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Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019 – QUADRO CE – Credito di imposta per redditi prodotti all’estero per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata

L’art. 165 TUIR  prevede che il contribuente possa detrarre dall’imposta sui redditi dovuta in Italia un credito per le imposte versate all’estero.

Ai sensi dell’art. 165 comma 1 del TUIR, la detrazione è, però, ammissibile “fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”.

L’imposta dovuta in Italia costituisce, quindi, il limite massimo entro cui può essere operata la detrazione; infatti, se le imposte versate all’estero superano quelle dovute in Italia, si genera una limitata doppia imposizione del provento e l’eccedenza di imposta estera non è recuperabile.

Il credito per le imposte pagate all’estero può essere scomputo dall’IRES dovuta in Italia se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo da dichiarare in Italia. A tal fine, l’art. 165, comma 10, del TUIR stabilisce che se un reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.

Per poter beneficiare del credito d’imposta sono richieste le seguenti condizioni:

  • produzione di un reddito estero;
  • pagamento delle imposte estere a titolo definitivo;
  • concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia.

Con tale metodo, infatti, quando l’imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è:

    • inferiore, occorre versare all’Erario italiano la differenza;
    • superiore, non si dà luogo a “restituzione” dell’eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero.

Il comma 1 dell’articolo 165 del TUIR prevede la regola generale per il calcolo del “foreign tax credit”, stabilendo che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta dovuta, nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

Quanto sopra può essere reso con la seguente formula:

(Reddito estero / (Reddito complessivo – perdite pregresse)) x imposta italiana

Le disposizioni contenute nell’articolo 165 del TUIR subordinano il riconoscimento del credito a particolari limiti e condizioni.

  • L’accreditamento delle imposte estere non può essere superiore alla quota d’imposta italiana, corrispondente al rapporto “Reddito Estero” /  “Reddito complessivo”, da assumere nei limiti dell’imposta netta dovuta per il periodo d’imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibile.
  • Il rapporto  “Reddito Estero” /  “Reddito complessivo” al netto delle perdite di esercizi precedenti, può risultare superiore ad “1” quando le perdite, coeve e/o pregresse, sono così elevate da assorbire interamente il reddito di fonte italiana e parte di quello estero. In tal caso, come conferma anche la Relazione al decreto legislativo n. 344 del 2003, e come già chiarito nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione, il rapporto si considera pari a “1”, non potendo l’imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all’imposta effettivamente dovuta. Infatti, in caso contrario, si determinerebbe un finanziamento delle imposte estere.

Il quadro CE è riservato ai contribuenti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’ art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

E’ necessario conservare la documentazione da cui risultino:

  • l’ammontare del reddito prodotto
  • le imposte pagate in via definitiva

al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.

La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo anno di produzione.

Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, non devono compilare il presente quadro con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all’estero prodotti nei periodi d’imposta in regime di branch exemption.
Nell’ipotesi di cui al comma 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le
eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione da
scomputare dall’imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture (punto 4.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).
Il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d’imposta

Il quadro va utilizzato anche per la determinazione del credito d’imposta riconosciuto al soggetto residente nel territorio dello Stato che controlla società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR, ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dalle medesime società e per i quali operi la dimostrazione di cui alla lett. a) del comma 5 dell’art. 167 del TUIR. Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta è computato in aumento del reddito complessivo (artt. 47, comma 4, del TUIR).

Lo stesso credito d’imposta è riconosciuto al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lett. a), del medesimo art. 167. Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi degli artt. 47, comma 4, del TUIR; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (artt. 68, comma 4-bis, e 86, comma 4-bis, del TUIR.

Si ricorda che per tali utili e plusvalenze il credito d’imposta è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso al 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 147 del 2015.

Nel prosieguo delle presenti istruzioni il credito d’imposta di cui agli artt. 47, comma 4, 68, comma 4-bis, 86, comma 4-bis, del TUIR è definito “credito d’imposta indiretto”.

Il quadro CE è suddiviso in tre Sezioni:

la Prima Sezione è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto;

  • Prima Sezione – I A Righi CE1 – CE3 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 1, art. 165 del TUIR e credito di imposta di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015Dati relativi al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.
  • Prima Sezione – I B Righi CE4- CE5 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 1, art. 165 del TUIR – Determinazione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.

la Seconda Sezione è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell’eventuale credito spettante;

  • Seconda Sezione – II A Righi CE6 – CE8 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 6, art. 165 del TUIR – Dati relativi alla determinazione del credito.
  • Seconda Sezione – II B Righi CE9 – CE10 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 6, art. 165 del TUIR – Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione.
  • Seconda Sezione – II C Righi CE11 – CE22 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 6, art. 165 del TUIR – Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni.

la Terza Sezione è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

  • Terza Sezione Righi CE23 – CE26.

Nel caso in cui i righi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a destra del quadro.

SEZIONE I – Credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e credito d’imposta indiretto

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5 dell’art. 165 del TUIR) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

  • la sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’importo teoricamente spettante del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto;
  • la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Si ricorda, inoltre, che il credito d’imposta indiretto spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di conseguimento dei predetti utili e/o di realizzo delle predette plusvalenze. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

SEZIONE I-A

Per la determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR è necessario:

  • ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d’imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
  • ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito

nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.

Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all’estero, tale reddito non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d’imposta di cui al comma 1.

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Per la determinazione del credito d’imposta indiretto spettante è necessario:

  • ricondurre, ove eccedente, l’importo delle imposte estere assolte dalla società controllata (o dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato estero) sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e/o delle partecipazioni cedute, alla quota di imposta lorda italiana relativa a tali utili e/o plusvalenze (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate e reddito complessivo), eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero di residenza o di localizzazione delle società controllate ed allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
  • ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.

Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente i due crediti d’imposta (credito d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della presente sezione. Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta, l’ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione

  • pari alla somma delle imposte pagate all’estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate; allo stesso modo, il numeratore del rapporto per il calcolo della quota d’imposta lorda italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all’estero e degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere controllate. Tale modalità di determinazione del credito d’imposta va adottata anche per la compilazione delle colonne 8 e 9 della presente sezione.

Si precisa che l’imposta netta costituisce un limite per entrambi i crediti d’imposta sopra descritti.

Determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR Nei righi da CE1 a CE3 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito (vedere la tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri” nell’appendice al primo fascicolo);
  • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
  • nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
  • nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2017 nello Stato A, si è resa definitiva un’imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31 ottobre 2018 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30 settembre 2019, nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30 settembre 2019 (termine di presentazione della presente dichiarazione).

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito.

Si precisa che in presenza di un’imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero;
  • nella colonna 9 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1. L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:

 

Stato estero

 

 Anno di produzione

 

Reddito estero

 

Imposta pagata all’estero

 

di cui resasi definitiva entro il 31/10/2017

 

di cui resasi definitiva entro il 31/10/2018

Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all’imposta resasi definitiva entro il 31/10/2017
A 2016 1.000 350 200 150 200
B 2016 2.000 600 600 600

Con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;

  • nella colonna 10 la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione: (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

  • nella colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda; quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione.
    A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione: colonna 10 – colonna 9

La colonna 14, è riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d’imposta, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Determinazione del credito d’imposta indiretto

Nei righi da CE1 a CE3 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata (vedere la tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
  • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili e/o sono state realizzate le plusvalenze;
  • nella colonna 3, gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;
  • nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e/o alle partecipazioni cedute, resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito indiretto spettante, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto (determinato avendo riguardo al credito teoricamente fruibile e non a quello effettivamente spettante) al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo agli utili conseguiti e/o alle plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di residenza o localizzazione della società controllata estera che ha maturato gli utili;
  • nella colonna 9, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e maturati dalle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente assolta dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi;

  • nella colonna 10, la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione: (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

Si precisa che se tale rapporto assume un valore maggiore di 1 deve essere ricondotto ad 1;

  • nella colonna 11, l’importo delle imposte estere di colonna 4, ricondotto eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda; quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato e allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna 4 (imposte estere) ed il risultato della seguente operazione: colonna 10 – colonna 9
  • nella colonna 12, il credito d’imposta già utilizzato in periodi d’imposta precedenti dal cedente della partecipazione, ai sensi degli artt. 47, comma 4, del TUIR;
  • nella colonna 13, la differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 11 e quello di colonna 12;
  • nella colonna 14, riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di usufruire del credito d’imposta anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, la quota delle imposte, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi;
  • nella colonna 15, uno dei seguenti codici:

codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d’imposta indiretto;

codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR e credito d’imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione del solo credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

SEZIONE I-B

Con riferimento all’importo indicato in colonna 11 o in colonna 13, qualora compilata la colonna 15, dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o per ogni periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze (col. 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi per i quali non è compilata la colonna 15) e alla somma degli importi indicati nella colonna 13 (per i righi per i quali è compilata la colonna 15), di ciascun rigo della sezione I-A.

Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all’anno 2017 ed il terzo rigo all’anno 2018, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l’anno 2017 ed uno per l’anno 2018).

In particolare nei righi CE4 e CE5 va indicato:

  • nella colonna 1, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno) e/o in cui sono stati conseguiti gli utili maturati dalla società controllata e/o realizzate le plusvalenze (o sono stati conseguiti gli utili maturati dalle società controllate e/o realizzate le plusvalenze relative a partecipazioni in società controllate residenti o localizzate in differenti Stati nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno);
  • nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi della sez. I-A per i quali non è compilata la colonna 15) e nella colonna 13 (per i righi della sez. I-A per i quali è compilata la colonna 15) dei righi da CE1 a CE3 riferiti all’anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta relativa all’anno di colonna 1 di questo rigo diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni indicato in colonna 8 dei righi della sezione I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.

A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo. L’importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE23.

SEZIONE II – Credito d’imposta di cui al comma 6 dell’art. 165 del TUIR

La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d’imposta di cui all’art. 165 comma 6, del TUIR.

Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito prodotto all’estero. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al credito d’imposta indiretto.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:

  • reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d’imposta pagata all’estero;
  • reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
  • reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente le eccedenze d’imposta di cui al citato comma 6 relative ad entrambi i crediti (credito d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della sezione II-A.

SEZIONE II-A

Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi. In particolare nei righi da CE6 a CE8 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
  • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
  • nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi.
  • nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell’anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;
Esempio:
Imposta estera = 120
quota di imposta lorda = 100
Imposta netta = 70
credito spettante ai sensi del comma 1 = 70
importo da indicare nella colonna 6 100 – 70 = 30
  • nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

((col. 3 x col. 7)/ col. 5) – col. 4

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l’eccedenza negativa d’imposta nazionale corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

(col. 3 x col. 7) / col. 5

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto). Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l’eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

  • se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5. Su detta differenza va calcolata la maggiore imposta lorda che risulterebbe dovuta se il reddito estero non avesse concorso al reddito complessivo. L’importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in col. 8;
  • se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L’importo dell’eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

  • nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

col. 4  –    (col. 3 x col. 7) / col. 5

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l’eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l’eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall’importo dell’imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l’imposta pagata all’estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 17

Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma

  1. Tale circostanza può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l’eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell’eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d’imposta maturati nella presente dichiarazione. Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d’imposta ai sensi del comma 6 in precedenti dichiarazioni (presenza di un importo da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo. In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei righi da CE6 a CE8 va indicato:

  • nella colonna 10, l’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
  • nella colonna 11, l’eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall’eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest’ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.

