenza consegue un reddito d’impresa mediante stabile organizzazione nello Stato della fonte.
Lo Stato della residenza tassa il reddito poiché assoggetta la società a tassazione su base mondiale, “worldwide principle”, in quanto soggetto residente, mentre lo Stato della fonte, in base al principio di territorialità, tassa il reddito in virtù del criterio di collegamento della stabile organizzazione.
Le società di capitali, considerate fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 73 del DPR n. 917/86, sono assoggettate a tassazione sui redditi ovunque prodotti.
La qualificazione di un soggetto come fiscalmente residente in Italia, ed il conseguente assoggettamento ad imposizione dei redditi ovunque prodotti, “worldwide principle”non pregiudica, tuttavia, l’eventuale potere impositivo del Paese in cui il reddito viene prodotto.
Questo provoca, quindi, la cosiddetta doppia tassazione internazionale in cui, evidentemente, lo stesso reddito viene tassato per ben due volte: la prima sulla base della tua residenza fiscale dal tuo cosiddetto “Country of Residence” e la seconda sulla base della fonte del reddito dal cosiddetto “Country of Source”.
Questo fenomeno è annullato o mitigato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Sono, infatti, le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e i vari Paesi esteri a stabilire in quali casi vi è tassazione concorrente tra due stati per uno stesso reddito.
Le Convenzioni bilaterali con i diversi Stati esteri sono volte a consentire di recuperare l’imposta versata all’estero oppure a ridurre (o eliminare) il prelievo dello Stato della fonte.
Infatti, in presenza di fattispecie quali quelle sopra richiamate, la
doppia imposizione può essere eliminata:
- unilateralmente: in base alle norme domestiche degli Stati;
- bilateralmente: in base a disposizioni contenute nelle
convenzioni fiscali internazionali.
I metodi previsti dagli ordinamenti per la eliminazione della
doppia imposizione sono, principalmente:
- metodo della esenzione: lo Stato della residenza non
assoggetta a tassazione il reddito di fonte estera; - metodo del credito d’imposta: lo Stato della residenza
assoggetta a tassazione il reddito di fonte estera,
riconoscendo un credito in relazione alle imposte che tale
reddito ha scontato nello Stato della fonte,
Tali metodi sono anche previsti dal Modello OCSE di
convenzione contro le doppie imposizione (rispettivamente agli
articoli 23 A e 23 B) ( MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL).
L’istituto del credito di imposta costituisce, quindi, un rimedio contro la doppia imposizione che viene a crearsi in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza (vedi premessa alla circolare n. 9 del 5 marzo 2015 )
Per eliminare la doppia imposizione,
L’art. 165 TUIR (1) prevede che il contribuente possa detrarre dall’imposta sui redditi dovuta in Italia un credito per le imposte versate all’estero.
Ai sensi dell’art. 165 comma 1 del TUIR, la detrazione è, però, ammissibile “fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.
L’imposta dovuta in Italia costituisce, quindi, il limite massimo entro cui può essere operata la detrazione; infatti, se le imposte versate all’estero superano quelle dovute in Italia, si genera una limitata doppia imposizione del provento e l’eccedenza di imposta estera non è recuperabile.
Il credito per le imposte pagate all’estero può essere scomputo dall’IRES dovuta in Italia se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo da dichiarare in Italia. A tal fine, l’art. 165, comma 10, del TUIR stabilisce che se un reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.
Di conseguenza, l’imposta estera in caso di utili di fonte estera può essere detratta dall’IRES per un ammontare pari:
- al 5% del totale in caso di utili tassati in misura ridotta;
- al 100% del totale in caso di utili imponibili in misura piena in Italia.
La norma è coerente con il sistema sull’imposizione dei redditi: nei limiti in cui opera la parziale esclusione del reddito estero dall’imponibile, alla mancata tassazione corrisponde simmetricamente il mancato riconoscimento del credito di imposta per i redditi prodotti all’estero.
L’ordinamento fiscale italiano ha adottato il credito d’imposta (c.d. “foreign tax credit” (FTC) ) sui redditi prodotti all’estero dai propri residenti.
Il “foreign tax credit” è generalmente previsto dai sistemi di tassazione dei redditi che tassano i residenti sul reddito mondiale, (il cosiddetto “worldwide principle”) per mitigare la doppia imposizione.
Per poter beneficiare del credito d’imposta sono richieste le seguenti condizioni:
- produzione di un reddito estero;
- pagamento delle imposte estere a titolo definitivo;
- concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia.
