Rappresentante Fiscale in Italia

ll soggetto non residente – comunitario o extracomunitario – che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, puo’ adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

La disciplina è dettata dall’articolo 17 D.P.R. n. 633/1972, comma 3 (1): “[…] Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato […]”

La nomina del rappresentante è obbligatoria in alcuni casi, e facoltativa in altri.

E’ obbligatoria quando l’operazione, che avviene nel territorio nazionale, deve essere assoggettata ad Iva ed i relativi obblighi sono previsti a carico del soggetto non residente. Quindi e’ obbligatoria:

  • nelle cessioni beni e prestazioni di servizi nei confronti di privati consumatori o, comunque, di soggetti che ai fini iva si comportano come tali (quali ad es. gli enti non commerciali anche se dotati di partita Iva);
  • nelle cessioni beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non residenti;
  • in particolari situazioni di scambi intracomunitari.

E’ facoltativa quando permette al soggetto non residente di far valere un diritto. Diritto che normalmente consiste nel poter detrarre l’iva pagata sugli acquisti in Italia.

In alternativa alla nomina del rappresentante e’ possibile l’identificazione diretta. Ad oggi l’identificazione diretta e’ possibile solo per i soggetti residenti in Paesi Ue. Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’ identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:

● il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’Iva dovuta;

● nell’identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.

In base a quanto disposto dal quarto comma dell’art. 1 del D.P.R. 441/1997, richiamato dal secondo comma dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, il rappresentante fiscale deve essere nominato attraverso:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata registrata;
  • lettera annotata (mod. VI);

in data anteriore all’esecuzione dell’operazione, in apposito registro presso l’Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all’Ufficio IVA con le modalità previste dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

In alternativa la nomina può’ risultare anche da atto autenticato da notaio di Stato estero aderente (vedi: stati aderenti) alla Convenzione dell’AIA del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia dalla legge 20.11.1966, n. 1253) e munito del timbro “Apostille” oppure legalizzato dal console generale dell’Italia presso lo stato estero. L’Apostille certifica che il Notaio o l’autorita’ Governativa che ha rilasciato il documento e’ effettivamente autorizzato a farlo. L’apostilla sostituisce la legalizzazione.

Il rappresentante fiscale può essere:

  • una persona fisica residente;
  • una società di persone o di capitali;
  • un ente commerciale o non commerciale con sede in Italia.

Il soggetto nominato rappresentante dovrà aprire la posizione iva (dichiarazione di inizio di attività’) per il mandante. Con l’apertura della posizione Iva il soggetto estero, tramite il suo rappresentante, sarà sottoposto a tutti gli obblighi e diritti previsti dalla normativa Iva nazionale. L’iva, da versare non per singola operazione ma con le scadenze ordinarie (mensili o trimestrali), sarà determinata secondo le regole generali al netto dell’iva detraibile sugli acquisti.

L’atto di nomina deve essere anteriore all’esecuzione dell’operazione che ne richiede la nomina e deve essere comunicato alla controparte (la nomina deve essere portata a conoscenza dei fornitori antecedentemente la prima operazione) .

Infatti le fatture emesse nei confronti del rappresentante fiscale devono essere cointestate al rappresentante ed al soggetto estero.

E’ possibile la nomina per una singola operazione e non per tutte le operazioni effettuate dal soggetto estero in Italia (R.M. n. 66 del 4 marzo 2002).

Un rappresentante fiscale lo può essere con riferimento a più’ soggetti e quindi può essere intestatario di più’ numeri di partita Iva, mentre un operatore estero non può avere più’ di un rappresentante IVA.

Il rappresentante fiscale e’ soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA per i soggetti residenti e gode dei medesimi diritti: fatturazione, liquidazione, versamento, detrazione, dichiarazione annuale, etc. Ad es. può’ beneficiare del plafond degli esportatori abituali ed e’ abilitato a rinviare il pagamento dell’iva al momento del pagamento del corrispettivo da parte dello Stato o Enti pubblici (ex art. 6, DPR 633/1972)(R.M. n.371 del 2007)

Il rappresentante IVA deve presentare la dichiarazione di inizio di attività’. Se il soggetto estero e’ una persona fisica utilizzerà’ il modello AA9 per le persone fisiche altrimenti utilizzerà il modello AA7 nel caso di persone giuridiche.

