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PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO DEGLI INTERESSI VITALI, CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA RESIDENZA FISCALE, VA DATA PREVALENZA ALLE RELAZIONI ECONOMICHE RISPETTO A QUELLE AFFETTIVE-FAMILIARI

Per l’individuazione del centro degli interessi vitali, criterio di determinazione della residenza fiscale, va data prevalenza alle relazioni economiche rispetto a quelle affettive-familiari. È il principio ricavabile dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione 32992/2018 depositata lo scorso 20 dicembre.

Secondo la sentenza, ai fini della valutazione della residenza fiscale delle persone fisiche non necessariamente si deve dare un peso preminente alle relazioni personali e affettive; al contrario, il centro degli interessi vitali va individuato nel luogo in cui la gestione di questi interessi viene esercitata  in modo riconoscibile dai terzi, che può quindi coincidere con il luogo dove viene esercitata l’attività imprenditoriale.

il supremo giudice ha attribuito fondamentale importanza al luogo ove il contribuente ha stabilito le proprie relazioni economiche, che risultano prevalenti rispetto agli interessi familiari.

Il caso in esame riguarda una persona fisica con residenza anagrafica italiana, con in Italia moglie e figlia, un immobile e attività mobiliari per un milione di euro; la stessa persona , però, svolgeva un’attività d’impresa in Romania con il figlio.

In virtù della valutazione complessiva delle relazioni personali ed  economiche, la Corte di Cassazione ha ritenuto esistere in Romania il centro degli interessi vitali della persona e, conseguentemente, la residenza fiscale della stessa a norma della Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati.

La sentenza riprende il medesimo orientamento della sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015, mentre altre pronunce della Suprema Corte ritengono invece comunque prevalente l’elemento personale e familiare rispetto a quello economico.

Infatti, In passato, i giudici della Suprema Corte avevano conferito estrema rilevanza a fattori quali:

  • l’iscrizione presso l’anagrafe della popolazione residente, la quale faceva “scattare” la presunzione assoluta di residenza del soggetto che, nonostante fosse immigrato all’estero, non aveva provveduto ad iscriversi all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero);
  • il luogo ove erano localizzati gli interessi familiari, affettivi, sociali e morali, intesi sostanzialmente come il domicilio della persona fisica.

La normativa sostanziale di riferimento che consente, a livello domestico, di determinare la residenza fiscale di una persona fisica, è contenuta nell’articolo 2, comma 2, Tuir (1), a norma del quale il soggetto passivo è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • è iscritto presso l’anagrafe della popolazione residente;
  • ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi (articolo 43, comma 1, cod. civ.(2));
  • ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, intesa come la dimora abituale del soggetto passivo (articolo 43, comma 2, cod. civ.(2)).

In ambito internazionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, è di riferimento l’articolo 4, paragrafo 2, del modello OCSE di convenzione, (3) che valorizza ulteriori e più specifici elementi che consentono di individuare la residenza fiscale (es. il luogo ove sono stabilite le relazioni personali e economiche della persona fisica; il soggiorno abituale, la nazionalità del soggetto passivo).

Venendo ad esaminare il caso in esame nel corso del giudizio di merito la Commissione Tributaria Regionale aveva condiviso le argomentazioni del contribuente facendo esplicito riferimento all’articolo 4, paragrafo 2 (4), della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio stipulata tra l’Italia e la Romania.

In particolare, partendo dal presupposto che il contribuente era considerato residente sia in Italia (dove risultava essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente), sia in Romania ( dove era titolare di una tessera di soggiorno e del codice di registrazione fiscale), il giudice del gravame ha ritenuto prevalente la norma internazionale individuando la residenza fiscale della persona fisica in Romania, ove la stessa aveva stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, svolgendo l’attività di amministratore unico di una società appartenente al figlio.

A questo punto, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione. A parere dell’Amministrazione finanziaria il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che il centro degli interessi vitali del contribuente fosse individuabile in Romania, nonostante lo stesso:

  • fosse iscritto all’anagrafe della popolazione, ove risultava residente con moglie e figlia minore;
  • avesse un’abitazione sul territorio nazionale e ivi disponesse di un apprezzabile patrimonio depositato in banca.

