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Bulgaria – Perché sceglierla

Regime Fiscale Favorevole

  • La Bulgaria ha un regime fiscale favorevole con un aliquota dell’imposta sul reddito societario del 10%.
  • Imposta sul reddito personale è del 10%, aliquota forfettaria.
  • Per insediamenti industriali in aree ad alta disoccupazione è concessa un aliquota dello 0%
  • Esenzione IVA di 2 anni per le importazioni di attrezzature per progetti di investimento oltre 5.000.000 € con la creazione di almeno 50 posti di lavoro
  • Il periodo di ammortamento per i computer e le nuove attrezzature di produzione è di 2 anni
  • 5% di ritenuta alla fonte sui dividendi

Zone economiche di libero scambio

  • La Bulgaria ha 6 zone economiche speciali di libero scambio

Stabilità Macroeconomica

  • La Bulgaria è membro dell’Unione Europea, della NATO e dell’OMC
  • La stabilità della moneta è garantita dal currency board, che ha ancorato il lev bulgaro all’euro (1 Euro = 1,95583 BGN)
  • La Bulgaria ha uno dei debiti pubblici più bassi dell’Unione Europea
INDICATORI 2017 2018 2019 2020
Crescita del PIL (%, anno) 3,8 3,2 3,6 3,6
Inflazione (%, anno) 1,2 2,6 2,0 1,8

da fonte: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/bulgaria_en.htm

Bassi Costi di produzione

  • La Bulgaria ha uno dei costi più competitivi del lavoro in Europa centrale e orientale
  • Il Costo dell’energia elettrica per usi industriali è al 70% della media europea

Posizione strategica

Situata nel cuore dei Balcani, la Bulgaria è un polo logistico strategico.
La facilità di trasporto di merci è fornita da:

  • Cinque corridoi paneuropei (IV, VII, VII, XI, X), che attraversano il paese
  • TRACECA Transport programma, che collega l’Europa con la regione del Caucaso e dell’Asia centrale
  • Quattro principali aeroporti: Sofia, Plovdiv, Burgas e Varna
  • Due porti principali: Varna e Bourgas
  • Numerosi porti del Danubio

Accesso ai mercati

Grazie alla sua posizione Bulgaria offre un accesso diretto ai seguenti mercati chiave:

  • Unione Europea – Mercato tariffa zero con una popolazione di 500 milioni
  • CIS – non ancora ben penetrato mercato con un elevato potenziale
  • Turchia – Mercato a dazio zero di quasi 80 milioni di abitanti
  • Medio Oriente – un mercato con alto potere d’acquisto
  • Mercato Nord Africano

Risorse umane

  • Forza lavoro altamente qualificata e multilingue
  • il 62,2% del totale della popolazione è in età lavorativa (circa 4,6 milioni)
  • 60 000 studenti ogni anno si laureano da 51 università
  • Il 98% degli studenti delle scuole superiori studia una lingua straniera (solitamente inglese) e il 73% una seconda lingua (principalmente tedesco, francese, spagnolo, russo)
  • Il 94% delle scuole ha accesso a Internet

Residenza fiscale a Cipro risiedendo nella Repubblica per almeno 60 giorni

La Legge 119(I)/2017  ha modificato l’art.2 della “Legge  sul reddito del 2002″( Legge118(I)/2002) consentendo, con effetto dal 1˚ gennaio 2017, di acquisire la residenza fiscale a Cipro risiedendo nella Repubblica per almeno 60 giorni durante l’anno fiscale in corso.

La “regola dei 60 giorni” è un ulteriore tassello normativo che si aggiunge alla “regola dei 183 giorni”, ed è rivolta ad individui che non trascorrono più di 183 giorni nella Repubblica di Cipro o in un’altra giurisdizione.

La “regola dei 60 giorni” intende attrarre un significativo numero di persone che, in assenza di una residenza fiscale definita, non soddisfacendo i requisiti per la residenza fiscale in nessun paese,  rischiano di rimanere esposte alle pretese delle diverse autorità fiscali.

Sulla base del citato emendamento l’individuo verrà considerato residente fiscale a Cipro nel caso in cui lo stesso soddisfi i cumulativamente i seguenti requisiti :

  • Non essere residente fiscale in un altro Stato;
  • Non risiedere in un altro Stato per un periodo eccedente ai 183 giorni;
  • Mantenere la residenza in un immobile (sia di proprietà che in affitto) all’interno del territorio della Repubblica;
  • Esercitare del business a Cipro. Per soddisfare quest’ultima condizione il richiedente deve:
    • mantenere qualsiasi tipo di business a Cipro
    • oppure essere impiegato
    • o ricopre cariche in un’azienda residente fiscalmente a Cipro durante l’anno fiscale in corso.

Quanto sopra non è considerato valido in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno fiscale.

Bisogna precisare che la normativa sopra menzionata non elimina la “regola dei 183 giorni”. Questa rimane in vigore e conformemente a quanto viene stabilito dalla stessa troverà applicazione laddove un individuo risiederà a Cipro per più di 183 giorni nello stesso anno.

Un individuo è considerato domiciliato a Cipro a fini fiscali quando è residente fiscale per almeno 17 anni negli ultimi 20 anni precedenti l’anno fiscale in questione.

è considerato un residente fiscale ed è esentato dalla tassazione a Cipro sul suo reddito mondiale (Cipro e di provenienza mondiale), dividendi e interessi.

Un individuo che non è domiciliato a Cipro a fini fiscali e che diventa residente fiscale cipriota secondo la regola dei 183 giorni o dei 60 giorni è soggetto a tassazione secondo il principio del worldwide income.

I vantaggi per colui che sceglie di diventare residente fiscale cipriota sono i seguenti:

  • Esenzione dalla tassazione di interessi e dividendi da fonti estere;
  • Esenzione dalla tassazione sul capital gain derivante dalla vendita di titoli incluse quote di aziende locali o straniere, obbligazioni, diritto di opzione su azioni, ecc., ad eccezione dei casi in cui il valore delle quote deriva da proprietà immobiliari a Cipro;
  • Sconto pari al 50% sull’imposta sul reddito per 10 anni nel caso di assunzione locale con un reddito superiore a 100.000 Euro a patto che non sia diventato residente fiscale prima dell’avvio del suo impiego a Cipro;
  • Esenzione dalla tassazione per i redditi da impiego assunti fuori da Cipro ,a condizione che l’attività venga esercitata fuori da Cipro per più di 90 giorni per anno fiscale.

L’Agenzia delle Entrate di Cipro ha emanato la  circolare EE 08datata 22 settembre 2017, in cui, oltre a ribadire i requisiti in base ai quali è riconosciuta la residenza fiscale, vengono fornite istruzioni per il rilascio del certificato di residenza fiscale [Modulo Τ.126 (2017)] necessario ai fini dell’esenzione dalla tassazione di dividendi o interessi da fonti estere.

La circolare chiarisce che una persona che è residente fiscale a Cipro in base alla regola dei 60 giorni ha l’obbligo di versare un contributo speciale alla difesa in base al “Contributo straordinario alla difesa della legge della Repubblica se allo stesso tempo è domiciliato a Cipro.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate di Cipro ha emanato la circolare EE 33, datata 29 gennaio 2019, che chiarisce che un soggetto che ricopre la carica di amministratore in una società residente a Cipro e che delega questo incarico ad un direttore “supplente” o ad un sostituto in qualsiasi momento durante l’anno fiscale non soddisfa la terza condizione e, dunque, non ha diritto alla residenza fiscale a Cipro ai sensi della normativa dei 60 giorni.

Malta – Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

I paesi e le giurisdizioni che hanno firmato trattati contro le doppie imposizioni con Malta sono: Albania, Australia, Austria , Bahrein, Barbados, Belgio, Bulgaria, Canada , Cina, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia , Georgia, Germania, Grecia, Guernsey, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Giordania, Corea, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo , Malesia, Mauritius, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, San Marino, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Tunisia, Turchia, Stati Uniti Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti d’America , Uruguay.