Con tale metodo, infatti, quando l’imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è:
-
- inferiore, occorre versare all’Erario italiano la differenza;
- superiore, non si dà luogo a “restituzione” dell’eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero.
Il comma 1 dell’articolo 165 del TUIR prevede la regola generale per il calcolo del “foreign tax credit”, stabilendo che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta dovuta, nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
Quanto sopra può essere reso con la seguente formula:
(Reddito estero / (Reddito complessivo – perdite pregresse)) x imposta italiana
Le disposizioni contenute nell’articolo 165 del TUIR subordinano il riconoscimento del credito a particolari limiti e condizioni.
- L’accreditamento delle imposte estere non può essere superiore alla quota d’imposta italiana, corrispondente al rapporto “Reddito Estero” / “Reddito complessivo”, da assumere nei limiti dell’imposta netta dovuta per il periodo d’imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibile.
- Il rapporto “Reddito Estero” / “Reddito complessivo” al netto delle perdite di esercizi precedenti, può risultare superiore ad “1” quando le perdite, coeve e/o pregresse, sono così elevate da assorbire interamente il reddito di fonte italiana e parte di quello estero. In tal caso, come conferma anche la Relazione al decreto legislativo n. 344 del 2003, e come già chiarito nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione, il rapporto si considera pari a “1”, non potendo l’imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all’imposta effettivamente dovuta. Infatti, in caso contrario, si determinerebbe un finanziamento delle imposte estere.
Ai fini dell’individuazione dell’imposta estera detraibile, è opportuno analizzare separatamente gli elementi della formula di cui al comma 1 dell’articolo 165 del TUIR e la relazione esistente tra la quota d’imposta italiana e l’imposta netta dovuta.
Il numeratore del rapporto di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR, è rappresentato dal reddito estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia che deve essere assunto al “lordo” dei costi sostenuti per la sua produzione.
Tuttavia tale modalità di computo
- se, da una parte, garantisce la simmetria tra l’ammontare del reddito estero assoggettato al tributo estero e il reddito estero preso a riferimento per la determinazione del credito d’imposta
- dall’altra, in ragione della diversa composizione del numeratore (reddito estero al lordo dei costi) rispetto al denominatore del rapporto (reddito complessivo al netto dei costi di produzione), potrebbe essere strumentalizzata mediante operazioni finalizzate a un’indebita “monetizzazione” del credito d’imposta, operazioni che potrebbero essere oggetto di sindacato elusivo, in applicazione dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, ferma restando l’applicazione delle ulteriori norme specificamente previste dall’ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni di abuso.
Il reddito d’impresa prodotto all’estero mediante reddito di lavoro autonomo saranno assunti al netto dei costi sostenuti per la loro produzione, così come rideterminati con riferimento alla normativa fiscale italiana.
Al denominatore del rapporto il reddito complessivo è assunto “al netto” delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
Il comma 4 dell’articolo 165 del TUIR (4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7) stabilisce che la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui “appartiene” il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
Il comma 8 dell’articolo 165 del TUIR nega il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero.
In base a tale disposizione, il contribuente non può fruire del credito di cui all’articolo 165 del TUIR qualora la dichiarazione relativa all’annualità oggetto di controllo sia omessa (o debba essere considerata tale) o il reddito estero non sia stato dichiarato.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 165 del TUIR, “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 del Tuir ( Art. 23 – Applicazione dell’imposta ai non residenti – 1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: ……..) per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
La definizione che richiama l’articolo 23 del TUIR di “reddito prodotto all’estero” si rende applicabile solo nei casi in cui non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato della fonte del reddito.
Infatti, i suddetti criteri di collegamento non operano in presenza di una Convenzione che contenga una disposizione analoga a quella di cui all’articolo 23B del Modello OCSE ( MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL), che elimina la doppia imposizione con il metodo del credito, consentendo al contribuente di detrarre dall’imposta sul reddito dovuta nello Stato di residenza le imposte pagate all’estero sui redditi ivi prodotti.
In applicazione della norma convenzionale, pertanto, il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente alla specifica Convenzione applicabile.
In mancanza di una Convenzione, invece, occorre fare riferimento all’articolo 23 del TUIR secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato, quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.
Nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, il legislatore fiscale italiano ha adottato il metodo per country limitation prevedendo, al comma 3 dell’articolo 165 del TUIR, che la detrazione debba essere effettuata separatamente per ciascuno Stato. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 165 del TUIR, la detrazione per singolo Stato deve essere calcolata in base al rapporto tra il reddito estero di ciascuno Stato e il reddito complessivo netto. In altri termini, il denominatore tiene conto sia dei redditi che delle perdite conseguiti in Italia e all’estero.