I Giudici della Suprema Corte  hanno rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate richiamando il proprio precedente orientamento, sulla base del quale è stato affermato che il centro degli interessi vitali del soggetto deve essere individuato dando “prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile da terzi”.

Di contro, le relazioni affettive e familiari, invocate da parte dell’Ufficio finanziario, non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, “venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in considerazione nel caso in esame – che univocamente attestino il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento”.

In conclusione, a parere dei supremi giudici, la Commissione Tributaria Regionale – con una valutazione di merito congruamente motivata – ha:

  • tenuto conto sia dei legami personali, sia di quelli professionali, privilegiando l’individuazione del centro di interessi in Romania, considerato che i legami familiari sussistevano sia all’estero sia in Italia;
  • correttamente ritenuto che fosse prevalente il collegamento con la Romania, ove il contribuente risiedeva e svolgeva la propria attività professionale insieme con il figlio.

Vedi: RECENTI SENTENZE EMESSE DALLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI RESIDENZA FISCALE DELLA PERSONA FISICA

(1) articolo 2, comma 2, Tuir. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

(243 C.C. .(Domicilio e residenza).

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

(3) Article 4 RESIDENT 1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode; c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national; d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. 

(4) Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio stipulata tra l’Italia e la Romania  “Quando, in base alle disposizioni del comma 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: (a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);”

Quadro RS – SC 2019 – Redditi Società di Capitali – Rigo RS 106 – Prezzi di Trasferimento

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’art. 110 del TUIR (1).

Le imprese residenti che adottano un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate possono accedere a quello previsto dall’articolo 1 comma 6 del d.Lgv. 471/1997  (2.

Non sono pertanto assoggettati a sanzione qualora si dotino di una documentazione idonea (vedi punto 2. del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010) costituita da un Masterfile (per il contenuto vedi punto 2.1. del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010), che raccoglie informazioni relative al gruppo, e da una Documentazione Nazionale (per il contenuto vedi punto 2.2. del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010)che riporta le informazioni relative alla impresa residente.

Il regime documentale è stato diversificato a seconda che lo stesso debba essere adottato da una società holding, da una società subholding, da una società partecipata, o da una stabile organizzazione.

La comunicazione che attesta il possesso della documentazione idonea deve essere fornita in dichiarazione.

Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella “Possesso documentazione”. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010 è stato previsto che la comunicazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi del decreto legislativo n. 471 del 1997  (2debba essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Inoltre, nella colonna 5 e nella colonna 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR.

Nel rigo RS106 i soggetti interessati devono barrare:

  • la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
  • la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
  • la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un’altra società.

(1Art. 110 – Norme generali sulle valutazioni comma 7.
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e aiprezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma. (Comma sostituito dall’articolo 59, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.)

 (2)  Articolo 1 – Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività’ produttive
Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471
Art.1 comma 6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’
articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso
dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività’ istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la
documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il
riscontro della conformità’ al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione
all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità’ e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende
applicabile la sanzione di cui al comma 2 (In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 1

QUADRO RM – Dichiarazione dei redditi SC 2019- REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE E DALLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO -SEZIONE I – REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA

 

La Sez. I del Quadro RM deve essere compilata:

  • nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una impresa, società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR (c.d. Controlled foreign companies o CFC), diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, o localizzato in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167, dichiarati nel quadro FC, sezione II-A, del presente Modello Redditi dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una CFC, in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di quest’ultima;
  • nel caso di cui all’art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l’opzione di cui al comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, ), diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, o localizzata in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167. In tal caso il reddito della predetta stabile organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente sezione (nel prosieguo delle presenti istruzioni con il termine “CFC” si fa riferimento anche alle stabili organizzazioni di cui al presente punto);
  • nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 115 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
  • nel caso in cui al dichiarante sia stato attribuita, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
  • nel caso in cui al dichiarante, in regime di trasparenza fiscale, ex artt. 115 e 116 del TUIR, sia stato imputato il reddito di una CFC in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili del soggetto estero. In tal caso la compilazione del quadro RM è limitata alle colonne 1, 2 e 5 di ciascuno dei righi da RM1 a RM4, senza procedere alla liquidazione dell’imposta (rigo RM5).

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società (comma 6 dell’art. 167 del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 142, lett. b), n. 3) della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC dei quali possiede partecipazioni deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ciascuna CFC.