Se il rappresentante ha gia’ una partita iva, riceverà un nuovo ulteriore numero di partita iva. Le due o più’ partite iva (tante quanto sono gli incarichi più’ eventualmente l’attività propria del rappresentante) dovranno essere gestite separatamente con contabilità separate.

La domanda di attribuzione della partita iva può’ essere presentata, in duplice esemplare, ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, oppure con invio telematico (Vedi istruzioni ai modelli AA7 e AA9).

Se l’operazione e’ territorialmente rilevante in Italia il rappresentante fiscale deve emettere fattura senza applicazione dell’IVA quando effettua prestazioni o cessioni nei confronti di soggetti iva residenti. Corrispondentemente i cessionari o committenti soggetti iva, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano in Italia beni o servizi da rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, hanno l’obbligo di emettere autofattura o integrare la fattura ricevuta con l’iva. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (reverse charge a carico dell’acquirente )(Vedi: art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72)(1)

Le fatture emesse dal rappresentante fiscale devono contenere sia i dati del rappresentante sia i dati del soggetto estero rappresentato.

Il rappresentante fiscale sostituisce in tutti gli adempimenti relativi ad Iva il soggetto estero ed è solidalmente responsabile con lo stesso per gli obblighi Iva. Ad es. la responsabilità’ dell’omesso versamento dell’iva è in capo al rappresentante, a nulla influendo il fatto che il soggetto estero non gli abbia dato la disponibilità’ della somma.

La responsabilità del rappresentante italiano di un soggetto non residente è determinata non tanto in funzione dell’accordo privatistico (contratto di mandato) che lo lega al rappresentato non residente, quanto dall’applicazione delle norme giuridiche sulla territorialità dell’operazione e sulla conseguente individuazione del debitore dell’imposta.

Nel caso di successione nel tempo di più’ rappresentanti fiscali di uno stesso soggetto, detta solidarietà non opera per le operazioni messe in atto antecedentemente alla nomina (Corte Cass. Sentenza n. 15848/04).

La nomina ha natura sostanziale e non è configurabile una tardiva comunicazione. pertanto la responsabilità del rappresentante non può estendersi a eventi precedenti al sua nomina.

L’attività’ del rappresentante fiscale rientra tra le attività’ di consulenza tecnica e legaleLa prestazione di rappresentanza fiscale resa da un soggetto residente in Italia ad un soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia è fuori dal campo di applicazione dell’Iva in quanto è assente il presupposto territoriale.

Il soggetto non residente che possiede in Italia una stabile organizzazione non può’ operare anche tramite rappresentante IVA o identificazione diretta

I soggetti residenti in uno Stato membro, privi di stabile organizzazione e di rappresentante IVA in Italia, possono ottenere il rimborso Iva per gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia, soltanto se non vi hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ad eccezione delle prestazioni di trasporto, delle prestazioni accessorie al trasporto e delle prestazioni soggette a reverse charge.(art, 38-bis2)

Le imprese italiane che operano in altri Paesi dell’Unione Europea dovranno verificare le norme in vigore nei singoli Stati, non necessariamente coincidenti con quelle vigenti in Italia. In linea di massima l’impresa italiana che effettui operazioni attive nell’altro stato membro, diverse da quelle sopra indicate dovrà nominare un rappresentante fiscale (se priva di stabile organizzazione) per ottenere il rimborso dell’Iva pagata in tale paese sull’acquisto dei beni e servizi. Infatti per effetto del generalizzato reverse charge non potra’ portare in detrazione l’iva pagata.

La nomina del rappresentante IVA, con riferimento ad operazioni intracomunitarie, in assenza di identificazione diretta da parte del soggetto non residente, è obbligatoria nei seguenti casi:

1) quando l’operazione è rilevante in Italia e l’acquirente/committente essendo soggetto privato non può assolvere l’imposta;

2) quando vi sono vendite a distanza di beni mobili materiali eseguite in Italia da un soggetto passivo in un altro Paese UE;

3) quando un operatore UE, che effettua lo sdoganamento, immette in libera pratica beni esteri che vengono acquistati da soggetti italiani. Infatti in tal caso il debitore dell’Iva è il rappresentante fiscale del soggetto comunitario e deve emettere fattura nei confronti del cessionario nazionale;

4) quando si introducono beni per l’esigenza della propria impresa.