(Circolare n. 9 del 5 marzo 2015 – 7.3.5. Calcolo eccedenze in ipotesi di produzione di redditi in più Stati e collegamento con il principio della per country limitation – In applicazione del principio della per country limitation di cui al comma 3 dell’articolo 165 del TUIR, la determinazione delle detrazioni spettanti a titolo di foreign tax credit e delle eventuali eccedenze deve essere effettuata separatamente Stato per Stato. Il numeratore del rapporto previsto dal primo comma dell’articolo 165 del TUIR (RE/RCN) dovrà comprendere solo i redditi complessivamente prodotti in uno stesso Stato.)
L’Agenzia delle Entrate con la già richiamata circolare n. 9 del 5 marzo 2015 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla determinazione e fruizione del credito per le imposte pagate all’estero.
La circolare in oggetto analizza le due criticità tipiche che possono sorgere per effetto della nozione di “reddito prodotto all’estero” :
- Conseguimento all’estero di singoli elementi di reddito (interessi, dividendi, royalties);
- Conseguimento all’estero di redditi che non sono riconducibili a una delle singole categorie previste dall’articolo 23 del TUIR (redditi di natura commerciale in assenza di una stabile organizzazione, ecc.).
Per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del TUIR è necessario che i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente. L’istituto non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposizione sostitutiva, operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 18 del TUIR.
(Art. 18 – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facolta’ di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche’ di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.)
Sulla base di tale disposizione i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti e percepiti direttamente all’estero senza l’intervento di un sostituto d’imposta sono soggetti, a cura del contribuente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, ad imposizione sostitutiva nella stessa misura delle ritenute a titolo d’imposta, che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrisposti da sostituti d’imposta o intermediari italiani. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva, applicando la tassazione ordinaria, ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero è organicamente inserito nella disciplina delle imposte sui redditi ed è condizionato dalla presenza di redditi esteri nel reddito complessivo. Ciò implica che l’operatività dell’istituto è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un’imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura similare.
Nell’articolo 165 del TUIR resta sostanzialmente immutato il criterio generale già previsto nel previgente articolo 15 del TUIR, secondo cui la detrazione è consentita quando le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo
Come già affermato nella circolare del 12 giugno 2002, n. 50, la definitività dell’imposta pagata all’estero coincide con la sua “irripetibilità”, ossia con la circostanza che essa non è più suscettibile di modificazione a favore del contribuente (Le imposte pagate all’estero sono detraibili se divenute “irripetibili” e, di conseguenza, non possono essere considerate tali quelle suscettibili di modificazione a favore del contribuente (Es: imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali e’ prevista la possibilità’ di rimborso totale o parziale). Si possono considerare “non ripetibili”, e quindi detraibili, anche le imposte pagate all’estero nell’anno in corso, qualora siano già’ state dichiarate all’estero e pagate prima di effettuare la dichiarazione
dei redditi in Italia e soddisfino i predetti requisiti di
immodificabilita’. Se sono suscettibili di rimborso, le imposte pagate
all’estero si possono detrarre nell’anno in corso, al netto del
rimborso, solo se questo è già stato richiesto ed ottenuto prima di
effettuare la dichiarazione in Italia e si possa considerare certo nel
suo ammontare.)
Con Circolare del 08/02/1980 n. 3 – Min. Finanze – Imposte Dirette, si è definito che la correlazione esistente tra imposta pagata in via definitiva e il relativo reddito non esclude che l’imposta possa essere considerata “definitiva”, anche qualora il reddito sia ancora suscettibile di verifica nello Stato estero in cui viene prodotto.
Non possono, invece, considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale, anche mediante “compensazione” con altre imposte dovute nello Stato estero.
Per quanto riguarda le imposte suscettibili di parziale rimborso, queste possono essere comunque detratte, al netto del rimborso spettante, sempre che si possa considerare certo il relativo ammontare alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.
Le imposte estere devono considerarsi “pagate a titolo definitivo” nel periodo d’imposta in cui le stesse sono state versate al Fisco estero, a nulla rilevando il periodo d’imposta in cui il beneficiario del reddito estero è venuto in possesso della relativa certificazione. La certificazione, infatti, ha valenza meramente probatoria e, pertanto, non determina la definitività del pagamento del tributo. Sarà, quindi, premura del contribuente munirsi tempestivamente della documentazione idonea a dimostrare il pagamento dell’imposta nello Stato estero.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
- un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del TUIR ( RE/RCN x Imposta Italiana);
- la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
- l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui un soggetto residente in Italia produca reddito in uno Stato con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, è possibile computare il credito per le imposte pagate all’estero nel limite della ritenuta convenzionale. Se lo Stato estero ha applicato una ritenuta più alta di quella convenzionale, la differenza, non accreditabile in Italia, potrà essere oggetto di rimborso nello Stato estero, secondo le modalità ivi previste.