Fondazione Privata Maltese

La normativa sulle fondazioni maltesi è contenuta nel del Civil Code (CHAPTER 16  Laws of Malta, introdotto nel 2007) Second Schedule, Title 3, Sub-Title I (art.26), Sub-Title II (artt. da 29 a 47).

In base all’art. 26 del Civil Code (CHAPTER 16  Laws of Malta, introdotto nel 2007) Second Schedule, Title 3, Sub-Title I, una Fondazione maltese è una organizzazione composta da una pluralità di beni costituita da uno o più fondatori per:

  • il raggiungimento di uno scopo specifico (Fondazione senza scopo di lucro);
  • per il beneficio di una determinata persona o classe di persone (Fondazione privata).

Una Fondazione maltese ha una propria personalità giuridica, nonché autonomia patrimoniale, il che rappresenta un potente strumento per la protezione del patrimonio.
Sebbene lo scopo della Fondazione  non può esser di tipo economicocommerciale,  le stesse possono, però, possedere investimenti e proprietà (es. immobili, brevetti, yachts) così come possono percepire le entrate che ne derivano (es. dividendi, royalties o interessi).

I beni donati  dal fondatore diventano proprietà della Fondazione ed il suo capitale  è interamente separato da quello del fondatore che, se beneficiario della Fondazione, potrà usufruire dei frutti della proprietà anche senza esserne il reale proprietario.

La Fondazione è un’entità giuridica distinta, avente un proprio:

  • nome;
  • scopo;
  • organizzazione interna per la realizzazione di un obiettivo.

La Fondazione non condivide più nulla con il suo fondatore, che perde completamente il possesso di tutti i suoi beni conferiti in fondazione.

Le fondazioni maltesi, quindi, vengono spesso considerate delle allettanti alternative ai trust, soprattutto se utilizzate in strutture che coinvolgono giurisdizioni che non riconoscono le leggi dei trust. Oltretutto le fondazioni possono scegliere anche di essere soggette al regime fiscale dei trust.

La Fondazione è  un patrimonio (organizzazione composta da una pluralità di beni) governato unicamente dalla volontà del fondatore, così come indicato nello Statuto e nell’atto di Fondazione.

Il fondatore, al momento della costituzione, può determinare liberamente l’oggetto della Fondazione, purché, ovviamente, questo non non sia illegale

Scopi comuni possono essere, ad esempio:

  • prevedere il supporto finanziario dei membri della propria famiglia;
  • o l’aiuto economico e lasciti a soggetti indicati specificatamente dal fondatore.

L’oggetto può includere, in modo non esclusivo, attività commerciali, solo se queste sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi non commerciali della Fondazione.
Ciò non implica che tali attività configurino per la Fondazione un oggetto commerciale. 

La Fondazione ha, nell’ambito dei limiti prefissati dallo scopo della stessa:

  • piena capacità giuridica;
  • piena capacità d’agire.

La Fondazione:

  • è abilitata a concludere negozi giuridici di ogni genere;
  • può diventare titolare di diritti reali su beni mobili ed immobili.

Le figure coinvolte nella Fondazione sono:

  • il fondatore che non ha diritti patrimoniali sui beni della Fondazione;
  • i beneficiari che ricevono vantaggi dalla Fondazione , in attuazione degli scopi per cui essa è istituita;
  • il protector della Fondazione.

Il fondatore può figurare tra i beneficiari, circostanza che fa sì che il fondatore,  separando il godimento dei beni dalla titolarità sugli stessi, ottenga  vantaggi dal punto di vista fiscale

Una Fondazione Privata Maltese viene costituita (non esiste limite al numero di fondatori) da:

  • persona fisica
  •  o giuridica

per

  • atto pubblico
  • o testamento

ed è iscritta nel presso il Registry of Companies (Registro delle Imprese).

Una Fondazione Privata Maltese deve essere costituita tramite una donazione iniziale di un minimo di € 1.200,00. 

Una Fondazione Privata Maltese può essere costituita per un tempo indefinito ma, in tale ipotesi, per non più di 125 anni dalla data di registrazione.

Il fondatore può:

  • essere anche uno solo;
  •  esserne l’unico beneficiario;
  • essere investito di una serie di poteri, risultanti nell’Atto Costitutivo, fra i quali, ad esempio:
    • sorvegliare l’attività degli Amministratori;
    • nominare un Protettore della Fondazione o un Comitato di controllo che supervisioni gli atti degli amministratori con la possibilità di nominare, rimuovere, sostituire o aggiungere gli stessi.;
    • avere il potere esclusivo di terminare la Fondazione anche anticipatamente;
    • potere di modifica (egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione)

Nel momento in cui il fondatore conferisce i beni alla Fondazione, egli provvede a redigere lo statuto e l’atto di Fondazione della Fondazione, ai quali il director della fondazione maltese dovrà scrupolosamente attenersi nella gestione del patrimonio. 

Finché il fondatore vive e il potere di modifica è previsto nell’atto costitutivo egli è libero di cambiare lo statuto, gli scopi e i beneficiari della Fondazione.  Solo dalla data del decesso le sue disposizioni diventano definitive.

Come abbiamo su detto, una Fondazione Privata Maltese non può essere costituita a scopi commerciali.

La legge le consente di:

  • Possedere:
    • immobili, anche commerciali;
    • azioni e/o diritti di proprietà di un’impresa, di un franchising, di un marchio di fabbrica;
    • un qualsiasi bene fonte di reddito;
    • un’imbarcazione;
  • Operare:
    • come veicolo di investimento collettivo ed emettere quote per gli investitori;
    • come veicolo per la cartolarizzazione.

Importante è comprendere la distinzione fra:

  • il capitale, l’ammontare versato inizialmente e dichiarato nell’atto di Fondazione e nello statuto;
  •  il patrimonio della Fondazione:  l’insieme di tutti gli altri beni, successivamente conferiti o acquisiti.

Per i debiti della Fondazione risponde soltanto il patrimonio della Fondazione medesima.

Non vi è alcuna responsabilità, neppure per versamenti supplementari al patrimonio della Fondazione:

  • in capo al fondatore;
  • nei confronti dei beneficiari.

Quando lo scopo della Fondazione è familiare:

  • se il beneficio è ottenuto a titolo gratuito;
  •  e se così è stabilito dall’atto di Fondazione;

i creditori dei beneficiari non possono iniziare esecuzioni.

  • né in via ordinaria;
  • né in via fallimentare;

sui redditi percepiti dalla Fondazione:

  • né nella misura in cui occorrano per far fronte al sostentamento del beneficiario;
  • né nel loro intero ammontare.

Una Fondazione Privata Maltese deve essere amministrata con una licenza autorizzata dal Malta Financial Service Authority.

La Fondazione Privata Maltese deve avere almeno un Amministratore e quando questa carica è ricoperta da una società  gli Amministratori della società devono essere almeno tre.

Gli Amministratori, secondo i poteri stabiliti nell’atto costitutivo della Fondazione, possono avere il diritto discrezionale di nominare o rimuovere i Beneficiari della Fondazione.

Nell’atto pubblico o nel testamento non vi è  l’obbligo di identificare i beneficiari della fondazione, potendo una fondazione maltese riservarsi di nominare in futuro il o i beneficiari del suo patrimonio.

La nomina può essere soggetta a condizione sospensiva:

  • di natura temporale;
  • relativa al verificarsi di uno specifico evento.

Può essere previsto che il titolo di Beneficiario sia trasferibile per alienazione o per testamento.

I Beneficiari possono avere il potere di revocare e terminare la Fondazione in accordo con il Fondatore.

Una volta nominati, i beneficiari acquisiscono il diritto ad esigere una oculata e trasparente amministrazione del patrimonio della Fondazione.

