Nell’Ecommerce indiretto si attua uno scambio di beni.
A seconda della soggettività del cessionario possiamo avere:
- B2B, nel caso di soggetto imprenditore (Business to Business);
- B2C, nel caso di soggetto privato (Business to Consumer).
Nell’Ecommerce indiretto B2C le cessioni (beni mobili eseguite nei confronti di privati consumatori) sono assoggettate ad IVA nel Paese di residenza del cedente se non sono superate le soglie di fatturato su base annua stabilite dai vari Paesi UE.
Le Soglie annuali di vendita a distanza dell’UE sono:
Austria | € 35.000 |
Belgio | € 35.000 |
Bulgaria | BGN 70.000 |
Croazia | 270.000 HRK |
Cipro | € 35.000 |
Repubblica Ceca | 1.140.000 CZK |
Danimarca | 280.000 DKK |
Estonia | € 35.000 |
Finlandia | € 35.000 |
Francia | € 35.000 |
Germania | € 100.000 |
Grecia | € 35.000 |
Ungheria | 8.800.000 HUF |
Irlanda | € 35.000 |
Italia | € 35.000 |
Lettonia | € 35.000 |
Lituania | € 35.000 |
Lussemburgo | € 100.000 |
Malta | € 35.000 |
Olanda | € 100.000 |
Norvegia | N / A |
Polonia | 160.000 PLN |
Portogallo | € 35.000 |
Romania | RON 118.000 |
Slovacchia | € 35.000 |
Slovenia | € 35.000 |
Spagna | € 35.000 |
Svezia | 320.000 SEK |
Svizzera | N / A |
Regno Unito | £ 70.000 |
Quindi nel caso di B2C verso consumatori privati italiani, superata la soglia di € 35.000, le cessioni sono assoggettate ad Iva in Italia ed il il venditore comunitario si troverà a dover adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.
La disciplina del rappresentante fiscale è dettata dall’articolo 17 D.P.R. n. 633/1972, comma 3: “[…] Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato […]”
Il rappresentante fiscale e’ soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA per i soggetti residenti e gode dei medesimi doveri e diritti: fatturazione, liquidazione, versamento, detrazione, dichiarazione annuale, etc.
In questo caso la cessione è rilevante ai fini IVA in Italia e va trattata come una cessione interna e, secondo noi, dal punto di vista pratico, ai fini Iva vanno applicate le relative norme interne anche in tema di fatturazione.
Il commercio elettronico “indiretto”, ai fini Iva, rappresenta una cessione di beni. In particolare, tale tipologia di commercio, a differenza del commercio elettronico diretto, è assimilato alle vendite per corrispondenza, di conseguenza, ai fini della fatturazione vale la regola stabilita dall’articolo 22, comma 1, n. 1) D.P.R. 633/1972, secondo cui, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Quindi nel caso la fattura non sia richiesta dal cliente italiano il rappresentante fiscale del soggetto cedente UE:
- non è obbligato ad emettere fattura;
- trovano applicazione anche le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera oo) D.P.R. 696/1996, secondo cui per tali operazioni, qualificabili ai fini Iva come interne, non sussiste nemmeno obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale.
Rimane obbligatoria:
- l’annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi;
- l’istituzione, insieme al registro dei corrispettivi, del registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 D.P.R. 633/1972 nel caso in cui sia stata emessa fattura;
- l’obbligo di accompagnare la merce venduta con documento di trasporto (DDT).
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 274/E/2009 ha evidenziato che, seppur non sussista obbligo di fatturazione, chi esercita l’attività di vendita di beni online deve tener conto della possibilità che il contribuente restituisca la merce ricevuta (c.d. resi). Mancando la fattura, il venditore non può emettere la nota di variazione (articolo 26 D.P.R. 633/1972) poiché manca la fattura di riferimento da rettificare. In tale ipotesi, secondo quanto indicato in tale documento di prassi, per poter procedere con il “recupero” dell’Iva derivante dal reso del bene ceduto mediante commercio elettronico indiretto, il soggetto cedente deve fornire la documentazione che consenta di individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento, che la società è tenuta a conservare, probante l’acquisto originario, quali:
- le generalità del soggetto acquirente;
- l’ammontare del prezzo rimborsato;
- il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
- il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso).
Tuttavia, sotto il profilo operativo, la nota di variazione può essere emessa solo a fronte di cessione di beni per le quali si stata emessa la fattura, mentre per le operazioni soggette al rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale è necessario rinviare alle disposizioni di cui all’articolo 12 D.M. 23.03.1983, che prevede, tra l’altro, l’indicazione nello scontrino fiscale di “eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati” (risoluzione 86/E/2007).
La stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione 219/E/2003, ha chiarito che oltre agli adempimenti Iva è necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino, correttamente tenute, sia possibile verificare la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita.
Nel caso la fattura sia richiesta dal cliente italiano il rappresentante fiscale del soggetto cedente UE è tenuto a fatturare l’operazione al soggetto privato italiano applicando Iva italiana.
Da un punto di vista della fatturazione del rappresentante fiscale, questi emetterà fattura imponibile IVA, e la registrerà nel proprio sezionale di vendita italiano.
Il cedente UE, non avendo stabile organizzazione in Italia, farà concorrere quella fattura alla determinazione del reddito nel proprio Paese di residenza.
Poniamo il caso che la merce venga preventivamente introdotta in Italia per esigenze del cedente UE.
Siamo in presenza di un passaggio della merce dal cedente Ue alla sua rappresentanza fiscale italiana.
Si tratta di una cessione intracomunitaria tra operatore UE cedente ed il proprio rappresentante fiscale.
Il Rappresentante fiscale riceve fattura dal proprio cedente UE, sulla quale deve operare in reverse charge.
Questo al fine di effettuare gli adempimenti legati alla disciplina IVA.
In questo caso, però, sarà doveroso esaminare anche, di volta in volta (in base alla disponibilità di un magazzino, alle modalità di gestione dell’attività in Italia, ecc.), se siamo in presenza di una stabile organizzazione.