Si può calcolare come credito d’imposta la tassa pagata anche in eccesso rispetto all’imposizione italiana, fino a concorrenza di un eventuale eccedenza italiana rispetto al medesimo reddito prodotto all’estero negli otto esercizi precedenti. Tecnicamente, si applicano i cosiddetti carry back e carry forward, ovvero riporto all’indietro o in avanti delle eccedenze. (Fonte: circolare n. 9 del 5 marzo 2015 – 7.3. Le modalità di calcolo delle eccedenze e il riporto all’indietro (carry back)
e in avanti (carry forward)
Per quanto attiene alla pratica applicazione dell’istituto, il comma 6
prevede la rilevazione di due opposte eccedenze:
a) dell’imposta estera pagata a titolo definitivo che eccede la quota di
imposta italiana relativa al reddito prodotto nel medesimo Paese (indicata, negli esempi, come “Ecc IE”, che confluisce nel relativo basket);
b) della quota d’imposta italiana che eccede le imposte estere pagate su
tale reddito Paese (indicata, negli esempi, come “Ecc II”, che confluisce nel
relativo basket).
L’istituto consente quindi la compensazione delle due eccedenze, attuata
con il riporto all’indietro o in avanti, in un arco temporale che copre
complessivamente sedici esercizi.
Ogniqualvolta risulti un’eccedenza delle imposte estere pagate a titolo
definitivo rispetto alla quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito prodotto in uno Stato (inteso come flusso complessivo delle varie componenti), è possibile – a regime – verificare la capienza del canestro (di seguito, “basket”) in cui sono state precedentemente memorizzate le eventuali eccedenze di segno opposto, ossia le eccedenze dell’imposta italiana rispetto a quella estera, sorte negli otto esercizi precedenti, con riferimento al reddito prodotto nel medesimo Stato.
Pertanto, la predetta eccedenza dell’imposta estera, quale risulta dal basket “eccedenza imposta estera” (Ecc IE), può essere computata a credito fino a concorrenza dell’ammontare complessivo del basket “eccedenza imposta italiana” (Ecc II). In particolare, essa può essere utilizzata in riduzione dell’imposta di periodo in cui viene verificata l’esistenza di tale capienza. Anche in tal caso, il sistema non consente il finanziamento delle imposte estere, bensì comporta la riliquidazione, a favore del contribuente, delle imposte italiane precedentemente versate.
La residua eccedenza di imposta estera (o il suo intero ammontare se nel
precedente periodo di osservazione non si erano formate eccedenze di imposta italiana) può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo e potrà essere utilizzata come credito al verificarsi – nel medesimo Paese estero – dell’opposta eccedenza della quota di imposta italiana. Alla scadenza dell’ultimo periodo in cui è consentito il riporto, l’eventuale residuo di eccedenze di imposte estere sarà azzerato e non potrà essere portato in diminuzione dal reddito imponibile del soggetto residente, né altrimenti recuperato in Italia.).
Il quadro CE è riservato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si ricorda che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.
La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di produzione.
L’importo del rigo CE26 va riportato nel corrispondente rigo RN13 del quadro RN
QUADRO RN – DETERMINAZIONE DELL’IRES
- Nel rigo RN3, va indicato:
in colonna 2, dai soggetti che fruiscono del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (D.lgs._n._147_del_14.9.2015), l’ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute;
- Nel rigo RN13 va indicata:
la somma dei crediti per imposte estere esposti nel rigo CE26 del quadro CE, nelle colonne 8 e 9 dei righi RS75 e RS76 (art. 167, comma 6 e comma 7 del TUIR (nella stesura anteriore al D.Lgs. 29 novembre 2018, n.142, con entrata in vigore al periodo d’imposta successivo al 31/12/2018), nonché nel rigo RF68, colonna 3.
(1) “Art. 165
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
3. se concorrono redditi prodotti in più’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.
5. 5. [Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II,] la detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo (1).
6. 6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’ articolo 136 , comma 6. (2)
7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata gia’ liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta. Se e’ gia’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
9. Per le imposte pagate all’estero dalle società’ , associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle società’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
(1) Comma modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 147.
(2) Comma da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 147.”