Data la gratuità della concessione, avendo Il fondatore un notevole potere discrezionale nello stabilire condizioni e limitazioni, i diritti dei beneficiari possono essere:

  • limitati nel tempo;
  • assoggettati a condizioni .

Una Fondazione Maltese può avere delle subcelle, ognuna con:

  • completa autonomia patrimoniale;
  • proprio regime fiscale;
  • distinti Beneficiari.

La Legal Notice 312 del 2010  regola la tassazione delle Fondazioni Private Maltesi che, avendo personalità giuridica e autonomia patrimoniale, sono automaticamente identificate, sotto l’aspetto fiscale, come una società  secondo l’Income Tax Rate.

Le regole principali che governano la tassazione di una
Fondazione privata maltese, tassata alla pari di una società normalmente residente e domiciliata a Malta sono riportate

La Fondazione sarà tassata secondo il principio di “tassazione su base mondiale” (worldwide).

Se i beneficiari della fondazione maltese non sono residenti a Malta potrebbero beneficiare dei vantaggi fiscali della legislazione Maltese sulle persone fisiche.

Una Fondazione Privata Maltese,  fiscalmente considerata come una società:

  • può usufruire delle regole della Participation
    EXemption (PEX) 
    riservate alla Holding Company;
  • avvantaggiarsi dei trattati contro le doppie imposizioni con Malta nell’ipotesi in cui questi prevedano come condizione che il soggetto sia imponibile nel paese di residenza.

I paesi e le giurisdizioni che hanno firmato trattati contro le doppie imposizioni con Malta sono: Albania, Australia, Austria , Bahrein, Barbados, Belgio, Bulgaria, Canada , Cina, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia , Georgia, Germania, Grecia, Guernsey, Hong Kong, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Giordania, Corea, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo , Malesia, Mauritius, Montenegro, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Russia, San Marino, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Tunisia, Turchia, Stati Uniti Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti d’America , Uruguay.

Le società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%. Quindi, quando trattata come società, una Fondazione vede tassati I propri utili globali al 35% escluse le detrazioni ammesse.

Una fondazione può anche avere la facoltà
di optare del beneficio del regime della Participation
EXemption (PEX).
Secondo tale regime i capitali derivanti dalla cessione degli
investimenti ammissibili non saranno soggetti a tassazione
a Malta. Inoltre, le plusvalenze derivanti da tali cessioni
saranno esentasse a Malta, sempre che soddisfino le
regole antiabuso prescritte dall’Income Tax Act.

Malta adotta il sistema di piena imputazione, vale a dire che gli
azionisti di una società di Malta saranno autorizzati a un credito
d’imposta equivalente alla tassa pagata dalla società al momento
della distribuzione dei profitti. Lo scopo del sistema d’imputazione è di eliminare qualsiasi doppia imposizione  che potrebbe
 insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti
della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a
livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista. L’aliquota
d’imposta più alta applicabile a singoli azionisti è equivalente
all’aliquota d’imposta aziendale (35%), il che significa che nessun’altra tassa sarà dovuta sulla distribuzione dei profitti.

Le società devono assegnare i loro profitti a uno dei seguenti conti fiscali:

  • Foreign Income Account (FIA) – sono assegnati a questo conto, generati dall’estero;
    • royalties;
    • dividendi;
    • interessi;
    • altro reddito passivo;
  • Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA) – i
    profitti di una società che non sono assegnati al FIA e che
    sono soggetti all’imposizione fiscale di Malta sono assegnati
    a questo conto;
  • Immovable Property Account (Conto sulla proprietà
    immobiliare)(IPA) – i profitti originati da trasferimenti di
    proprietà immobili situate a Malta e da altra attività che sia
    connessa direttamente o indirettamente alle proprietà
    immobili situate a Malta sono assegnati a questo conto;
  • Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA) – i profitti che
    sono esenti da imposta, anche nelle mani degli azionisti al
    momento della distribuzione, sono assegnati a questo conto;
  • Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) – la differenza tra i
    profitti contabili della società (o perdite) e gli importi totali
    assegnati ai quattro conti summenzionati è assegnata a
    questo conto.

La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile.

I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati
dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono
distribuiti dal FIA e dal MTA.
Le distribuzioni da parte del FTA, IPA e UA non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d’imposta.
I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono
autorizzati a riceverli e l’importo dei rimborsi ricevuti dipenderà
dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di
distribuzione di Malta.

Il Sistema dei Rimborsi Fiscali  è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali  per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.

Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:

  • Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
  • Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
  • Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.

rimborsi fiscali ammontano a:

  • Rimborso dei 6/7 delle tasse – questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali;
  • Rimborso dei 5/7 delle tasse – questa tipologia di rimborso è riservata invece al reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore;
  • Rimborso dei 2/3 delle tasse – applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto.

Per le Fondazioni Private il rimborso compete ai beneficiari.

L’amministratore di una fondazione può irrevocabilmente decidere che la fondazione venga tassata secondo le disposizioni vigenti per i trust.

Laddove una Fondazione privata scelga di essere considerate
come un trust ed i requisiti previsti vengano soddisfatti, può
essere considerate trasparente ai fini fiscali maltesi. In questi
casi i redditi non vengono imputati al trust bensì direttamente ai
beneficiari. Dal punto di vista legale i redditi saranno comunque
redditi della fondazione.

Un trust sarà “tassato per trasparenza” se le seguenti condizioni
vengono soddisfatte cumulativamente:
(a) Tutti gli utili imputabili ad una Fondazione consistono in:
(i) Utili prodotti fuori da Malta, e/o
(ii) Interessi, sconti, premi o royalties, utili o profitti derivanti dalla
cessione di quote all’interno di uno schema d’investimento
collettivo o qualsiasi quota e strumento simile collegato ad
attività assicurative a lungo termine, o azioni di una società
che non sia una società immobiliare, e/o
(iii) dividendi distribuiti da una o più società registrate a Malta,
che non appartengono agli utili allocati nel Foreign Income
Account e
(b) tutti i beneficiari della Fondazione sono persone non
residenti a Malta
Una Fondazione continuerà ad essere considerate “tassata per
trasparenza”, laddove qualsiasi suo beneficiario sia fiscalmente
residente a Malta, purché tutti i redditi imputabili ad una
Fondazione appartengano a quelli dei punti (i) e/o (ii) elencati
sopra e purché tutti i beneficiari della fondazione non siano
domiciliati a Malta.

Risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea

Dal 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le norme europee dettate dalla Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, (il cui recepimento è previsto dalla legge di delegazione europea 2018) sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.
I contribuenti coinvolti in controversie fiscali derivanti da accordi o convenzioni fiscali bilaterali che dispongono l’eliminazione della doppia imposizione possono ora avviare un procedimento di accordo reciproco con cui gli Stati membri devono tentare di risolvere la controversia in via amichevole entro 2 anni.

Finora era in vigore solo una convenzione multilaterale che conferiva alle autorità fiscali la possibilità di sottoporre la controversia ad arbitrato; il contribuente non disponeva tuttavia dei mezzi per avviare il procedimento autonomamente, né le autorità fiscali erano tenute a raggiungere un accordo finale.
Con il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie:
  • i contribuenti coinvolti in controversie fiscali derivanti da accordi o convenzioni fiscali bilaterali che dispongono l’eliminazione della doppia imposizione possono ora avviare un procedimento di accordo reciproco con cui gli Stati membri in questione devono tentare di risolvere la controversia in via amichevole entro 2 anni;
  • se al termine di questo periodo non si è reperita una soluzione, il contribuente può chiedere l’istituzione di una commissione consultiva destinata a pronunciare un parere.
    In caso di inadempienza degli Stati membri, il contribuente può adire le vie legali dinanzi al giudice nazionale per obbligare gli Stati membri ad agire
    ;
  • la commissione consultiva sarà composta da 3 membri indipendenti nominati dagli Stati membri interessati e rappresentanti delle autorità competenti in questione, ed è tenuta a esprimere un parere entro 6 mesi, cui gli Stati membri devono attenersi, salvo nel caso in cui concordino una soluzione diversa entro 6 mesi dal parere;
  • se la decisione non è attuata, il contribuente che ha accettato la decisione finale e ha rinunciato al diritto ai mezzi di impugnazione a livello nazionale entro 60 giorni dalla notifica può chiedere l’attuazione dinanzi al giudice nazionale. Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare, integralmente o in sintesi, la decisione finale, che deve essere comunicata ai contribuenti.
La nuova direttiva si applica a qualsiasi reclamo presentato dal 1° luglio 2019 relativo a questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale che ha inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. Le autorità competenti possono inoltre concordare di applicare la direttiva a qualsiasi reclamo presentato prima di tale giorno o nei precedenti esercizi fiscali.