Pertanto, nei righi da RM1 a RM4, deve essere indicato:

• in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della CFC nella sezione II – A del quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi della CFC ed il dichiarante, quest’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale. Con riferimento al reddito della stabile organizzazione la presente colonna va compilata unicamente nelle ipotesi sub 3) e sub 4), riportando il codice fiscale del soggetto trasparente cui il dichiarante partecipi in qualità di socio o associato e nella colonna 2 la quota di reddito imputata dal soggetto trasparente per la parte proporzionale alla partecipazione agli utili;

  • in colonna 2, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indi- retta, nella CFC, come determinato nella sezione II-A del quadro FC del presente modello Redditi. Nei casi sub 3) e 4), va indicato il reddito imputato dal soggetto trasparente di cui all’art. 115 del TUIR o dal soggetto di cui all’art. 5 del TUIR, cui il dichiarante partecipa in qualità di socio, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
  • in colonna 3, l’aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rap- porto tra l’imposta di cui al rigo RN9 e il reddito risultante dalla somma degli importi dei righi da RN7 a RN8, colonne 1, e tenendo conto della aliquota delle imposte di cui alla sezione XVIII (“Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo”) del quadro RQ, comunque non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società;
  • in colonna 4, l’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
  • in colonna 5, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell’importo di colonna 4. Se il reddito della CFC è stato imputato ad un soggetto tra- sparente di cui all’art. 115 del TUIR o ad un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all’estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante;
  • in colonna 6, l’imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l’importo di colonna 4 e quello di colonna 5. La casella di colonna 7 deve essere barrata nei casi in cui il reddito di colonna 2 sia stato prodotto da una stabile organizzazione all’estero (art. 168-ter del TUIR).

Nel rigo RM5, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1 in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:

• in colonna 1, la somma degli importi di colonna 6 dei righi da RM1 a RM4;

  • in colonna 2, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l’utilizzo in compensazione;
  • in colonna 3, l’importo dell’eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • in colonna 4, l’importo degli acconti versati con il mod. F24 (per il calcolo degli acconti, si veda il paragrafo “Acconti” delle istruzioni generali comuni ai modelli Redditi);
  • in colonna 5, l’importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l’importo a credito in colonna 6 (senza farlo precedere dal segno “meno”) e riportare lo stesso nel rigo RX5, quadro RX, della presente dichiarazione.

Nel caso in cui il dichiarante abbia esercitato l’opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR l’importo corrispondente al totale dei crediti esposti nei campi 8 e 9 dei righi RS75 e RS76 del quadro RS (art. 167, commi 6 e 7 del TUIR) può essere utilizzato a scomputo dell’imposta da versare di cui a colonna 5 e/o ad incremento dell’imposta a credito di cui a colonna 6.

I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente quadro devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell’imposta dovuta a saldo è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto il codice tributo 2115.

QUADRO FC – REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI O LOCALIZZATI E DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI LOCALIZZATE IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

L’art. 167, comma 1, del TUIR reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (controlled foreign companies), volta a contrastare la dislocazione, da parte di soggetti residenti in Italia, di imprese controllate (Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’art. 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.) in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR (per il periodo d’imposta 2018 occorre far riferimento alla formulazione di detto articolo prima dell’entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.) , diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia  abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Tale disciplina si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

Le disposizioni del citato comma 1, che prevede l’imputazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, non si applicano se il soggetto residente dimostra alternativamente la sussistenza di una delle condizioni indicate, rispettivamente, nelle lettere

a)“(a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;)”

o b)” (b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente .)”

del comma 5 dell’art. 167.

A tal fine il contribuente può interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 212 del 2000.

Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, sono state dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.

La disciplina in esame si applica, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR, anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
  2. hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Con il Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.

Il comma 8-ter ha, tuttavia, previsto che le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. A tal fine il contribuente può interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 212 del 2000.

Le imprese che, per effetto dell’art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, devono applicare le disposizioni dell’art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) e compilare il presente quadro per la determinazione del reddito delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis dell’art. 167, ove non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167.

Qualora l’impresa abbia nello Stato estero più siti produttivi e ognuno di essi configuri una stabile organizzazione in applicazione del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, ciascun sito produttivo che integra i presupposti di applicazione dell’art. 167 del TUIR, in assenza delle esimenti ivi previste,  è considerato una singola stabile organizzazione.