Si precisa che l’importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.

  • nella colonna 12, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta nazionale indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
  • nella colonna 13, l’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 risultante dalla precedenti dichiarazioni;
  • nella colonna 14, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta estera indicata nella col. 13 con eccedenze di imposta nazionale;
  • nella colonna 15, l’eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata. Colonna 11 non compilata

Se l’importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15, preceduto dal segno meno; qualora l’eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l’eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l’eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale. Se l’importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

col. 8 – col. 12

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.

Colonna 11 compilata

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell’eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare come di seguito descritto.

Calcolare: Capienza = col. 8 – col. 11

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

  • la colonna 15 non va compilata;
  • riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
  • riportare l’importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l’eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12 o CE18);
  • infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

  • la colonna 15 non va compilata;
  • riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
  • infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:

Calcolare LimiteCredito = Capienza – col. 12 (l’importo della Capienza è quello come sopra determinato (col. 8 – col. 11))

Se LimiteCredito è minore di zero:

  • la colonna 15 non va compilata;
  • riportare nella colonna 17 l’ importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;
  • infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19);

Se LimiteCredito è uguale a zero:

  • la colonna 15 non va compilata;
  • nella colonna 17 non va riportato alcun importo;

Se LimiteCredito è maggiore di zero:

  • nella colonna 15 va riportato l’importo di LimiteCredito come sopra determinato;
  • nella colonna 17 non va riportato alcun importo;
  • nella colonna 16, l’eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza: col. 9 – col. 14

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

  • nella colonna 17, l’importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.

Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta indiretta

Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

In particolare, nei righi da CE6 a CE8 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata;
  • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili o sono state realizzate le plusvalenze;
  • nella colonna 3, gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;
  • nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. A differenza di quanto previsto nella sezione I, va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta indiretto. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta indiretto per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;
  • nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale che corrisponde al risultato della seguente operazione:

((col. 3 x col. 7) – col. 4) /col. 5

Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata;

  • nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera corrispondente al risultato della seguente operazione:

(col. 4 – (col. 3 x col. 7)) / col. 5

Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l’eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.

Colonne da 10 a 17

Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate secondo le istruzioni fornite relativamente alle medesime colonne nel paragrafo “Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”. Nella colonna 18 va indicato uno dei seguenti codici:

  • codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative al credito d’imposta indiretto;
  • codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative ad entrambi i crediti (credito d’imposta ex art. 165 del TUIR e credito d’imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione delle eccedenze relative al solo credito d’imposta ex art. 165 del TUIR, la presente colonna non va compilata.

Disposizioni comuni

Si precisa che, con riferimento al medesimo anno indicato nella colonna 2 dei righi della sezione II-A, la somma dell’importo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR, del credito d’imposta indiretto e delle eccedenze di imposta nazionale non può ec-cedere l’importo dell’imposta netta relativo al suddetto periodo d’imposta. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità sopra esposte dovrà essere ricondotta all’ammontare dell’imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito indiretto.

SEZIONE II-B

Tale sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A.

Le eccedenze di imposta determinate in tale sezione vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall’anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l’importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei righi da CE9 a CE10 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
  • nella colonna 2, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
  • nella colonna 3, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;

  • nella colonna 4, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l’eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6.

Sezione II-C

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l’esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l’eventuale determinazione dell’ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l’esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

In caso di esercizio dell’opzione per il regime c.d. “branch exemption ” di cui all’art. 168-ter del TUIR, il comma 7 di tale disposizione prevede, in tema di recapture, che dall’imposta dovuta si scomputino le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’art. 165, comma 6, del TUIR. A tal fine, occorre procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando distinti riquadri della presente sezione. Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti va barrata la casella di colonna 2 (“Art. 168-ter del TUIR”) dei righi CE11 e/o CE17 (per le modalità di compilazione della sezione II-C, in tale ipotesi, vedi il paragrafo “Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”).

Nel rigo CE11, colonna 1, va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE12 vanno riportate le eccedenze di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo CE11 e derivanti dal modello Redditi PF 2018 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione. In particolare:

  • nella colonna 1 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 2 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 2 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 3 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 3 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 4 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 4 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 5 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 5 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 6 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 6 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 7 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 7 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 8 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 8 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 9 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 9 del rigo CE12 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo CE11, colonna 1, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE13 vanno riportate le eccedenze di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11, colonna 1, e derivanti dal modello Redditi PF 2018 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta estera derivante dalla presente dichiarazione. In particolare:

  • nella colonna 1 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15, col. 2 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 2 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 3 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 3 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 4 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 4 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 5 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 5 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 6 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 6 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 7 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 7 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 8 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 8 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 9 della precedente dichiarazione;
  • nella colonna 9 del rigo CE13 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Si precisa che, qualora l’eccedenza di imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei righi CE12 e CE13, delle eccedenze della pre-cedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera. Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.

Rigo CE16 -Calcolo del credito

Nella colonna 1 del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12.

Nella colonna 2 del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE13.

Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l’importo indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d’imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella colonna 3 del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato. Nella colonna 4 del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16. Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d’imposta nazionale ed estera da riportare nei righi CE14 e CE15.

Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo

CE16; si precisa inoltre, che:

  • il credito d’imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d’imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
  • le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

Rigo CE14

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l’importo indicato nel rigo CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne dei righi CE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE12 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d’imposta nazionale). Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l’importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l’importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 4 e l’importo del RIPORTO A3 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 5 e l’importo del RIPORTO A4 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 6 e l’importo del RIPORTO A5 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 7 e l’importo del RIPORTO A6 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 8 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 8 e l’importo del RIPORTO A7 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 9 e l’importo del RIPORTO A8 come sopra determinato; se il risultato
  • positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 9 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.

