La lettera d) del primo comma dell’art. 4 della Legge
27 ottobre 1988, n.470, “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”, che istituisce l’AIRE, modificata dalla Legge, 27/05/2002 n° 104, prescrive che la cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all’estero viene effettuata per irreperibilita’ presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito
negativo (1);
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza
quanto nell’AIRE, indirizzo all’estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina
avviso, spedita ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979,
n. 40 (2), in occasione delle due ultime consultazioni che si siano
tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali.
Ai sensi del primo comma dell’art. 5 della Legge
27 ottobre 1988, n.470, gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli
2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell’interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.
L’ufficio dell’anagrafe non dispone della polizia municipale per svolgere controlli all’estero pertanto il quinto comma dell’art. 5 della Legge 27 ottobre 1988, n.470 stabilisce che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.
(1) Da ottobre 2018 l’Istat ha avviato la nuova rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale. Il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse.
(2) Art. 6.
Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e’ spedita
agli elettori residenti all’estero una cartolina avviso recante
l’indicazione della data della votazione, l’avvertenza che il
destinatario potra’ ritirare il certificato elettorale presso il
competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina
stessa da’ diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di
viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale piu’ rapido.