In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, di cui soltanto alcuni integrano le condizioni applicative dell’art. 167 del TUIR, quelli che non le integrano o che, pure integrandole, dimostrano le esimenti si assumono come un’unica stabile organizzazione.

La dimostrazione delle circostanze esimenti di cui ai commi 5 e 8-ter dell’art. 167 del TUIR è data separatamente per ciascuna branch a cui si applica la disciplina CFC, anche nell’ipotesi di cui al punto precedente in cui si configurano più stabili organizzazioni nel medesimo Stato estero.

Il quadro FC va compilato, ai sensi dell’art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell’art. 167 del TUIR.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello.

Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

I redditi conseguiti dal soggetto estero sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’imposta pagata all’estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. REDDITI – SC o del Mod. REDDITI SP o del Mod. REDDITI ENC o del Mod. REDDITI PF.

Bulgaria – Sgravi fiscali per attività produttive nei comuni con disoccupazione superiore del 25% alla media nazionale

Sgravi fiscali (ai sensi dell’articolo 184 della legge sull’imposta sul reddito delle società) per lo svolgimento dell’attività produttiva nei comuni con disoccupazione superiore alla media Bulgara

ELENCO DEI COMUNI CON TASSO DI DISOCCUPAZIONE  DI ALMENO il 25 PER CENTO SUPERIORE ALLA MEDIA DELLA BULGARIA PER IL 2018 (ai sensi dell’articolo 183, par. 1, della legge sull’imposta sul reddito delle società) determinati annualmente dal Ministro delle Finanze Bulgaro, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, così come  pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” della Bulgaria.

 

List-of-Municipalities-with-High-Unemployment-Rate-for-FY2018-EN

L’imposta sulle società è ridotta  fino al 100 per cento dove sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

               1 .  Il soggetto passivo deve svolgere attività produttive esclusivamente nei comuni dove, per l’anno precedente,  il tasso di disoccupazione è stato almeno  pari o superiore del  25 per cento alla media nazionale per lo stesso periodo;

               2 . per tutto il periodo d’imposta del contribuente deve avere non meno di 10 dipendenti, di cui, almeno il 50 per cento,  impiegati direttamente nell’attività produttiva;

               3 . per tutto il periodo d’imposta un numero non inferiore al 30 per cento dei dipendenti devono essere domiciliati nei comuni di cui al  comma 1.

Bulgaria – Zone franche

La Bulgaria ha 6 zone economiche speciali di libero scambio, collocate per agevolare rapidi scambi verso le vie di commercio internazionali

Le zone franche sono localizzate presso i porti di Vidin, sul Danubio,  e di Ruse, sempre sul Danubio,  il maggiore porto fluviale della Bulgaria. Un’altra zona franca si trova presso Dragoman, al  confine con la Serbo, una quarta a Svilengrad presso quello Turco, ed un’altra nella regione di Plovdiv. Plovdiv è la seconda maggiore città del paese ed ha un aeroporto indipendente. La sesta zona franca si trova a Burgas di fronte al maggiore porto sul Mar Nero.
Le attività nelle zone franche includono, tra le alter, cambi valutari convenienti, la possibilità di trasferire gli utili all’estero senza limitazioni e una struttura organizzativa che non obbliga l’investitore a condurre negoziazioni con le autorità locali.
Le merci che entrano, vengono poste in deposito o lasciano le zone franche sono considerate, ai fini delle imposte doganali e delle misure di politica commerciale, quali merci straniere al di fuori del territorio doganale della Repubblica di Bulgaria, fintantoché rispettino le disposizioni stabilite dalla legislazione bulgara specifica.
Il periodo di deposito delle merci è illimitato, tranne che per determinate merci relativamente alle quali è appositamente stabilito nel Regolamento di esecuzione della Legge Doganale.
Le merci importate nelle zone franche, o esportate dalle stesse, o destinate ad uno scambio commerciale tra le zone, sono esenti da dazi.

I Quadri della Dichiarazione dei Redditi 2019 – Persone Fisiche – in riferimento agli Utili derivanti dalla partecipazione al capitale di una Società residente in uno Stato non a Fiscalità Privilegiata

Nell’esaminare i Quadri della Dichiarazione dei Redditi 2019, Persone Fisiche, escluderemo i casi che fanno riferimento Stati a fiscalità privilegiata.