Bulgaria – Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Bulgaria – Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Convenzioni disponibili in inglese 

List_DTA

DTA_BG_CN

DTA_BG_HR

DTA_BG_IDN

DTA_BG_MK

DTA_BG_MT

DTA_BG_PL

DTA_BG_SG

DTA_BG_TR

DTA_BG_VN

DTC_BG_AL

DTC_BG_AM

DTC_BG_BE

DTC_BG_BY

DTC_BG_CA

DTC_BG_CH

DTC_BG_CY

DTC_BG_CZ

DTC_BG_DK

DTC_BG_ES

DTC_BG_FI

DTC_BG_FR

DTC_BG_GB

DTC_BG_GE

DTC_BG_GR

DTC_BG_HU

DTC_BG_IE

DTC_BG_IN

DTC_BG_ISL

DTC_BG_IT

DTC_BG_JP

DTC_BG_KR

DTC_BG_KW

DTC_BG_KZ

DTC_BG_LB

DTC_BG_LU

DTC_BG_LV

DTC_BG_MA

DTC_BG_MD

DTC_BG_MN

DTC_BG_NL

DTC_BG_NO

DTC_BG_PT

DTC_BG_RO

DTC_BG_RU

DTC_BG_SE

DTC_BG_SI

DTC_BG_SK

DTC_BG_SY

DTC_BG_TH

DTC_BG_UKR

DTC_BG_YU

DTC_BG_ZA

DTC_BG_ZW

Italia – Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito. Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure talvolta la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.

Aggiornamento: 4 gennaio 2018

Paese contraente Stipula In vigore dal Convenzioni contro le doppie imposizioni
Albania Firma: Tirana 12.12.1994
Ratifica: L. 21.05.1998, n.175
21.12.1999 bandiera italiana bandiera inglese Albania – PDF in italiano e inglese
Algeria Firma: Algeri 03.02.1991
Ratifica: L. 14.12.1994, n.711
30.06.1995 bandiera italiana Algeria – PDF in italiano
Francese Algeria – PDF in francese
Arabia Saudita Firma: Riad 13.01.2007
Ratifica: L. 23.10.2009, n.159
01.12.2009 bandiera italiana bandiera inglese Arabia Saudita – PDF in italiano e inglese
Argentina

 

Firma: Roma 15.11.1979
Ratifica: L. 27.04.1982, n.282
15.12.1983 bandiera italiana Francese Argentina – PDF in italiano e francese
Protocollo di modifica
Firma: 
Bologna il 03.12.1997
Ratifica: 
L.28.10.1999, n.423
14.03.2001  bandiera italiana Francese Argentina – PDF in italiano e francese
Armenia Firma: Roma 14.06.2002
Ratifica: L.25.10.2007, n.190
05.05.2008 bandiera italiana bandiera inglese Armenia – PDF in italiano e inglese
Australia Firma: Canberra 14.12.1982
Ratifica: L. 27.05.1985, n.292
05.11.1985 bandiera italiana Australia – PDF in italiano
bandiera inglese Australia – PDF in inglese
Austria Firma: Vienna 29.06.1981
Ratifica: L. 18.10.1984, n.762
06.04.1985 bandiera italiana Austria – PDF in italiano
Protocollo di modifica
Firma: 
Vienna 25.11.1987
Ratifica: 
L.16.10.1989, n.365
01.05.1990 bandiera italiana Austria – PDF in italiano
Azerbaijan Firma: Bakù 21.07.2004
Ratifica: L. 03.02.2011, n. 6
13.08.2011 bandiera italiana bandiera inglese Azerbaijan – PDF in italiano e inglese
Bangladesh Firma: Roma 20.03.1990
Ratifica: L. 05.07.1995, n.301
07.07.1996 bandiera italiana bandiera inglese Bangladesh – PDF in italiano e inglese
Barbados Firma: Barbados 24.08.2015
Ratifica: 
L. 16.05.2017, n. 84
17.10.2017 bandiera italiana Barbados – PDF in italiano
Belgio Firma: Roma 29.04.1983
Ratifica: L. 03.04.1989, n.148

