La direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive – ATAD 1) fa parte del pacchetto anti elusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.
Essa si basa sulle raccomandazioni dell’OCSE del 2015 volte ad
affrontare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (progetto Base erosion and profit shifting (BEPS)): si tratta di azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva e per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.
Oltre 125 paesi e giurisdizioni, nell’ambito del quadro inclusivo dell’OCSE / G20, collaborano per attuare le misure BEPS.
Le norme della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad 1) sono in vigore dal 1° gennaio e saranno operative e a pieno regime dalla metà del 2019.
- tasseranno i profitti fiscali trasferiti verso Paesi a fiscalità ridotta in cui l’impresa non possiede alcuna attività economica reale ((Articolo 7 – Norme sulle società controllate estere) L’azione BEPS 3 contiene raccomandazioni per rafforzare le regole per la tassazione delle società straniere controllate (CFC));
- limiteranno l’importo degli interessi passivi netti che un’impresa può detrarre dal reddito imponibile ((Articolo 4 – Norma relativa ai limiti sugli interessi)BEPS 4) .
- saranno nella posizione, anche legiferando in modo autonomo, di applicare norme anti abuso (Articolo 6 – Norma generale antiabuso (La norma generale anti elusione – General anti avoidance rule (GAAR) – Art. 6 direttiva ATAD 1)).
La direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (Atad 2 ) ha apportato modifiche alla direttiva 2016/1164, allo scopo di contrastare i cd. disallineamenti da ibridi (Azione BEPS 2) che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione.
La direttiva 2016/1164 (Atad 1) , infatti, disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall’interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri. L’obiettivo della modifica è applicare tali norme a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità
residenti in Paesi terzi.
La direttiva del 2017 prevede inoltre:
- l’esclusione, facoltativa per uno Stato membro, dal campo di
applicazione della direttiva di talune operazioni finanziarie; - l’entrata in vigore delle proprie disposizioni il 1° gennaio 2020 (un anno in più rispetto alla direttiva 2016/1164).
- la nuova normativa sulle CFC e le disposizioni generali antiabuso nel diritto interno con effetto dal 1° gennaio 2019;
-
l’applicazione della regola di tassazione in uscita con effetto dal 1° gennaio 2020;
-
la maggior parte delle misure relative ai disallineamenti ibridi con effetto dal 1° gennaio 2020 (nel caso di particolari schemi ibridi, 1° gennaio 2022).
- l’attuazione delle misure di limitazione degli interessi può, in alcuni casi, essere rinviata al 1° gennaio 2024.
Vedi: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/FI0045.pdf