Un distinguo deve farsi in base alla individuazione delle fattispecie che fanno riferimento alla definizione di  partecipazione qualificata.

Ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R., per partecipazione qualificata si intende una partecipazione societaria che presenti i seguenti requisiti:

  • Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri
    • possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.
  • Società non quotata in mercati regolamentati
    • possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio

Distribuzioni di utili derivanti da:

  •  da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
  • formatesi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per cui il contribuente ha optato per la Tassazione Ordinaria

Sez. I del Quadro RL – Utili  che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che, quindi, confluiranno nel quadro RN in una percentuale variabile, in dipendenza della tipologia di utile.

La prima sezione del quadro RL deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo percepiti nel 2018, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

L’ art.1, commi da 1003 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale provenienti dalle partecipazioni di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per essi la tassazione nella misura del 26%.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.

In deroga a quanto su detto, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Quindi i predetti utili concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti o dai soggetti intermediari.

I redditi prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti, ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati nel Quadro RL se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Nel rigo RL1,vanno indicati gli utili  corrisposti da società di capitali o enti commerciali non residenti, riportati nell’apposita certificazione.  In particolare si dovrà indicare:

  • nella colonna 1 della Sez. I del Quadro RL:
    • il codice 1, in caso di utili di natura qualificata corrisposti da imprese in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, in questo caso in colonna 2 verrà riportato il 40% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018;
    • il codice 5, in caso di utili corrisposti da imprese residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, in questo caso in colonna 2 verrà riportato il 49,72% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018;
    • il codice 9, in caso di utili corrisposti da imprese  residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, in questo caso in colonna 2 verrà riportato il 58,14% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018;
  • nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.

Utili derivanti da:

  • partecipazioni non qualificate
  • di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per cui il contribuente non ha optato per la Tassazione Ordinaria

Nella Sez. V del Quadro RM vanno indicati gli Utili soggetti ad Imposta Sostitutiva  pari al 26% , diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), tra cui i redditi di capitale di fonte estera, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate,  non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Dal 1 gennaio 2018, anche gli utili  di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Gli utili  di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017deliberati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro RL, Sezione I.

Riportiamo un estratto dall’Appendice al Fascicolo 2 delle Istruzioni alla Dichiarazione dei Redditi 2019 – Persone Fisiche – Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva

“Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all’Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d’imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Tali redditi vengono assoggettati ad un’imposizione sostituiva nella misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati dell’imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR). Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria. Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti tipologie:

……………

H – utili di fonte estera derivanti da partecipazioni di cui alla lettera c- bis) dell’art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento. La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l’opzione per la tassazione ordinaria;

……………”

Il contribuente, solo per gli Utili derivanti da partecipazioni  qualificate, ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva  assoggettando questi a Tassazione Ordinaria (in questo caso compilerà il quadro RL Sez. I). In tal caso avrà diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero e dovrà compilare il Quadro CE.

Credito d’imposta per le imposte pagate all’estero – Quadro CE.

Il quadro CE è riservato ai contribuenti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’ art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

“Art. 165 T.U.I.R.

Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. 5. [Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II,] la detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo (1).

6. 6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’ articolo 136 , comma 6. (2)

7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata gia’ liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta. Se e’ gia’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all’estero dalle societa’ , associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle societa’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

(1) Comma modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 147.
(2) Comma da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 147″

Quadro RF – SC 2019 – Redditi Società di Capitali – Rigo RF 130 – ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI

ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL’ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI

I soggetti residenti nel territorio dello Stato che optano nel  quadro RF (SC 2019), riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption, per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le loro proprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”)   devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione, determinato secondo i criteri di cui all’art. 152 del TUIR (1).

Le modalità applicative del regime di branch exemption (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) sono state emanate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 .

Nella risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018 sono contenuti ulteriori chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi.

Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione.

Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa (“recapture”, art. 168-ter, comma 7, del TUIR).

La perdite oggetto di recapture vanno indicate solo per l’ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La parte non utilizzata non concorre a formare le perdite fiscali dell’impresa residente riportabili da quest’ultima (nell’apposito prospetto del quadro RS) che dovranno essere conseguentemente ridotte di pari importo.

