Servizi ricevuti da operatori economici aventi sede in altri Stati UE

Nel caso di servizi ricevuti da operatori economici aventi sede in altri Stati UE, se si tratta di un servizio generico la regola generale stabilisce che siano assoggettati ad IVA in Italia (Paese del committente).

Pertanto il committente italiano , soggetto passivo, dovrà assoggettare ad IVA la prestazione mediante il meccanismo del reverse charge.

L’l’IVA è applicata in Italia e mediante l’applicazione del reverse charge da parte del committente italiano (integrazione e registrazione della fattura prevista per gli acquisti intracomunitari di beni ex artt. 46 e 47, D.L. n. 331/1993 (1)). Operazione imponibile in Italia.

Ricevuta la fattura da parte dell’operatore UE senza applicazione dell’IVA dovrà:

  • numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla indicando l’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile in vigore in Italia per quell’operazione. L’integrazione deve essere fatta sulla stessa fattura estera;
  • annotare (registrare) la fattura, previa integrazione con i dati indicati in precedenza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa ma con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA delle fatture emesse secondo l’ordine della numerazione. L’operazione va quindi riferita alla liquidazione periodica del mese nel quale la fattura è ricevuta.
  • annotare (registrare) la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti per esercitare il diritto alla detrazione eventualmente spettante.

(1)(Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 agosto 1993, n. 203

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’Ilor dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie. [Legge IVA comunitaria]
Convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1, L. 29.10.1993, n. 427 (G.U. 29.10.1993, n. 255)
TITOLO II Armonizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
CAPO II Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell’imposta sul valore aggiunto

Articolo 46
Fatturazione delle operazioni intracomunitarie.

In vigore dal 01/01/2013

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 326, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

  1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonche’ dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
  2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, e’ emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.
  3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
  4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e’ effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
  5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

Articolo 47
Registrazione delle operazioni intracomunitarie.

In vigore dal 01/01/2013

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 326, lett. f) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni  effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

  1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto.
  2. I contribuenti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziche’ in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita’ indicate nel comma 1.
  3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.
  4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, delle quali non e’ parte contraente un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.)
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