Rigo CE15

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l’importo nel rigo CE16, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne dei righi CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE13. Se il risultato è negativo o pari a zero il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l’importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l’importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 4 e l’importo del RIPORTO B3 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 5 e l’importo del RIPORTO B4 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 6 e l’importo del RIPORTO B5 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 7 e l’importo del RIPORTO B6 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B7), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 8 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 8 e l’importo del RIPORTO B7 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE15.
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 9 e l’importo del RIPORTO B8 come sopra determinato; se il risultato positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 9 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata.

Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle ec-cedenze di imposta, occorre tener conto anche dell’ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nel-l’esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16).

Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

  • calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = 100 – 150 = –50; trattandosi di un valore negativo, RIPORTO A1 = 50;
  • CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0;
  • CE14, col. 3 calcolare (CE12, col. 3 – RIPORTO A2) = 0 – 0 = 0 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A3 = 0
  • CE14, col. 4, essendo il CE12, col. 4 negativo, la colonna 4 del rigo CE14 non va compilata; in questo caso RIPORTO A4 è pari a RI-PORTO A3;
  • CE14, col. 5, calcolare (CE12, col. 5 – RIPORTO A4) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A5 = 0;
  • CE14, col. 6 calcolare (CE12, col. 6 – RIPORTO A5) = 30 – 0 = 30 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A6 = 0;
  • CE14, col. 7 calcolare (CE12, col. 7 – RIPORTO A6) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A7 = 0;
  • CE14, col. 8 calcolare (CE12, col. 8 – RIPORTO A7) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A8 = 0;
  • CE14, col. 9 essendo il CE12, col. 9 non compilato, la colonna 9 del rigo CE14 non va compilata;
  • CE15, col. 9 calcolare (CE13, col. 9 – CE16, col. 3) = 70 – 70 = 0 (residuo d’imposta estera);

La casella “Casi particolari” va barrata nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d’imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. L’ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite da società trasparente ai sensi dell’art. 116 del TUIR, relativamente a redditi prodotti in periodi d’imposta anteriori all’opzione per il regime della trasparenza. Conseguentemente l’ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei righi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.

Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13), la casella “Casi particolari” non va barrata.

Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22.

Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”

In tale situazione, il contribuente deve:

  • procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionale ed estera separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri. Dette eccedenze di imposta estera devono essere riportate nel rigo CE13, distintamente per periodo di formazione;
  • riportare nella colonna 2 del rigo CE16 la somma delle eccedenze indicate nel rigo CE13 (senza compilare la colonna 1 del medesimo rigo CE16);
  • riportare nella colonna 5 del rigo CE16 la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di recapture;
  • riportare nella colonna 3 del rigo CE16 il minore importo tra quello di colonna 2 e quello di colonna 5 del medesimo rigo;

Per la compilazione del rigo CE15 si rinvia alle istruzioni del precedente paragrafo “RIGO CE15”.

Le istruzioni fornite per i righi CE13, CE15 e CE16 valgono anche per i righi da CE19, CE21 e CE22.

Nel caso in cui l’opzione sia stata già esercitata con effetto dal periodo d’imposta precedente, nel rigo CE13 vanno riportate le eccedenze residue di imposta estera risultanti dal rigo CE15 del modello REDDITI PF 2018.

SEZIONE III

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell’art. 165 nonché dell’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d’imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell’eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A.

Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.

Nel rigo CE23, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR e dell’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.

Nel rigo CE24, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.

Nel rigo CE25, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.

Nel rigo CE26, va indicato il risultato della seguente operazione:

CE23 + CE24 – CE25

L’importo così determinato va riportato nel rigo RN29, colonna 2, del quadro RN.

Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019 – QUADRO FC – Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

L’art. 167, comma 1, del TUIR, reca la disciplina  cosiddetta CFC (controlled foreign companies), volta a contrastare la dislocazione, da parte di soggetti residenti in Italia, di imprese controllate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ( laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia), diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Tale disciplina si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

Le disposizioni del comma 1 dell’art.167, che prevede l’imputazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, non si applicano se il soggetto residente dimostra alternativamente la sussistenza di una delle condizioni indicate, rispettivamente, nelle lettere a) o b) del comma 5 dell’art. 167. A tal fine il contribuente può interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) della legge n. 212 del 2000.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.

La disciplina in esame si applica, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR, anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
  2. hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Con il Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.

Il comma 8-ter ha, tuttavia, previsto che le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. A tal fine il contribuente può interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 212 del 2000.

Le imprese che, per effetto dell’art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, devono applicare le disposizioni dell’art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168 ter)e compilare il presente quadro per la determinazione del reddito delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis dell’art. 167, ove non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167.

Qualora l’impresa abbia nello Stato estero più siti produttivi e ognuno di essi configuri una stabile organizzazione in applicazione del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, ciascun sito produttivo che integra i presupposti di applicazione dell’art. 167 del TUIR, in assenza delle esimenti ivi previste, e considerato una singola stabile organizzazione. In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, di cui soltanto alcuni integrano le condizioni applicative dell’art. 167 del TUIR, quelli che non le integrano o che, pure integrandole, dimostrano le esimenti si assumono come un’unica stabile organizzazione. La dimostrazione delle circostanze esimenti di cui ai commi 5 e 8-ter dell’art. 167 del TUIR e data separatamente per ciascuna branch a cui si applica la disciplina CFC, anche nell’ipotesi di cui al punto precedente in cui si configurano più stabili organizzazioni nel medesimo Stato estero.

Il quadro FC  va compilato, ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell’art. 167 del TUIR.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello.

Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del decreto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto n. 429 del 2001, in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d’impresa, i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo, concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente e debbono pertanto essere dichiarati dal controllante secondo le istruzioni generali fornite nel modello di dichiarazione cui si riferiscono.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente quadro si compone di sette sezioni:

  • la sezione I, riservata all’indicazione dei dati identificativi della CFC o della stabile organizzazione;
  • la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC o della stabile organizzazione;
  • la sezione II-B, riservata alle perdite d’impresa non compensate dalla CFC o della stabile organizzazione;
  • la sezione II-C, riservata alle perdite virtuali domestiche;
  • la sezione III, riservata alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo;
  • la sezione IV, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all’estero a titolo definitivo dalla CFC;
  • la sezione V, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
  • la sezione VI, riservata alle attestazioni richieste dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001.

SEZIONE I – Dati identificativi del soggetto non residente o della stabile organizzazione

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controllato, nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché i dati identificativi della stabile organizzazione.

La casella denominata “Art. 167, comma 8-bis”, deve essere compilata qualora la CFC sia localizzata in Stati o territori diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 167 del TUIR, indicando uno dei seguenti codici:

  • “1”, se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR;
  • “2”, se, pur non ricorrendo la condizione di cui alla lett. a) del citato comma 8-bis, il contribuente intenda compilare la sezione II-C per indicare le perdite virtuali domestiche (in tal caso, oltre alla sezione II-C, va compilata anche la sezione I e non vanno compilate le altre sezioni).

La casella denominata “Art. 168-ter, comma 4” deve essere barrata qualora per le stabili organizzazioni all’estero non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167 del TUIR (nei casi in cui l’impresa residente nel territorio dello Stato abbia optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all’estero).

Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell’art. 167 del TUIR sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, il soggetto residente controllante deve segnalare nel presente quadro FC la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 o al comma 8-bis dell’art. 167. A tal fine deve essere compilata la casella denominata “art. 167, comma 8-quater”, indicando uno dei seguenti codici:

  • “1”, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
  • “2”, -in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disappli-cazione della disciplina CFC.

Inoltre, deve essere compilata anche la casella “Esimente” indicando uno dei seguenti codici:

  • “1”, nel caso di cui al comma 5, lettera a), art. 167 del TUIR;
  • “2”, nel caso di cui al comma 5, lettera b), art. 167 del TUIR.

Quest’ultima casella non va compilata nel caso in cui sia compilata la casella “Art. 167, comma 8-bis”.

Nelle predette ipotesi il contribuente deve compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC 2 (o FC 3) per indicare l’utile o la perdita dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata, in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata. Si ricorda che nel caso di cui al comma 8-bis dell’art. 167 l’obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis.

Nel rigo FC1, con riferimento al menzionato soggetto estero, devono essere indicati:

  • nel campo 1, la denominazione;
  • nel campo 2, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa;
  • nel campo 3, la data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione;
  • nel campo 4, l’indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città) o della stabile organizzazione del soggetto residente nell’ipotesi di cui all’art. 168-ter, comma 4, del TUIR, qualora non ricorrono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167 del TUIR. Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività tramite una stabile organizzazione. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
  • nel campo 5, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice – Fascicolo 1);
  • nel campo 6, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero attraverso una stabile organizzazione, indicare l’in-dirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
  • nel campo 7, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice – Fascicolo 1).
  • Nel campo 8, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
  •  se il soggetto controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della CFC;
  • se il soggetto controllante dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della CFC;
  • se il soggetto controllante esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici “1” e “2”, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, così come individuati dall’art. 5, comma 5, del TUIR.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta del soggetto residente controllante.

Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

  •  se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
  •  se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
  • se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
  • se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
  • se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, del TUIR (dell’art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001).
  • – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.

Nel campo 11, nell’ipotesi di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, deve essere indicato il numero progressivo che individua la stabile organizzazione; il numero progressivo attribuito deve essere mantenuto anche nelle dichiarazioni successive.

In caso di cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, che comporta la cessazione del regime di cui all’art. 167 del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017), nel campo 12 va indicato il codice fiscale del soggetto avente causa nell’ipotesi di trasferimento della stabile organizzazione.

SEZIONE II-A – Determinazione del reddito della CFC o della stabile organizzazione

Il reddito è determinato in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’ articolo 86, comma 4, del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell’art. 84 del TUIR. I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali dell’impresa estera controllata o della stabile organizzazione, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, dovrà essere tenuto a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all’esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all’art.167 del TUIR, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della Sezione VI del presente quadro, a seconda del tipo di attestazione predisposta. Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E). In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all’attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di gestione  da indicare nel rigo FC2 o FC3 del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall’apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio), oppure risultante dall’apposito rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche – le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L’eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello Redditi 2018 – Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all’art. 167 del TUIR. Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:

  • nel rigo FC20, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l’altro, dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF31 del quadro RF del modello Redditi SC;
  • nel rigo FC31, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l’altro, dalle variazioni in diminuzione di cui al rigo RF55 del quadro RF del modello Redditi SC.

In questo rigo va indicato, con il codice 98, l’importo dell’agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica), di cui all’art. 1 del decreto legge n. 201 del 2011, eventualmente spettante (circolare n. 35/E del 4 agosto 2016);

Determinazione del reddito o della perdita

  • nel rigo FC33, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell’ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al rigo FC34, va riportato nel rigo FC35.

Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza essere preceduta dal segno meno;

  • nel rigo FC36 va indicato:

– in colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quelle virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR) e per l’intero importo che trova capienza nella differenza, se positiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del rigo FC53;

– in colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quelle virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR) e per l’intero importo che trova capienza nella differenza, se positiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del rigo FC53;

– in colonna 3, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2. Si precisa che detta somma non può eccedere la differenza, se positiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del rigo FC53;

  • nel rigo FC37, la differenza tra l’importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36, colonna 3;
  • nel rigo FC39, le imposte pagate all’estero dalla CFC o dalla stabile organizzazione sul reddito di esercizio. Nel presente rigo va indicato anche l’eventuale credito d’imposta c.d. indiretto (art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015) riconosciuto alla CFC (cfr. ri-soluzione n. 108/E del 24 novembre 2016).

SEZIONE II-B – Perdite non compensate

Nel rigo FC40, colonna 2, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1.

Nel rigo FC41, colonna 2, vanno indicate le perdite fiscali utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1.

SEZIONE II-C – Perdite virtuali domestiche

La presente sezione va compilata ai fini del riporto delle perdite virtuali domestiche maturate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009 ovvero dal periodo d’imposta in cui si acquista il controllo in soggetti localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qualora successivo.

Le perdite memorizzate nella presente sezione possono essere utilizzate a scomputo dei redditi “virtuali” dei periodi d’imposta successivi, sempre ai fini del calcolo del “tax rate” domestico (in tal caso, va comunque compilato il quadro FC al solo fine di evidenziare nella presente sezione le perdite virtuali che residuano a seguito dello scomputo), ovvero, per la parte non utilizzata ai predetti fini, a scomputo dei redditi da imputare per trasparenza ai sensi del citato art. 167, realizzati nei periodi d’imposta in cui ricorrano entrambe le condizioni previste dal comma 8-bis.

Pertanto, nel rigo FC42 e nel rigo FC43 vanno indicate le perdite virtuali domestiche (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.4) nel periodo d’imposta in cui le stesse emergono nonché quelle che residuano dopo l’utilizzo in sede di calcolo del “tax rate” virtuale domestico ovvero dopo la compensazione effettuata nel rigo FC36; in particolare, nel rigo FC42, colonna 2, vanno indicate le perdite virtuali domestiche utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1 e nel rigo FC43, colonna 2, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1.

SEZIONE III – Prospetto e per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponi-bile minimo dei soggetti considerati di comodo

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alla presente Sezione, si fa rinvio, per quanto compatibili, alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RS del Modello Redditi 2019 – Società di capitali.

SEZIONE IV – Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:

  • in colonna 1, il codice fiscale;
  • in colonna 2, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.

Si riportano di seguito alcuni esempi:

– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;

– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società residente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato: indicare il 15 per cento;

– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;

– partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;

  • in colonna 3, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2, al rigo FC37, o al maggior valore tra il reddito indicato al rigo FC37 ed il reddito minimo di cui al rigo FC53;
  • in colonna 4, la quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall’imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, il coefficiente di colonna 2 all’imposta di rigo FC39.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’imposta pagata all’estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. Redditi 2019 SC o del Mod. Redditi SP o del Mod. Redditi ENC o del Mod. Redditi PF.

SEZIONE V – Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell’ammontare deducibile degli interessi passivi, l’art. 96 del Tuir.

Ai sensi dell’art. 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). L’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nel precedente periodo d’imposta, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 del Tuir, sono deducibili nel presente periodo d’imposta, se e nei limiti in cui l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. Per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

A tal fine nel rigo FC71 va indicato:

  • in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi di periodo;
  • in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta;
  • in colonna 3, l’importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;
  • in colonna 4, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quello indicato nella colonna 3, corrispondente al-l’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili; l’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui a colonna 3, può essere dedotto nel presente periodo d’imposta indicando l’ammontare nel rigo FC31;
  • in colonna 5, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l’importo della colonna 3.

Nel rigo FC72 va indicato in colonna 1 l’importo corrispondente all’eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo FC73 del modello Redditi 2018 e in colonna 2 l’importo corrispondente al ROL del presente periodo d’imposta.

Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 2. In colonna 3 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pregresso (colonna 1) che di periodo (colonna 2). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigo FC71, riportare il minore tra l’importo indicato nella predetta colonna 5 e la somma dell’importo di colonna 1 e del 30 per cento di colonna 2 del presente rigo, che, per il presente periodo d’imposta costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite del 30 per cento del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l’ammontare nel rigo FC31.

Nel rigo FC73 va indicato l’ammontare relativo al ROL eccedente l’importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra la somma dell’importo indicato in colonna 1 e il 30 per cento dell’importo di colonna 2 del rigo FC72 e l’importo di colonna 5 del rigo FC71. Si precisa che il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d’imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Nel rigo FC74 va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo FC71 e in colonna 3 del rigo FC72. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nel presente rigo, e l’importo indicato in colonna 2 del rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).

SEZIONE VI –- Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La presente sezione va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente (cosiddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (casella 2).

Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019 – QUADRO RM – Sez. V Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

Nella Sezione V del Quadro RM vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I),.

Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione), derivanti da partecipazioni non qualificate,  non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Dal 1 gennaio 2018, anche gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro RL, Sezione I.

Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura qualificata e non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro RL.

Nella Sezione V vanno indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.
In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d’imposta.
Per effetto delle disposizioni dell’art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria.

Inoltre, nel rigo RM12 vanno indicati i proventi di cui al comma 1 dell’art. 26 -quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 percepiti, senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale; in tal caso, tali proventi sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta.

In questa Sezione vanno  indicati anche i proventi di cui alla lett. g) dell’art. 44, comma 1, del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni ai quali non sia stata applicata la ritenuta di cui all’art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e i proventi di cui allo stesso articolo. Per effetto di quanto previsto dall’art. 45, comma 1, terzo periodo, del TUIR detti proventi sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.