In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo del recapture si assume l’esistenza di una sola stabile organizzazione per ciascuno Stato estero.

Nei casi in cui la stabile organizzazione sia localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR , o la stabile organizzazione sia localizzata in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8- bis del medesimo art. 167, qualora sussistano le esimenti di cui ai commi 5, lett. a) o b), o 8-ter del citato articolo occorre compilare la casella “Art. 167, comma 8-quater” indicando uno dei seguenti codici:

  • “1”, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
  • “2”, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina

Inoltre, deve essere compilata anche la casella “Esimenti” indicando uno dei seguenti codici:

  • “1”, nel caso di cui al comma 5, a), art. 167 del TUIR;
  • “2”, nel caso di cui al comma 5, b), art. 167 del TUIR;
  • “3”, nel caso di cui al comma 8-ter, 167 del TUIR.

Nel rigo RF130, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:

  • nella colonna 1, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa; Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente;
  • nella colonna 2, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
  • nelle colonne da 3 a 7, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione;
  • nella colonna 8, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle colonne da 3 a Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applica anche quando la stabile organizzazione o parte di essa venga trasferita a qualsiasi titolo ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione; in tal caso, l’impresa cessionaria riporta nella colonna 9 l’eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell’atto di trasferimento della stessa, e in colonna 13 il codice fiscale dell’impresa cedente. Per tale stabile organizzazione il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l’opzione è esercitata successivamente al trasferimento, il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del recapture decorre a ritroso dal periodo d’imposta di efficacia dell’opzione in capo all’avente causa, anche se include il recapture residuo che non è stato as- sorbito in capo al dante causa. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello REDDITI SC 2018, riportano l’ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RF130 del citato modello REDDITI SC 2018; in tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno compilate;
  • nella colonna 10, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RF63, se positivo) e la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
  • nella colonna 11, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica se positiva: colonna 8 + colonna 9 – colonna 10;
  • nella colonna 12, l’ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all’impresa cessionaria a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del

Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF63.
Il rigo RF130 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.

Inoltre dovranno essere compilati, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR Quadro RF, dedicato alla determinazione del reddito d’impresa:

tra le variazioni in aumento il Rigo RF 31, utilizzando

  • codice 45, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa, dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del
    TUIR o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, e in assenza delle esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167;
  • codice 46, l’ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all’estero, a seguito dell’applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati
    nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;
  • codice 47, la variazione fiscale conseguente all’applicazione del comma 7 dell’art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l’impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all’estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell’art. 168-ter del TUIR, nonché alle transazioni intercorse tra la stabile organizzazione nel territorio dello Stato e la società o ente commerciale non residente, cui la medesima appartiene, in applicazione del comma 3 dell’art. 152 del medesimo testo unico;

tra le variazioni in diminuzione il Rigo RF 55, utilizzando

  • il codice 41, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva,
    dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di
    cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, e in assenza delle esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167;

(1) (Art. 152

Determinazione del reddito complessivo (2)

1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione e’ determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati (3).

3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l’entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell’articolo 110, comma 7.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.

(2) Articolo da ultimo sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.)

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Criteri per l’individuazione dei dividendi «provenienti» da Stati a fiscalità privilegiata

Il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (attuativo delle Direttive Atad 1 e 2) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018, introducendo l‘art. 47-bis nel T.U.I.R., ha cambiato, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2018,  i criteri per l’individuazione dei dividendi «provenienti» da Stati a fiscalità privilegiata,  ora parzialmente sganciati dalla disciplina Cfc.

Il primo comma  identifica due diversi criteri da applicare in funzione della natura della partecipazione posseduta. Per le partecipazioni di controllo rileva la tassazione effettiva della partecipata estera, mentre per le partecipazioni diverse da quelle di controllo rileva il livello di tassazione nominale, tenendo conto per quest’ultimo anche dei «regimi speciali». Se la tassazione, effettiva o nominale a seconda dei casi, della società partecipata è inferiore alla metà di quella che sarebbe stata applicata in Italia, lo Stato estero si considera, per presunzione relativa, a fiscalità privilegiata e gli utili distribuiti sono integralmente soggetti a imposizione in Italia.

