La tassazione di una stabile organizzazione estera di una società italiana può avvenire mediante tassazione ordinaria oppure esercitando l’opzione per la cosiddetta branch exemption direttamente nel modello SC 2019.
Il sistema di tassazione ordinaria prevede:
- la tassazione dei redditi prodotti dalla stabile organizzazione di una società di capitali residente in Italia nel Paese in cui la stabile organizzazione ha la propria sede;
- i redditi saranno poi attratti a tassazione in Italia;
- la casa madre potrà detrarre le imposte pagate nel Paese in cui ha sede la stabile organizzazione nei limiti e nei termini previsti dall’art. 165 del TUIR.
Con il sistema di tassazione ordinario il reddito prodotto all’estero dalla società italiana è tassato subendo un carico fiscale pari alla maggiore imposta fra quella prevista all’estero e quella prevista in Italia.
Il meccanismo riconosce la possibilità di detrarre le imposte estere sino a concorrenza dell’imposta lorda italiana corrispondente al reddito estero incluso nel reddito imponibile, tenendo conto di un principio di competenza.
La detrazione, infatti, deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta al quale appartiene il reddito prodotto all’estero cui si riferisce la data imposta, a condizione che il pagamento “a titolo definitivo” di quest’ultima sia avvenuto prima della relativa presentazione.
Nel caso in cui si generi un’eccedenza di imposte pagate a titolo definitivo nello stato estero, rispetto a quelle dovute in Italia sul medesimo reddito e che hanno dato diritto alla detrazione (caso che si presenta, tipicamente, nel caso di società madre con risultati gestionali negativi o perdite pregresse, a fronte di risultati positivi realizzati dalla propria stabile), le stesse rappresentano un credito d’imposta virtuale che:
- potrà essere utilizzato da subito sino a concorrenza dell’eccedenza d’imposta italiana riferibile al medesimo paese estero creatasi negli 8 esercizi precedenti (carry back);
- potrà essere riportato per il residuo ed utilizzato sino a concorrenza dell’eccedenza di imposta italiana riferibile al medesimo paese estero che si genererà negli 8 esercizi successivi (carry forward).
Alla scadenza dell’ultimo periodo in cui è consentito il riporto, l’eventuale residuo di eccedenze di imposte estere sarà azzerato e non potrà essere riportato in diminuzione dal reddito imponibile del soggetto residente, né altrimenti recuperato in Italia.
Nel caso in cui la casa madre eserciti l’opzione per la cosiddetta branch exemption gli utili e le perdite attribuibili alla stabile organizzazione risulteranno esenti da imposta in Italia e saranno tassati solo nello Stato estero in cui la stabile organizzazione è localizzata.
Gli utili o le perdite devono risultare da apposito rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall’art. 152 del TUIR e le risultanze di tale rendiconto assumono valenza ai fini fiscali se e nella misura in cui riflettono gli esiti dell’analisi fattuale e funzionale dell’attività economica effettivamente svolta dalla branch, che ne determina gli asset, le funzioni e i rischi effettivi, nonché il relativo fondo di dotazione.
Al risultato di detto rendiconto vanno apportate le variazioni in aumento e diminuzione relative alla singola branch previste dalle disposizioni in materia di reddito d’impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la perdita della stabile organizzazione esente, da indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi dell’impresa nel complesso.
Se emerge un reddito, questo va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. Se emerge una perdita fiscale, questa va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. L’impresa nel complesso calcola il suo reddito imponibile apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico del bilancio di esercizio le variazioni in aumento e diminuzione previste dalle disposizioni in materia di reddito d’impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Il reddito imponibile o la perdita fiscale così determinati vanno rettificati apportando le variazioni da branch exemption.
In merito all’opportunità di ricorrere all’opzione per la branch exemption si deve fare attenzione alla eventuale applicazione della disciplina delle CFC. Laddove, infatti, la stabile organizzazione ricadesse nella disciplina di cui all’art. 167 del TUIR, senza poter ricorrere alle esimenti ivi previste, l’opzione per l’esenzione dalla tassazione in Italia del reddito prodotto dalla branch risulterebbe di fatto non applicabile.