Ciò premesso, nel rigo RM12, indicare:

  • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in APPENDICE alla voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”; nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, indicare il codice L “proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta”;
  • nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella “Elenco Paesi e Territori esteri”). Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna;
  • nella colonna 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
  • nella colonna 4, l’aliquota applicabile;
  • nella colonna 5, l’imposta dovuta.
  • Nella colonna 6, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15). In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero.
  • La colonna 7 va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973.

Nel rigo RM13, con riferimento ai redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:

  • nella colonna 1, l’ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
  • nella colonna 2, l’imposta dovuta.

Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019 – QUADRO RM – SEZIONE VIII – Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazione in imprese estere (art. 167 del TUIR)

La sezione VIII del Quadro RM deve essere compilata:

a) dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in stati o territori con regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4 del TUIR (c.d. controlled foreign companies o cfc) diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio d’informazioni, o localizzato in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167, di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della cfc nel predetto quadro FC del presente modello REDDITI 2019

b) nel caso di cui all’art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l’opzione di cui al comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio d’informazioni, o localizzata in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167. In tal caso il reddito della predetta stabile organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente sezione (nel prosieguo delle presenti istruzioni con il termine “CFC” si fa riferimento anche alle stabili organizzazioni di cui al presente punto).

c) dai soci o associati di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR, ai quali sia stato imputato il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;

d) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 116 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili.

I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazioni, devono essere utilizzati più quadri RM, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella “Mod. N.” posta in alto a destra di ogni quadro.

Pertanto, nel rigo RM17, deve essere indicato:

  • in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR nel quadro FC. Qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che ha dichiarato il reddito della società non residente ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale. Con riferimento al reddito della stabile organizzazione, la presente colonna va compilata esclusivamente nelle ipotesi sub b) e c), riportando il codice fiscale del soggetto trasparente cui il dichiarante partecipa in qualità di socio e nella colonna 2 la quota di reddito imputata dal soggetto trasparente per la parte proporzionale alla partecipazione agli utili;
  • in colonna 2:

– nell’ipotesi a), il reddito dichiarato nella sezione II-A del quadro FC del FASCICOLO 3 del presente modello, in proporzione alla propria partecipazione nel soggetto estero partecipato ;

– nell’ipotesi b), il reddito imputato dal soggetto di cui all’art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;

– nell’ipotesi c), il reddito imputato dalla società trasparente di cui all’art. 116 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio per, la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;

  • in colonna 3, l’aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l’importo indicato nel rigo RN5 e quello di cui al rigo RN4 e comunque non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società;
  • in colonna 4, l’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota di colonna 3 al reddito di colonna 2;
  • in colonna 5, l’imposta pagata all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente sul reddito indicato in colonna 2 fino a concorrenza dell’importo di colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante;
  • in colonna 6, l’imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l’importo di colonna 4 e quello di colonna 5.
  • la colonna 7 deve essere barrata nei casi in cui il reddito di colonna 2 sia stato prodotto da una stabile organizzazione all’estero (art. 168-ter del TUIR).

Nel rigo RM18 deve essere indicato:

  • in colonna 1, il valore di colonna 6 del rigo RM17 nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più di un soggetto estero, per i quali si rende necessario l’utilizzo di più moduli, deve essere indicata la somma degli importi indicati nella colonna 6 del rigo RM17 di tutti i moduli compilati;
  • in colonna 2, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l’utilizzo in compensazione (rigo RX7);
  • in colonna 3, l’importo dell’eccedenza di cui a colonna 2 e colonna 4 (credito d’imposta previsto dall’art. 2, comma 6, della legge Finanziaria 2010), utilizzato in compensazione ai sensi del D.L. n. 241 del 1997;
  • in colonna 4, l’importo degli acconti versati con mod. F24 (per il calcolo degli acconti vedi appendice alla voce “acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate”);
  • in colonna 5, l’importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l’importo a credito in colonna 6 (senza farlo precedere dal segno “–”) e riportare lo stesso nel rigo RX15, del quadro RX, della presente dichiarazione.

I versamenti delle imposte relative ai redditi della presente sezione devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell’imposta (IRPEF) dovuta a saldo, è stato istituito il codice tributo 4722 e per quello relativo al primo acconto, il codice tributo 4723.

Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019 – QUADRO RW – Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE

QUADRO RW – Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

Vedi Circolare N. 38/E del 2013Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria.

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta;
questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.

Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

L’obbligo di monitoraggio non sussiste, inoltre per:

a) le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
b) i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero.
Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta. Qualora il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione de i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.

Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.
Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW,  salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società.

L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In merito alla figura del titolare effettivo si esprime dettagliatamente la Circolare N. 38/E del 2013– 1.1.1 La figura del titolare effettivo.

In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenuti per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.

Inoltre, sono tenute all’obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano “titolari effettivi” secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera pp), e dall’art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni(Decreto Legislativo 231/2007, art. 1, comma 2, lettera pp) (1), e dall’art. 20 (2), come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90). In merito alla figura del titolare effettivo si esprime dettagliatamente la Circolare N. 38/E del 20131.1.1 La figura del titolare effettivo.

Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all’estero o attività estere di natura finanziaria, è tenuto ad indicarne il valore nel quadro RW, nonché la quota di possesso espressa in percentuale.

In caso di partecipazione in società di capitali che detengono partecipazioni in società residenti in un Paese collaborativo, il contribuente che riveste lo status di “titolare effettivo” come definito dalla normativa antiriciclaggio deve indicare nel presente quadro il valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società estera.

In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal modo, seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti“controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”.

Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero.

Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest’ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.

Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel presente quadro indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di “titolare effettivo”.

Se il contribuente è “titolare effettivo” di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri,indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti.

L’obbligo di compilazione del quadro RW riguarda, quindi,  non solo il soggetto che detiene direttamente gli investimenti o le attività estere, ma anche il c.d. “titolare effettivo” di tali assets, detenuti per il tramite di un “veicolo operativo ” (società, trust, fondazioni, ecc.).