Vengono escluse le partecipazioni in società residenti in Stati membri Ue ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni

Nel caso di partecipazioni di controllo la nozione di regime fiscale privilegiato coincide in sostanza con quella prevista dal nuovo art. 167 in materia di CFC, legata alla tassazione effettiva della partecipata inferiore al 50% di quella italiana.

La scelta dei diversi criteri (tassazione effettiva, ovvero nominale, della partecipata), a seconda della sussistenza o meno del controllo,  è stata giustificata dalla Relazione illustrativa allo schema di DLgs. attuativo con l’esigenza di tenere conto delle difficoltà che i soci titolari di partecipazioni non di controllo possono avere nel reperire le informazioni sul tax rate effettivo della partecipata, mentre il livello di tassazione nominale risulta un dato di più semplice acquisizione, quanto meno in assenza di regimi speciali.

Il comma 2 dell’art. 47-bis individua le circostanze esimenti al ricorrere delle quali è possibile disapplicare la tassazione integrale (con effetti diversi a seconda della prova fornita). La prima esimente consiste nella dimostrazione che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. La dimostrazione di tale esimente comporta la detassazione dei dividendi in ragione del 50% per i soggetti Ires e, per le partecipazioni di controllo, il credito d’imposta indiretto.

La seconda esimente prevede la dimostrazione che, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, non si consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In presenza della seconda esimente, trova applicazione il regime ordinario previsto per gli utili non provenienti da Stati a fiscalità  privilegiata.

La relazione illustrativa specifica che tale condizione deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi d’imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati. L’Agenzia delle entrate ha chiarito, in passato, che tale esimente si considera soddisfatta quando, tra l’altro, gli utili distribuiti dalla partecipata abbiano subito una tassazione congrua, ossia pari ad almeno il 50% di quella virtuale o nominale che avrebbero scontato in Italia.

La nuova nozione si applica alla generalità dei soggetti d’imposta, venendo richiamata sia dall’art. 47 del TUIR, che regola la tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche, sia dall’art. 89, valevole per i soggetti IRES.

“DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142

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Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze
Art. 5
Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti.

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b) dopo l’articolo 47 e’ inserito il seguente: «Art. 47-bis
(Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati). 

1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti
all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico
europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non
localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi
dell’articolo 167, comma 2 (1), da parte di un partecipante residente o
localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al
comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167 (2);
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera
a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50
per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si
tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili
strutturalmente alla generalità’ dei soggetti svolgenti analoga
attività’ dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino
fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche
soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo
direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni
della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di
sotto del predetto limite e sempreche’, nel caso in cui il regime
speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività’ economica
complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività’ ricompresa
nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente,
in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività’ svolte
dal citato soggetto.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo
unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al
comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello
Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di
un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
al comma 1, può’ dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un’attività’ economica
effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e
locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente può’ interpellare
l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

…………………………..

(1) Articolo 167, comma 2: Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società’ e gli enti non
residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno
una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite
società’ fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile (3), da parte di un soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e’
detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più’ società’ controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (3) o tramite società’ fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.

(2) Articolo 167 comma 4, lettera a): sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità’ semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;

(3) Articolo 2359 del codice civile – Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

 2)le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

 3)le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

 

 

Breve disamina dei Quadri della Dichiarazione dei Redditi 2019 – Persone Fisiche – in riferimento agli Utili derivanti dalla partecipazione al capitale di Società Estere

La tassazione dei dividendi in riferimento agli Utili derivanti dalla partecipazione al capitale di Società Estere varia a seconda della percentuale di  partecipazione rispetto al capitale sociale e anche della residenza fiscale della società partecipata.

I due fattori sono quindi:

  • se la società partecipata estera risiede in uno Stato a Fiscalità Privelegiata o no;
  • se le patecipazioni sono qualificate o no.

Per l’individuazione degli Stati a Fiscalità privilegiata si deve fare riferimento all’art. 167 del T.U.I.R. nella formulazione in vigore fino al periodo d’imposta 2018.

Per partecipazione qualificata, ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.P.R. n. 917/86), si intende una partecipazione societaria che presenti i seguenti requisiti:

  • Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri
    • possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.
  • Società non quotata in mercati regolamentati
    • possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio

Incominciamo con l’esaminare la Sez. I del Quadro RL – Utili  che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che, quindi, confluiranno nel quadro RN in una percentuale variabile, in dipendenza della tipologia di utile.

