La norma generale anti elusione – General anti avoidance rule (GAAR) – Art. 6 direttiva ATAD 1

La norma generale anti elusione (General anti avoidance rule (GAAR)) è un tipo di norma concepita per combattere gli scenari di elusione fiscale che in  forma giuridica legittima mirano a eludere le conseguenze giuridiche.

Un sistema fiscale, per affrontare scenari innovativi di evasione fiscale, adotta la General anti avoidance rule .

La General anti avoidance rule è contemplata dall’art. 6 (1) della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad  (Anti tax avoidance Directive)  1) recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

Nel campo del diritto tributario, la GAAR è stata criticata per essere troppo astratta e quindi dannosa per la certezza del diritto.

Nell’art. 6 della ATAD 1 sono contemplati cumulativamente un  test soggetto ed un test oggettivo che esaminano l’intensione soggettiva dei contribuenti e la realtà economica oggettiva.

Al riguardo del test soggettivo (comma 1 art. 6)  vengono considerate quelle costruzioni poste in essere allo scopo principale  di ottenere un vantaggio fiscale  in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile.

Al riguardo del test oggettivo (comma 1 art. 6) una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.

(1) DIRETTIVA (UE) 2016/1164 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2016

Articolo 6 – Norma generale antiabuso

1.   Ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sulle società, gli Stati membri ignorano una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

2.   Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.

3.   Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l’imposta dovuta è calcolata in conformità del diritto nazionale.

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