Protocollo aggiuntivo
Firma: Roma 19.12.1984
Ratifica: L.03.04.1989, n.148

29.07.1989 bandiera italiana Belgio – PDF in italiano
bandiera inglese Belgio – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Bruxelles 11/10/2004
Ratifica: L. 14/01/2013, n. 6
17.04.2013 bandiera italiana Belgio – 2° protocollo – PDF in italiano
Bielorussia Firma: Minsk 11.08.2005
Ratifica: L. 29.05.2009, n. 74
30.11.2009 bandiera italiana bandiera inglese Bielorussia – PDF in italiano e inglese
Brasile Firma: Roma 03.10.1978
Ratifica: L. 29.11.1980, n. 844
24.04.1981 bandiera italiana Brasile – PDF in italiano
bandiera inglese Brasile – PDF in inglese
Bulgaria Firma: Sofia 21.09.1988
Ratifica: L. 29.11.1990, n. 389
10.06.1991 bandiera italiana Francese Bulgaria – PDF in italiano e francese
bandiera inglese Bulgaria – PDF in inglese
Canada Firma: Ottawa 03.06.2002
Ratifica: L. 24.03.2011 n.42
25.11.2011 bandiera italiana Canada – PDF in italiano
Cile Firma: Santiago 23.10.2015
Ratifica: L. 03.11.2016, n. 212
20.12.2016 bandiera italiana bandiera inglese Cile – PDF in italiano e inglese
Cina Firma: Pechino 31.10.1986
Ratifica: L. 31.10.1989, n.376
13.12.1990 bandiera italiana bandiera inglese Cina – PDF in italiano e inglese
bandiera inglese Cina – PDF in inglese
Cipro Firma: Nicosia 24.04.1974
Ratifica :
L.10.07.1982, n.564
09.06.1983 bandiera italiana bandiera inglese Cipro – PDF in italiano e inglese
Protocollo di modifica
Firma
: Nicosia 04.06.2009
Ratifica:L. 03.05.2010, n.70
23.11.2010 bandiera italiana bandiera inglese Cipro – PDF in italiano e Inglese
Congo Firma: Brazzaville 15.10.2003
Ratifica:L. 30.12.2005, n.288
26.06.2014 bandiera italiana Congo – PDF in italiano
Corea del Sud Firma: Seul 10.01.1989
Ratifica: L. 10.02.1992, n.199
14.07.1992 bandiera italiana bandiera inglese Corea del Sud – PDF in italiano e inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Seoul 03.04.2012
Ratifica: L. 17.10.2014, n.156
23.01.2015 bandiera italiana bandiera inglese Corea del Sud – PDF in italiano e inglese
Costa d’Avorio Firma: Abidjan 30.07.1982
Ratifica: L. 27.05.1985, n.293
15.05.1987 bandiera italiana Costa d’avorio – PDF in italiano
bandiera inglese Costa d’avorio – PDF in inglese
Croazia Firma: Roma 20.10.1999
Ratifica: L. 29.05.2009, n.75
15.09.2009 bandiera italiana bandiera inglese Croazia – PDF in italiano e inglese
Danimarca Firma: Copenaghen 05.05.1999
Ratifica: L. 11.07.2002, n.170
27.01.2003 bandiera italiana bandiera inglese Danimarca – PDF in italiano e inglese
Ecuador Firma: Quito 23.05.1984
Ratifica: L. 31.10.1989, n.377
01.02.1990 bandiera italiana Ecuador – PDF in italiano
bandiera inglese Ecuador – PDF in inglese
Egitto Firma: Roma 07.05.1979
Ratifica: L. 25.05.1981, n.387
28.04.1982 bandiera italiana bandiera inglese Egitto – PDF in italiano e inglese
Emirati Arabi Uniti Firma: Abu Dhabi 22.01.1995
Ratifica: L.28.08.1997, n.309
05.11.1997 bandiera italiana bandiera inglese Emirati Arabi uniti – PDF in italiano e inglese
Estonia Firma: Tallinn 20.03.1997
Ratifica: L.19.10.1999, n.427
22.02.2000 bandiera italiana bandiera inglese Estonia – PDF in italiano e inglese
Etiopia Firma: Roma 08.04.1997
Ratifica: L. 19.08.2003, n.242
09.08.2005 bandiera italiana Etiopia – PDF in italiano
Federazione Russa Firma: Roma 09.04.1996
Ratifica: L. 09.10.1997, n.370
30.11.1998 bandiera italiana bandiera inglese Federazione Russia – PDF in italiano e inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Lecce 13.06.2009
Ratifica:L. 13.05.2011 n.80
01.06.2012 bandiera italiana bandiera inglese Federazione Russia – PDF in italiano e inglese
Filippine Firma: Roma 05.12.1980
Ratifica: L. 28.08.1989, n.312
15.06.1990 bandiera italiana Filippine – PDF in italiano
bandiera inglese Filippine – PDF in inglese
Finlandia Firma: Helsinki 12.06.1981
Ratifica: L. 25.01.1983, n.38
23.10.1983 bandiera italiana bandiera inglese Finlandia – PDF in italiano
Francia Firma: Venezia 05.10.1989
Ratifica: L. 07.01.1992, n.20
01.05.1992 bandiera italiana Francia – PDF in italiano
bandiera inglese Francia – PDF in inglese
Georgia Firma: Roma 31.10.2000
Ratifica: L.11.07.2003, n.205
19.02.2004 bandiera italiana bandiera inglese Georgia – PDF in italiano e inglese
Germania Firma: Bonn 18.10.1989
Ratifica: L. 24.11.1992, n.459
26.12.1992 bandiera italiana Germania – PDF in italiano
bandiera inglese Germania – PDF in inglese
Ghana Firma: Accra 19.02.2004
Ratifica: L. 06.02.2006, n.48
5.07.2006 bandiera italiana Ghana – PDF in italiano
Giappone Firma: Tokyo 20.03.1969
Ratifica: L. 18.12.1972, n.855
17.03.1973 bandiera italiana bandiera inglese Giappone – PDF in italiano e inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: 
Roma il 14.02.1980
Ratifica: 
L.25.05.1981, n.413
28.01.1982 bandiera italiana bandiera inglese Giappone – PDF in italiano e inglese
Giordania Firma: Amman 16.03.2004
Ratifica: L. 23.10.2009, n.160
10.05.2010 bandiera italiana bandiera inglese Giordania – PDF in italiano e inglese
Grecia Firma: Atene 03.09.1987
Ratifica: L.30.12.1989, n.445
20.09.1991 bandiera italiana bandiera inglese Grecia – PDF in italiano e inglese
Hong Kong Firma: Hong Kong 14.01.2013
Ratifica: L.18.06.2015, n.96
10.08.2015 bandiera italiana Hong Kong – PDF in italiano
bandiera inglese Hong Kong – PDF in inglese
India Firma: New Delhi 19.02.1993
Ratifica: L. 14.07.1995, n.319
23.11.1995 bandiera italiana bandiera inglese India – PDF in italiano e inglese
Indonesia Firma: Giacarta 18.02.1990
Ratifica: L. 14.12.1994, n.707
02.09.1995 bandiera italiana bandiera inglese Indonesia – PDF in italiano e inglese
Irlanda Firma: Dublino 11.06.1971
Ratifica: L. 09.10.1974, n.583
14.02.1975 bandiera italiana Irlanda – PDF in italiano
bandiera inglese Irlanda – PDF in inglese
Islanda Firma: Roma 10.09.2002
Ratifica: L. 04.08.2008, n. 138
14.10.2008 bandiera italiana bandiera inglese Islanda – PDF in italiano e inglese
Israele Firma: Roma 08.09.1995
Ratifica: L. 09.10.1997, n.371
06.08.1998 bandiera italiana bandiera inglese Israele – PDF in italiano e inglese
Jugoslavia Ex: (1) Firma: Belgrado 24.02.1982
Ratifica: L. 18.12.1984, n.974
03.07.1985 bandiera italiana bandiera inglese Jugoslavia Ex – PDF in italiano e inglese
Kazakhistan Firma: Roma 22.09.1994
Ratifica: L. 12.03.1996, n.174
26.02.1997 bandiera italiana bandiera inglese Kazakhistan – PDF in italiano e inglese
Kuwait Firma: Roma 17.12.1987
Ratifica: L. 07.01.1992, n.53