La prima sezione del quadro RL deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2018, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

L’ art.1, commi da 1003 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale provenienti dalle partecipazioni di natura qualificata, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. c) del TUIR, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per essi la tassazione nella misura del 26%.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.

In deroga a quanto su detto, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Quindi i predetti utili concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata, ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti o dai soggetti intermediari.

I redditi prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti, ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati nel Quadro RL se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Nella sezione, devono essere indicati anche gli utili derivanti da partecipazione di natura non qualificata relativi a società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società.
In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta applicata su tali redditi è a titolo d’acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d’imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.

Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.

Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 derivanti da partecipazioni di natura qualificata, in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata e i proventi equiparati derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società, qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e la ritenuta applicata è a titolo d’imposta.

Nel rigo RL1,vanno indicati gli utili  corrisposti da società di capitali o enti commerciali non residenti, riportati nell’apposita certificazione.  In particolare si dovrà indicare:

  • nella colonna 1 della Sez. I del Quadro RL:
    • il codice 1, in caso di utili di natura qualificata corrisposti da imprese in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 2, in caso di utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall’art. 3, comma 1, a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147). Invece, gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all’art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), devono,  essere indicati nella sezione V del quadro RM;
    • il codice 3, in caso di utili corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR, questi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM;
    • il codice 4, in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, b), del TUIR, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 5, in caso di utili corrisposti da imprese residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 6, in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5 del TUIR,  prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 7, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 8, in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 9, in caso di utili corrisposti da imprese  residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
    • il codice 10, in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
    • il codice 11, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2 (utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato) per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • nella colonna 2:
    • il 40% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4 o 7;
    • il 49,72% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6 o 8;
    • il 58,14% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 9 o 10 o 11;
    • il 100% della somma degli utili corrisposti nell’anno 2018 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.
  • nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.

Nella Sez. V del Quadro RM vanno indicati gli Utili soggetti ad Imposta Sostitutiva  pari al 26% , diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), tra cui i redditi di capitale di fonte estera, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

Il contribuente, solo per gli Utili derivanti da partecipazioni  qualificate, ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva  assoggettando questi a Tassazione Ordinaria (in questo caso compilerà il quadro RL Sez. I). In tal caso avrà diritto al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero e dovrà compilare il Quadro CE.

Gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate,  non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Dal 1 gennaio 2018, anche gli utili  di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Gli utili  di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro RL, Sezione I.

Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura qualificata e non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, occorre avere riguardo alle  istruzioni al quadro RL.

Nella Sez. VIII del Quadro RM vanno indicati  gli Utili soggetti a Tassazione Separata

La sezione VIII del Quadro RM deve essere compilata:

  •  dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in stati o territori con regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4 del TUIR (c.d. controlled foreign companies o cfc) diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio d’informazioni, o localizzato in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167, di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo (si veda “Art. 2359 C.C. Società controllate e società collegate) ed al quale risulti imputato il reddito della cfc nel predetto quadro FC del presente modello REDDITI 2019
  • nel caso di cui all’art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l’opzione di cui al comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio d’informazioni, o localizzata in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167. In tal caso il reddito della predetta stabile organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente sezione (nel prosieguo delle presenti istruzioni con il termine “CFC” si fa riferimento anche alle stabili organizzazioni di cui al presente punto).
  • dai soci o associati di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR, ai quali sia stato imputato il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
  • nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 116 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili.

I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.

Il quadro FC  va compilato:

  • dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;

Le disposizioni del comma 1 dell’art.167, che prevede l’imputazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, non si applicano se il soggetto residente dimostra alternativamente la sussistenza di una delle condizioni indicate, rispettivamente, nelle lettere a) o b) del comma 5 dell’art. 167

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente .

5bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

  • ai sensi del comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR, anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
    • sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
    • hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Il comma 8-ter ha, tuttavia, previsto che le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

  • Le imprese che, per effetto dell’art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, devono applicare le disposizioni dell’art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168 ter) e compilare il presente quadro per la determinazione del reddito delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis dell’art. 167, ove non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167.

Il quadro CE è riservato ai contribuenti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’ art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.