La nomina del rappresentante fiscale non muta lo status di soggetto non residente del soggetto estero. La designazione di un rappresentante fiscale, di per sé, non ha effetti sulla territorialità’ dell’operazione, che deve essere sempre individuata, ai sensi degli art. 7 e successivi, in base alla residenza del soggetto estero e non del suo rappresentante fiscale. Diverso e’ il caso ove il rappresentante fiscale svolga un ruolo economico nelle prestazioni rese, ma, in tale ipotesi, e’ in ragione di detto ruolo e non della sua qualità’ di rappresentante fiscale che le operazioni da lui effettuate sono imponibili. (Corte UE Causa C-1/08, 19 febbraio 2009 )

(1) Articolo 17 D.P.R. 633/72

Debitore d’imposta
In vigore dal 19/12/2018

Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 2

L’imposta e’ dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e’ comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all’articolo 21.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
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VIES (Vat Information Exchange System)

Le cessioni intracomunitarie possono avvenire solo tra soggetti che abbiano una regolare partita IVA in uno qualsiasi degli Stati membri.

Al fine di consentire un flusso di dati attraverso le frontiere interne, è stato istituito il VIES (Vat Information Exchange System), un sistema informatizzato che consente alle aziende di ottenere rapidamente la conferma delle partite IVA dei propri clienti e alle amministrazioni di controllare il flusso degli scambi intracomunitari rilevando eventuali irregolarità.

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono obbligati a dichiararne preventivamente l’intenzione. In tal modo vengono inseriti in un apposito archivio, la cui iscrizione avviene previa valutazione della situazione oggettiva e soggettiva del soggetto richiedente.

Quindi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio VIES. L’opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998. In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal VIES perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.

Chi deve richiedere l’inclusione nel Vies

L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.

Come richiedere l’inclusione nel Vies

La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.

I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia.

Con le stesse modalità previste per l’inclusione nel Vies va comunicata, eventualmente, la volontà di non essere più inclusi nell’archivio. La presentazione telematica diretta è consentita anche ai soggetti non residenti identificati direttamente ai fini Iva.

L’Agenzia delle Entrate include immediatamente il numero di partita Iva nell’archivio Vies al momento della ricezione dell’opzione.

Il soggetto interessato può verificare l’avvenuta inclusione della propria o altrui posizione nell’archivio Vies utilizzando il servizio di verifica online.

La posizione dei contribuenti inclusi nel Vies è costantemente monitorata nel tempo.

Nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio Vies sono effettuati controlli formali sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate. A seguito di tali controlli, l’Agenzia delle Entrate procede all’esclusione dal Vies dei soggetti che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi.

L’esclusione è effettuata dall’Agenzia delle Entrate previo invio di apposita comunicazione al contribuente e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

Vedi:

Identificazione ai fini Iva In Italia per i soggetti non residenti ai sensi dell’art. 35 – ter del DPR 633/72 (modello ANR/3)

Il sistema dell’identificazione diretta è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. 191/2002 in recepimento della Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ora rifusa negli artt. 204 e s. della Direttiva dell’UE n. 2006/112/CE.

Con il D.Lgs 191/2002 il DPR 633/72 `e stato oggetto delle seguenti modifiche:

  • modifica dei commi 2 e 3 dell’articolo 17;
  • introduzione del nuovo articolo 35-ter.

In base  disposizioni ivi contenute un soggetto residente in altro Stato dell’Unione europea (ovvero residente in un Paese con cui esistano condizioni di reciprocità in materia) che pone in essere operazioni economiche nel territorio italiano, può assolvere gli obblighi che ne scaturiscono, alternativamente:

  • identificandosi direttamente (art. 35-ter)1 ;
  • nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17 del DPR 633/72. 

Le operazioni economiche devono essere effettuate nei confronti di consumatori finali. In caso contrario, infatti, potrà utilizzarsi il meccanismo del “reverse charge”.

Il legislatore comunitario con l’identificazione diretta IVA ha eliminato la necessità di costituire una stabile organizzazione o di nominare obbligatoriamente un rappresentante fiscale nel caso in cui un soggetto non residente compia operazioni IVA rilevanti nel territorio di uno stato membro.

Secondo la Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ciascun Paese membro, per permettere agli operatori comunitari residenti in un altro Stato, appartenente all’U.E., di poter assolvere gli obblighi IVA in caso di operazioni effettuate nel suo territorio,  deve consentire l’identificazione diretta.