Protocollo di correzione
Firma: Roma 15.12.1989
Ratifica: L.07.01.1992, n.53

11.01.1993 bandiera italiana bandiera inglese Kuwait – PDF in italiano e inglese
Protocollo di modifica
Firma: Kuwait City 17.03.1998
Ratifica: L.28.10.1999, n.413
 25.03.2000 bandiera italiana bandiera inglese Kuwait – PDF in italiano e inglese
Lettonia Firma: Riga 21.05.1997
Ratifica: L. 18.03.2008, n.73
16.06.2008 bandiera italiana bandiera inglese Lettonia – PDF in italiano e inglese
Libano Firma: Beirut 22.11.2000
Ratifica: L. 03.06.2011, n.87
21.11.2011 bandiera italiana bandiera inglese Libano – PDF in italiano e inglese
Lituania Firma: Vilnius 04.04.1996
Ratifica: L. 09.02.1999, n.31
03.06.1999 bandiera italiana bandiera inglese Lituania – PDF in italiano e inglese
Lussemburgo Firma: Lussemburgo 03.06.1981
Ratifica: L.14.08.1982, n.747
04.02.1983 bandiera italiana Lussemburgo – PDF in italiano
Protocollo aggiuntivo
Firma: Lussemburgo 21.06.2012
Ratifica: L. 03.10.2014, n. 150
20.01.2015 bandiera italiana Lussemburgo -protocollo – PDF in italiano
Macedonia Firma: Roma 20.12.1996
Ratifica: L. 19.10.1999, n.482
08.06.2000 bandiera italiana bandiera inglese Macedonia – PDF in italiano e inglese
Malaysia Firma: Kuala Lumpur 28.01.1984
Ratifica: L. 14.10.1985, n.607
18.04.1986 bandiera italiana bandiera inglese Malaysia – PDF in italiano e inglese
Malta Firma: La Valletta 16.07.1981
Ratifica: L. 02.05.1983, n.304
08.05.1985 bandiera italiana Malta – PDF in italiano
Protocollo di modifica
Firma: 
13.03.2009
Ratifica: 
L.30.04.2010, n.77
24.11.2010 bandiera italiana Malta – PDF in italiano
Marocco Firma: Rabat 07.06.1972
Ratifica: L. 05.08.1981, n.504
Protocollo aggiuntivo
Firma: Rabat 
28.05.1979
Ratifica: 
L.05.08.1981, n.504
10.03.1983 bandiera italiana Francese Marocco – PDF in italiano e francese
bandiera inglese Marocco – PDF in inglese
Mauritius Firma: Port Louis 09.03.1990
Ratifica: L. 14.12.1994, n.712
28.04.1995 bandiera italiana Mauritius – PDF in italiano
bandiera inglese Mauritius – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Port Louis 09.12.2010
Ratifica: 31.08.2012, n.166
19.11.2012 bandiera italiana Maritius PDF in Italiano
Messico Firma: Roma 08.07.1991
Ratifica: L. 14.12.1994, n.710
12.03.1995 bandiera italiana Messico – PDF in italiano
bandiera inglese Messico – PDF in inglese
Protocollo di modifica
Firma: 
Città del Messico 23.11.2011
Ratifica: 
L.29.12.2014, n.203
16.04.2015 bandiera italiana Spagnolo Messico – PDF in italiano e spagnolo
Moldova Firma: Roma 03.07.2002
Ratifica: L.03.02.2011, n.8
14.07.2011 bandiera italiana bandiera inglese Moldova – PDF in italiano e inglese
Mozambico Firma: Maputo 14.12.1998
Ratifica: L.23.04.2003, n.110
06.08.2004 bandiera italiana Francese Mozambico – PDF in italiano e francese
Norvegia Firma: Roma 17.06.1985
Ratifica: L. 02.03.1987, n.108
25.05.1987 bandiera italiana bandiera inglese Norvegia – PDF in italiano e inglese
Nuova Zelanda Firma: Roma 06.12.1979
Ratifica: L. 10.07.1982, n.566
23.03.1983 bandiera italiana Nuova Zelanda – PDF in italiano
bandiera inglese Nuova Zelanda – PDF in inglese
Oman Firma: Mascate 06.05.1998
Ratifica: L. 11.03.2002, n.50
22.10.2002 bandiera italiana bandiera inglese Oman – PDF in italiano e inglese
Paesi Bassi Firma: L’Aja 08.05.1990
Ratifica: L. 26.07.1993, n.305
03.10.1993 bandiera italiana Francese Paesi Bassi – PDF in italiano e francese
bandiera inglese Paesi Bassi – PDF in inglese
Pakistan Firma: Roma 22.06.1984
Ratifica: L. 28.08.1989, n.313
27.02.1992 bandiera italiana bandiera inglese Pakistan – PDF in italiano e inglese
Panama Firma: Roma e Città di Panama 30.12.2010
Ratifica: 
L. 03.11.2016, n.208
 01.06.2017 bandiera italiana bandiera inglese Panama – PDF in italiano e in inglese
Polonia Firma: Roma 21.06.1985
Ratifica: L. 21.02.1989, n.97
26.09.1989 bandiera italiana bandiera inglese Polonia – PDF in italiano e inglese
Portogallo Firma: Roma 14.05.1980
Ratifica: L. 10.07.1982, n.562
15.01.1983 bandiera italiana Portogallo – PDF in italiano
bandiera inglese Portogallo – PDF in inglese
Qatar Firma: Roma 15.10.2002
Ratifica: L. 02.07.2010, n.118
Protocollo di rettifica
Firma: Doha 19.03.2007
Ratifica: L.02.07.2010, n.118
07.02.2011 bandiera italiana bandiera inglese Qatar – PDF in italiano e inglese
Regno Unito Firma: Pallanza 21.10.1988
Ratifica: L. 05.11.1990, n.329
31.12.1990 bandiera italiana Regno Unito – PDF in italiano
bandiera inglese Regno Unito – PDF in inglese
Repubblica Ceca Firma: Praga 05.05.1981
Ratifica: L. 02.05.1983, n.303
26.06.1984 bandiera italiana Francese Repubblica Ceca – PDF in italiano e francese
bandiera inglese Repubblica Ceca – PDF in inglese
Repubblica Slovacca Firma: Praga 05.05.1981
Ratifica: L. 02.05.1983, n.303
26.06.1984 bandiera italiana Francese Repubblica Slovacca – PDF in italiano e francese
bandiera inglese Repubblica Slovacca – PDF in inglese
Romania Firma: Riga  25.04.2015
Ratifica: L. 16.05.2017, n.78
25.09.2017 bandiera italiana bandiera inglese Romania – PDF in italiano e inglese
San Marino Firma: Roma 21 marzo 2002
Ratifica: L 19.07.2013, n. 88
03.10.2013 bandiera italiana San Marino – PDF in italiano
Protocollo di modifica
Firma: Roma 13 giugno 2012
Ratifica: L 19.07.2013, n. 88
03.10.2013
Senegal Firma: Roma 20.07.1998
Ratifica: L. 20.12.2000, n.417
24.10.2001 bandiera italiana Senegal – PDF in italiano
Singapore Firma: Singapore 29.01.1977
Ratifica: L. 26.07.1978, n.575
12.01.1979 bandiera italiana Singapore – PDF in italiano
bandiera inglese Singapore – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Singapore 24.05.2011
Ratifica: L.31.08.2012, n. 157
19.10.2012 bandiera italiana Singapore – PDF in italiano
Siria Firma: Damasco 23.11.2000
Ratifica: L. 28.04.2004, n.130
15.01.2007 bandiera italiana bandiera inglese Siria – PDF in italiano e inglese
Slovenia Firma: Lubiana 11.09.2001
Ratifica: L. 29.05.2009, n.76
12.01.2010 bandiera italiana bandiera inglese Slovenia – PDF in italiano e inglese
Spagna Firma: Roma 08.09.1977
Ratifica: L. 29.09.1980, n.663
24.11.1980 bandiera italiana Spagna – PDF in italiano
Francese Spagna – PDF in francese
bandiera inglese Spagna – PDF in inglese
Sri Lanka Firma: Colombo 28.03.1984
Ratifica: L. 28.08.1989, n.314
09.05.1991 bandiera italiana bandiera inglese Sri Lanka – PDF in italiane inglese
Stati Uniti d’America
Firma: Washington 25.08.1999
Ratifica: L. 03.03.2009, n.20
16.12.2009 bandiera italiana Stati Uniti d’America – PDF in italiano
bandiera inglese Stati Uniti d’America – PDF in inglese
Sud Africa Firma: Roma 16.11.1995
Ratifica: L. 15.12.1998, n.473
02.03.1999 bandiera italiana Sud Africa – PDF in italiano
bandiera inglese Sud Africa – PDF in inglese
Svezia Firma: Roma 06.03.1980
Ratifica: L. 04.06.1982, n.439
05.07.1983 bandiera italiana Francese Svezia – PDF in italiano e francese
bandiera inglese Svezia – PDF in inglese
Svizzera Firma: Roma 09.03.1976
Ratifica: 
L. 23.12.1978, n.943
Protocollo di modifica
Firma: Roma 28.04.1978
Ratifica: L.23.12.1978, n.943
27.03.1979 bandiera italiana Svizzera – PDF in italiano
Protocollo di modifica:
Firma: 
Milano il 23.02.2015
Ratifica: 
L. 4.05.2016, n.69
13.07.2016 bandiera italiana Svizzera PDF in italiano
Tanzania Firma: Dar Es Salam 07.03.1973
Ratifica: L. 07.10.1981, n.667
Protocollo di modifica
Firma: Roma 31.01.1979
Ratifica: L.07.10.1981, n.667
06.05.1983 bandiera italiana bandiera inglese Tanzania – PDF in italiano e inglese
Thailandia Firma: Bangkok 22.12.1977
Ratifica: L. 02.04.1980, n.202
31.05.1980 bandiera italiana bandiera inglese Thailandia – PDF in italiano e inglese
Trinidad e Tobago Firma: Port of Spain 26.03.1971
Ratifica: L. 20.03.1973, n.167
19.04.1974 bandiera italiana Trinidad e Tobago – PDF in italiano
bandiera inglese Trinidad e Tobago – PDF in inglese
Tunisia Firma: Tunisi 16.05.1979
Ratifica: L. 25.05.1981, n.388
17.09.1981 bandiera italiana Tunisia – PDF in italiano
bandiera inglese Tunisia – PDF in inglese
Francese Tunisia – PDF in francese
Turchia Firma: Ankara 27.07.1990
Ratifica: L. 07.06.1993, n.195
01.12.1993 bandiera italiana bandiera inglese Turchia – PDF in italiano e inglese
Ucrania Firma: Kiev 26.02.1997
Ratifica: L. 11.07.2002, n.169
25.02.2003 bandiera italiana Ucraina – PDF in italiano e inglese
Uganda Firma: Kampala 06.10.2000
Ratifica: L. 10.02.2005, n.18
18.11.2005 bandiera italiana Uganda – PDF in italiano
Ungheria Firma: Budapest 16.05.1977
Ratifica: L. 23.07.1980, n.509
01.12.1980 bandiera italiana Ungheria – PDF in italiano
bandiera inglese Ungheria – PDF in inglese
Francese
 Ungheria – PDF in francese
Unione Sovietica Ex: (1) Firma: Roma 26.02.1985
Ratifica: L. 19.07.1988, n.311
30.07.1989 bandiera italiana Unione Sovietica Ex – PDF in italiano
bandiera inglese Unione Sovietica Ex – PDF in inglese
Uzbekistan Firma: Roma 21.11.2000
Ratifica: L.10.01.2004, n.22
26.05.2004 bandiera italiana bandiera inglese Uzbekistan – PDF in italiano e inglese
Venezuela Firma: Roma 05.06.1990
Ratifica: L. 10.02.1992, n.200
14.09.1993 bandiera italiana Francese Venezuela – PDF in italiano e francese
bandiera inglese Venezuela – PDF in inglese
Vietnam Firma: Hanoi 26.11.1996
Ratifica: L. 15.12.1998, n.474
22.02.1999 bandiera italiana bandiera inglese Vietnam – PDF in italiano e inglese
Zambia Firma: Lusaka 27.10.1972
Ratifica: L. 27.04.1982, n.286
Protocollo di modifica
Firma: Lusaka 13.11.1980
Ratifica: L.27.04.1982, n.286
30.03.1990 bandiera italiana Zambia – PDF in italiano
bandiera inglese Zambia – PDF in inglese