Con questo sistema è consentito a ciascun contribuente “ stabilito” in un determinato paese di rilevare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in un altro Stato, eseguire la detrazione dell’imposta e rendendosi così debitore ( o creditore) dell’IVA per le operazioni ivi effettuate.

Tale istituto deve essere adottato, in assenza di una stabile organizzazione e in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, nel caso di cessioni di beni territorialmente rilevanti in Italia o prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di:

  • Privati consumatori;
  • Enti non commerciali privi di p. IVA;
  • Soggetti non residenti anche se in possesso di p. IVA, per identificazione diretta o nomina di rappresentate fiscale (Ris. AE 25 agosto 2010 n. 89/E).

La nomina di un rappresentate fiscale o l’identificazione diretta, in assenza di una stabile organizzazione, sono obbligatorie nel caso di operazioni imponibili territorialmente rilevanti nello stato italiano, rese da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti di soggetti privati intesi come soggetti non agenti nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Vi rientrano, quindi, gli Enti non commerciali che acquistano nell’ambito dell’attività istituzionale (senza l’utilizzo della p. IVA) e i professionisti che acquistano al di fuori dell’attività professionale ecc. (Ris. AE 15 giugno 2004 n. 84/E)

L’art. 35ter, comma 5, citato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21, par. 2, lett. b) della VI Direttiva, come modificato dalla Direttiva 2000/65/CE, prevede testualmente che “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalla direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/1977/CEE del 19 dicembre 1977 e del regolamento CEE n. 218 del 1992”. 2 Pertanto, mentre per gli operatori residenti nei Paesi dell’Unione europea il predetto sistema è immediatamente operativo, per quelli residenti in Paesi terzi occorre l’ulteriore condizione che vengano stipulati con il Paese in questione accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito comunitario. Tuttavia, allo stato attuale, non risultano conclusi accordi aventi tale finalità tra Italia e Paesi terzi. Da quanto precede si ricava che al momento nessun contribuente di Paese terzo può utilizzare il predetto sistema di identificazione di cui all’art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972(RISOLUZIONE N. 220/E/2003).

In alternativa alla identificazione diretta e’ possibile la nomina di un rappresentante fiscale.  Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’ identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:

● il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’Iva dovuta;

● nell’identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.

Un soggetto passivo non residente, se vuole identificarsi direttamente in Italia ed acquisire così lo status di soggetto passivo senza l’intermediazione del rappresentante fiscale, deve attivare una determinata procedura.

Per adottare questo sistema, occorre identificarsi direttamente (articolo 35-ter del Dpr 633/1972 (1)), presentando il modello ANR/3 (Provv. AE 28 dicembre 2009) prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia.

Come primo onere, in data anteriore alla prima operazione attiva o passiva, il soggetto dovrà acquisire il numero di P.IVA mediante la presentazione del modello ANR/3 contenente dati indispensabili alla sua individuazione (Il modello ANR/3 deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con cui esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva, assolvendo direttamente gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione del tributo).

L’ ufficio competente attribuirà un numero nel quale sarà evidenziata anche la particolare natura di soggetto non residente da parte del titolare e tale numero deve essere riportato dal soggetto interessato ogni qual volta venga richiesto.

La procedura per il rilascio del codice fiscale/partita IVA dei soggetti esteri è la seguente:

  • compilare e sottoscrivere l’apposito modello ANR/3 avendo cura di indicare il codice ATECO 2007 dell’attività esercitata abitualmente nello Stato estero di stabilimento;
  • allegare un certificato originale (riportante il timbro dell’autorità che lo emette con la firma del funzionario competente della medesima autorità) ed aggiornato, rilasciato dalle autorità fiscali del paese dove ha la sede legale l’impresa che attesti l’iscrizione ai fini IVA;
  • allegare un certificato originale ( riportante il timbro dell’autorità che lo emette e la firma del funzionario competente della medesima autorità) ed aggiornato della Camera di commercio del paese dove ha sede legale l’impresa ( se trattasi di società detto certificato deve i rappresentanti con facoltà di agire ed i poteri di firma);
  • accompagnare le predette certificazioni con le rispettive traduzioni in lingua italiana; sottoscritte da chi le ha eseguite ed allegare copia di un valido documento d’identità;
  • allegare copia di un valido documento d’identità del firmatario o del legale rappresentante firmatario della richiesta di identificazione diretta;
  • unire dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’ Art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della società, dove si specifica:
  1. attività abituale e le altre attività effettivamente svolte nel paese estero di stabilimento;
  2. l’attività che si intende svolgere in Italia in seguito all’identificazione diretta;
  3. le motivazioni della richiesta;
  4. verso quali soggetti ( società, privati, ecc..) si rivolge l’attività da svolgere in Italia;
  5. che il soggetto non residente non ha una stabile organizzazione nel territorio italiano;