(1) La Convenzione stipulata con la ex Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti Paesi: Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro.
La Convenzione stipulata con l’ex Unione Sovietica si applica attualmente ai seguenti Paesi: Kirghizistan e Tagikistan.

https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/

Le liste selettive di contribuenti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all’estero)

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettuano ogni anno controlli per verificare l’effettivo trasferimento all’estero di cittadini italiani.

Il tutto avviene con la formazione di Liste selettive di contribuenti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all’estero).

In particolare con il D.L. n. 193/16 (che con il comma 5 dell’art. 7 ha aggiunto all’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 17-bis e 17-ter)sono state apportate rilevanti modifiche in questa tipologia di controlli.

I Comuni sono obbligati a segnalare all’Agenzia delle Entrate le iscrizioni AIRE effettuate, con un termine massimo di sei mesi da ogni iscrizione.

La comunicazione è necessaria al fine di formare l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Attraverso l’ANPR l’Amministrazione finanziaria è in grado di incrociare il dato con le proprie banche dati. Il tutto con l’obiettivo di formare Liste Selettive di contribuenti.

Liste Selettive che fungono da punto partenza per i successivi controlli fiscali volti:

  • in primo luogo a verificare la residenza fiscale;
  • in secondo luogo destinati alla valutazione di attività finanziarie ed investimenti patrimoniali esteri.

l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.43999 del 3 marzo 2017 (Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati)  ha fornito delle importanti indicazioni su questo tipo di attività accertativa.

Il provvedimento delle Entrate stabilisce che le Liste selettive devono essere formate sulla base di elementi che facciano ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia. Questo nonostante il dichiarato trasferimento di residenza all’estero.

Vediamo, quindi, i criteri scelti dall’Agenzia delle Entrate per individuare il rischio evasione. Ovvero i criteri scelti per la formazione delle Liste Selettive dei contribuenti da sottoporre ad accertamenti fiscali.

In base al punto2.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
I criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive di cui all’articolo 83, comma 17-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, basati anche su elementi segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti:
a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
b) movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori
finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge
28 giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227;
c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti
all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito
di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di
informazioni;
d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del
contribuente;
f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
h) titolarità di partita Iva attiva;
i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
j) titolarità di cariche sociali;
k) versamento di contributi per collaboratori domestici;
l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione
unica e con il modello dichiarativo 770;
m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai
sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
nonché ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Le Liste Selettive di contribuenti da sottoporre a controllo sono elaborate da un applicativo informatico, il So.No.Re. (Soggetti Non Residenti), un software in grado di incrociare informazioni presenti in diverse banche dati, capace di incrociare i dati presenti nelle tante costellazioni dell’anagrafe tributaria e intercettare non solo gli italiani che spostano risorse fuori dall’Italia ma, anche gli stranieri che operano “silenziosamente” (per il Fisco) in Italia. Il So.No.Re. dovrebbe poter leggere tutte le informazioni che arrivano dai Paesi con i quali è attivo lo scambio automatico di dati.
Le informazioni possono pervenire anche dalle utenze (gli allacciamenti al gas e all’energia elettrica impongono di comunicare il proprio codice fiscale).
So.No.Re. dovrebbe poter intensificare anche la caccia agli italiani che spostano redditi e capitali all’estero. Il primo dato arriva proprio dalla iscrizione all’ A.I.R.E., trasmessa al Comune dell’ultima residenza, che può essere incrociato con altri dati in grado di indicare la presenza o no del contribuente (comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, informazioni riguardanti lo scambio di informazioni fiscali).

Banca dati che deriva dall’adesione al Common Reporting Standard, in merito allo scambio di informazioni economiche ai fini fiscali.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione, sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 25 Aprile 2019,  vede impegnati, 105 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

la Direttiva 2014/107/UE ha modificato la Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Sulla pagina web dell’OCSE http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/#d.en.345426 è possibile reperire informazioni sugli accordi bilaterali conclusi tra le autorità competenti delle varie nazioni.

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a)

il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

nel caso di un Conto di Custodia:

i)

l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii)

gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f)

nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g)

nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione

In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a)

per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b)

per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»

In  attuazione della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015.

Nell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 sono elencate le informazioni oggetto di comunicazione.

Ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 , si intende per «Giurisdizione partecipante» qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato «D» al decreto. L’allegato D comprende qualsiasi Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia nonche’ qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornira’ alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3.

Successivamente l’elenco degli Stati di cui all’allegato D, che forniranno le informazioni di cui all’art. 3, è stato aggiornato dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 26 aprile 2018 e dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019.

L’elenco aggiornato al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019, di cui all’allegato D del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015, delle giurisdizioni che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 ricomprende:

“N. Giurisdizioni
1 ALBANIA
2 ANDORRA
3 ANGUILLA
4 ANTIGUA E BARBUDA
5 ARABIA SAUDITA
6 ARGENTINA
7 ARUBA
8 AUSTRALIA
9 AUSTRIA
10 AZERBAIJAN
11 BARBADOS
12 BAHAMAS
13 BAHRAIN
14 BELGIO
15 BELIZE
16 BERMUDA
17 BONAIRE
18 BRASILE
19 BULGARIA
20 CANADA
21 CILE
22 CIPRO
23 COLOMBIA
24 COREA
25 COSTA RICA
26 CROAZIA
27 CURAÇAO
28 DANIMARCA
29 EMIRATI ARABI UNITI
30 ESTONIA
31 FEDERAZIONE RUSSA
32 FINLANDIA*
33 FRANCIA**
34 GERMANIA
35 GHANA
36 GIAPPONE
37 GIBILTERRA
38 GRECIA
39 GRENADA
40 GROENLANDIA
41 GUERNSEY
42 HONG KONG
43 INDIA
44 INDONESIA
45 IRLANDA
46 ISLANDA
47 ISOLA DI MAN
48 ISOLE CAYMAN
49 ISOLE COOK
50 ISOLE FAROE
51 ISOLE MARSHALL
52 ISOLE TURKS E CAICOS
53 ISOLE VERGINI BRITANNICHE
54 ISRAELE
55 JERSEY
56 KUWAIT
57 LETTONIA
58 LIBANO
59 LIECHTENSTEIN
60 LITUANIA
61 LUSSEMBURGO
62 MACAO
63 MALESIA
64 MALTA
65 MAURITIUS
66 MESSICO
67 MONACO
68 MONSERRAT
69 NAURU
70 NIGERIA
71 NIUE
72 NORVEGIA
73 NUOVA ZELANDA
74 PAESI BASSI
75 PAKISTAN
76 PANAMA
77 POLONIA
78 PORTOGALLO***
79 QATAR
80 REGNO UNITO
81 REPUBBLICA CECA
82 REPUBBLICA POPOLARE CINESE
83 REPUBBLICA SLOVACCA
84 ROMANIA
85 SABA
86 SAINT KITTS E NEVIS
87 SAINT LUCIA
88 SAINT VINCENT E GRENADINES
89 SAMOA
90 SAN MARINO
91 SEYCHELLES
92 SINGAPORE
93 SINT EUSTATIUS
94 SINT MAARTEN
95 SLOVENIA
96 SPAGNA****
97 SUDAFRICA
98 SVEZIA
99 SVIZZERA
100 TURCHIA
101 UNGHERIA
102 URUGUAY
103 VANUATU
* Include: Isole Åland.** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
**** Include: Isole Canarie.”.

Gli Stati Uniti non hanno aderito allo Standard CRS.

La motivazione utilizzata è quella di aver già implementato uno Standard di scambio automatico delle informazioni (il FATCA).

Il FATCA è un accordo multilaterale equivalente a quello elaborato dall’OCSE e già operativo rispetto ad un ampio numero di Stati in virtù degli appositi accordi intergovernativi stipulati.

(Vedi: LEGGE 18 giugno 2015 , n. 95, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) , con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri)

L’effetto immediato di detenere redditi o conti correnti in un Paese che adotta il Common Reporting Standard, o che aderisce al FATCA, è che automaticamente queste informazioni saranno disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

I dati finanziari detenuti saranno annualmente trasmessi all’Agenzia delle Entrate italiana e potranno essere utilizzati per controllare la regolarità della posizione fiscale del contribuente.

E’ fondamentale dichiarare all’istituto finanziario estero, la propria residenza fiscale effettiva. Da tener presente che alcune giurisdizioni stanno applicando sanzioni penali per lo spergiuro sulle dichiarazioni dell’indirizzo di residenza.

Un esempio di efficacia del sistema CRS è il provvedimento 299737/2017 emanato dall’Agenzia delle Entrate, “Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per l’anno d’imposta 2016 le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale“.
L’obiettivo  delle “lettere” era di «stimolare la regolarizzazione spontanea da parte del destinatario che potrà presentare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, una dichiarazione dei redditi integrativa con il quadro RW correttamente compilato e inserendo altresì gli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all’estero negli appositi quadri dichiarativi».

Le anomalie dichiarative relative all’anno d’imposta 2016 sono state individuate grazie alle informazioni sui dati finanziari pervenute dagli altri Paesi che avevano già aderito per il primo anno allo standard CRS.

Vedi: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/InfoGen+Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/?page=schedecomunicazioni

Per la normativa di riferimento italiana vedi:  https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/Normativa+di+riferimento+Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/?page=schedecomunicazioni

Tassazione “italiana” dei rimborsi fiscali al socio di una società maltese

I benefici fiscali di Malta ruotano attorno a un sistema di rimborsi fiscali. In effetti, si tratta di una percentuale rimborsata all’azionista dell’imposta maltese pagata dalla società. L’ammontare della restituzione dipende da una serie di fattori, tra cui la natura del reddito della società maltese e l’eventuale richiesta di sgravi della doppia imposizione.

Le società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%.

Malta adotta il sistema di piena imputazione, vale a dire che gli
azionisti di una società di Malta saranno autorizzati a un credito
d’imposta equivalente alla tassa pagata dalla società al momento
della distribuzione dei profitti. Lo scopo del sistema d’imputazione è di eliminare qualsiasi doppia imposizione  che potrebbe
 insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti
della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a
livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista. L’aliquota
d’imposta più alta applicabile a singoli azionisti è equivalente
all’aliquota d’imposta aziendale (35%), il che significa che nessun’altra tassa sarà dovuta sulla distribuzione dei profitti.

Le società devono assegnare i loro profitti a uno dei seguenti conti fiscali:

  • Foreign Income Account (FIA) – sono assegnati a questo conto, generati dall’estero;
    • royalties;
    • dividendi;
    • interessi;
    • altro reddito passivo;
  • Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA) – i
    profitti di una società che non sono assegnati al FIA e che
    sono soggetti all’imposizione fiscale di Malta sono assegnati
    a questo conto;
  • Immovable Property Account (Conto sulla proprietà
    immobiliare)(IPA) – i profitti originati da trasferimenti di
    proprietà immobili situate a Malta e da altra attività che sia
    connessa direttamente o indirettamente alle proprietà
    immobili situate a Malta sono assegnati a questo conto;
  • Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA) – i profitti che
    sono esenti da imposta, anche nelle mani degli azionisti al
    momento della distribuzione, sono assegnati a questo conto;
  • Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) – la differenza tra i
    profitti contabili della società (o perdite) e gli importi totali
    assegnati ai quattro conti summenzionati è assegnata a
    questo conto.

La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile.

I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati
dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono
distribuiti dal FIA e dal MTA.
Le distribuzioni da parte del FTA, IPA e UA non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d’imposta.
I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono
autorizzati a riceverli e l’importo dei rimborsi ricevuti dipenderà
dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di
distribuzione di Malta.

Il Sistema dei Rimborsi Fiscali  è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali  per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.

Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:

  • Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
  • Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
  • Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.

rimborsi fiscali ammontano a:

  • Rimborso dei 6/7 delle tasse – questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali;
  • Rimborso dei 5/7 delle tasse – questa tipologia di rimborso è riservata invece al reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore;
  • Rimborso dei 2/3 delle tasse – applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto.

Poiché l’azionista chiederà il rimborso, è importante che egli sia registrato in precedenza presso le autorità fiscali maltesi.

Per poter richiedere un rimborso fiscale:

  • la società deve prima pagare un’imposta societaria del 35%;
  • e quindi distribuire i dividendi.

Con la Risoluzione N. 170/E del 12 dicembre 2005 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla qualificazione reddituale delle somme
rimborsate  dall’Amministrazione finanziaria maltese in seguito alla distribuzione dei dividendi
.

Secondo  l’Agenzia delle Entrate le somme rimborsate non sono
deliberate e distribuite dalla società maltese, ma dallo Stato maltese, sulle base di norme di diritto interno, quindi:ciò impedisce di considerare e trattare tali somme alla stregua degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del TUIR. Per effetto delle medesime circostanze, si ritiene che le stesse debbano essere più propriamente considerate quali “proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale”, di cui alla lett. h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR e, conseguentemente, scontano la tassazione integrale in capo al percettore secondo il principio di cassa“.

Ricordiamo che la lettera h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR ricomprende tra i redditi di capitale: “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto“.

Quindi il socio italiano, se persona fisica, dovrà indicare, secondo il principio di cassa, nella Sezione I-A – Redditi di capitale, del Quadro RL, rigo RL2, del Modello Redditi Persone Fisiche, le somme ricevute dall’Amministrazione finanziaria maltese a titolo di rimborso delle imposte pagate dalla società di diritto maltese.

Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. l’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 (Reddito complessivo), colonna 5, del quadro RN.