Tutta la documentazione andrà presentata al seguente indirizzo “ Agenzia entrate – centro operativo di Pescara – area controlli – servizio identificazioni non residenti – via Rio Sparto n. 21 – 65129 Pescara “ alternativamente secondo le seguenti modalità:

  • direttamente all’ufficio, anche a mezzo di persona appositamente delegata;
  • a mezzo servizio postale, e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante nonché la certificazione attestante la qualità di operatore economico posseduta nello Stato di appartenenza.

La dichiarazione di identificazione deve essere prodotta prima dell’effettuazione delle operazioni.

Giuridicamente non è previsto alcun obbligo diretto al non residente di tenere la contabilità all’interno dello Stato, per consentire i controlli dell’amministrazione fiscale. Tuttavia con la sottoscrizione della dichiarazione di identificazione, il soggetto non residente assume anche l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’ amministrazione finanziaria italiana.

Per il soggetto non residente che si è identificato direttamente in Italia si applicano le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 633/72 in tema di obblighi IVA di fatturazione, registrazione, versamenti dell’imposta, presentazione della dichiarazione annuale e tutti gli altri adempimenti prescritti (tra i quali anche la presentazione dei modelli Intrastat) anche ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.

I pagamenti dell’Imposta sul Valore Aggiunto possono essere effettuati:

1. Mediante il servizio telematico Fiscoline: per l’utilizzazione del servizio, i soggetti residenti all’estero devono essere in possesso di un pincode (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate) e essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;

2. Tramite bonifico a favore dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri denominati “TARGET2”. Nella causale del versamento è indispensabile indicare accuratamente la partita IVA, ricevuta al momento dell’identificazione diretta, il periodo a cui si riferisce il pagamento dell’IVA e l’esatto codice tributo. Per quanto riguarda la modalità di effettuazione del pagamento, è indispensabile che il soggetto interessato comunichi alla propria banca che il bonifico deve essere effettuato tramite TARGET.2

TARGET2 è il sistema scelto dalla Banca centrale europea per il regolamento dei pagamenti in euro e assicura il trattamento in tempo reale delle transazioni; consente, inoltre, di effettuare qualsiasi trasferimento di fondi in euro tra tutti i paesi della Ue, inclusi quelli non partecipanti all’unione monetaria.

Tutte le banche insediate all’interno della Ue possono operare attraverso TARGET2 per il tramite delle rispettive banche centrali nazionali

Dal 1° gennaio 2006, i contribuenti che si sono direttamente identificati devono presentare l’eventuale richiesta di rimborso (quadro VR della dichiarazione IVA) al concessionario della riscossione di Pescara.

Le richieste erroneamente indirizzate al concessionario di Roma saranno trasmesse d’ufficio a quello di Pescara e ne sarà data comunicazione agli interessati.

I soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia possono chiedere il rimborso IVA direttamente al: Concessionario della Riscossione di Pescara Servizio Nazionale della Riscossione SO.GE.T. s.p.a. Via Chieti, 16/18 – 65100 – Pescara Mediante l’utilizzo di un conto estero e di una garanzia rilasciata da un’assicurazione, una banca o un intermediario comunitario (Circ. AE n. 44/E del 1° agosto 2003).

Si segnala che i soggetti non residenti che presentano il modello VR devono chiedere contestualmente, o entro i quaranta giorni successivi, l’accreditamento del rimborso al concessionario della riscossione, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale

Vedi: Identificazione ai fini Iva per i soggetti non residenti (modello ANR/3)

(1Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 Art. 35 – ter – Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente
Testo: in vigore dal 20/02/2010 – con effetto dal 01/01/2010
modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010

1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attivita’ del dichiarante, nonche’ il numero di identificazione all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ esercitata nello Stato estero di stabilimento;
e) l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

3. L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.

4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita’ al modello stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

5. Possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita’ di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita’ europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell’articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.