Per titolare effettivo di una società, secondo quanto chiarito dalla C.M. 38/E/2013, che richiama e adegua la disciplina antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007, art. 1, comma 2, lettera pp) (1), e dall’art. 20 (2), come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90) a quella del monitoraggio fiscale, deve intendersi colui che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società quotata; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso dei trust e istituti similari deve considerarsi titolare effettivo il beneficiario del 25% o più del patrimonio.

Diretta conseguenza della qualità di titolare effettivo è l’approccio “look through” secondo cui il contribuente deve monitorare il valore dei beni sottostanti detenuti per il tramite del “veicolo operativo ” e non la semplice partecipazione nello stesso. Tale approccio, come chiarito dalla C.M. 38/E/2013, trova applicazione con riguardo alle partecipazioni in società quando queste ultime sono residenti in Stati “non collaborativi” (non inclusi nella “white list” di cui all’art.1 del  D.M. 4.9.1996 o con cui sono in vigore accordi finalizzati all’effettivo scambio di informazioni, come ad esempio, un tax information exchange agreement – TIEA) mentre con riguardo ad altre entità giuridiche si applica sempre, a prescindere dal Paese di residenza degli stessi.

Ci si chiede, con riferimento ai titolari effettivi di società, quali debbano essere le  modalità di valorizzazione dei beni detenuti dalla società:

  • se si debba seguire il criterio contabile, riportando il valore desumibile dal bilancio,;
  • o se debba farsi riferimento ai criteri generali in materia di RW e, quindi, alle regole di valorizzazione secondo i criteri IVIE per le attività patrimoniali e IVAFE per quelle finanziarie.

Una soluzione potrebbe essere, per evitare conseguenze sul piano sanzionatorio, quella di dichiarare, ai fini del monitoraggio nel Quadro RW,  il maggiore dei valori, (fra quello contabile desumibile dal bilancio e quello derivante dall’applicazione delle regole di valorizzazione secondo i criteri IVIE ed IVAFE).

GLI INVESTIMENTI

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
A titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché identità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”.

Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero.

LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, devono essere indicate:

• attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti:
• le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
• contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
• contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi detenuti all’estero;
• diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
• forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
• le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
• le attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti,sia in cassette di sicurezza;
• le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”;
• le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti; i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine,mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili.
Si precisa che le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza.

MODALITÀ DICHIARATIVE

Il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE.

Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione dell’IVIE ovvero dell’IVAFE, ponendo particolare attenzione alla barratura della colonna 20.

Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio il caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2018).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2018, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2018, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2018 debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730).

Gli obblighi d’indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (art. 7 quater, comma 23, del decreto legge n.193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

Ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.

VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE,  anche se non dovuta.
Pertanto, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).

Per l’individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE.

Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione.

Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.” e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziarie patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.

Il prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta all’amministrazione finanziaria.

In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.

In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta.

Per le attività finanziarie si precisa che l’importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.

COMPILAZIONE DEL QUADRO

Nei righi da RW1 a RW5, indicare:

• nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
1 proprietà
2 usufrutto
3 nuda proprietà
4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
• la colonna 2 deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
• nella colonna 3 il codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE
• nella colonna 4, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”;
• nella colonna 5, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero;
• nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
1 valore di mercato;
2 valore nominale;
3 valore di rimborso;
4 costo d’acquisto;
5 valore catastale;
6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
• nella colonna 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
• nella colonna 8, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedi istruzioni di colonna 11);
• nella colonna 9, l’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
nella colonna 10, indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (il campo è da compilare solo nel
caso in cui sia dovuta l’IVAFE);

• nella colonna 11, riportare l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
I. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l’aliquota dello 0,20 per cento per i prodotti finanziari diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;
II. in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.
ESEMPIO: due conti correnti presso lo stesso intermediario Conto A possesso 100% 365 giorni valore medio 1.000 euro Conto B possesso 50% 365 giorni valore medio 7.000 euro Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = 4.500 euro
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta.
In ogni caso il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15.000 euro.
Conto A possesso 50% 365 giorni valore medio 5.000 euro
Conto B possesso 100% 365 giorni valore medio 3.000 euro
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è dovuta la relativa imposta.
In questo caso vanno compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è “5.500”, mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato “17” dato da ((34,20 * 50% *(365/365)) e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro dato da ((34,20* 100%*(365/365));

• nella colonna 12, indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE);
• nella colonna 13, riportare l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
I. l’aliquota dello 0,76 per cento;II. l’aliquota dello 0,40 per cento per l’immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19) solo per le unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dal 1°gennaio 2016, infatti, l’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 16 legge n. 208 del 2015) che non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
• nella colonna 14, riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovutaindicata in colonna 11 o 13;
• nella colonna 15, indicare l’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 11) e il credito d’imposta spettante (colonna 14);
• nella colonna 16, riportare, la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivila detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
• nella colonna 17, indicare l’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 13) e il credito d’imposta spettante (colonna14) e la detrazione (colonna 16);
• nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:
1 Compilazione quadro RL;
2 Compilazione quadro RM;
3 Compilazione quadro RT;
4 Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
5 Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;

• nella colonna 19, indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;
• nella colonna 20, barrare la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE;
• nella colonna 21 inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);
• nelle colonne 22 e 23 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 24, barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.

Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo RW6 e/o RW7 del primo modulo indicando in ciascunodi essi il totale di tutti i righi compilati.

Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per l’anno 2018. In particolare indicare: in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15 dei righi compilati nella presente
sezione; in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. REDDITI PF 2018; in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando
il modello F24; in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati per l’anno 2018 con il modello F24.Per determinare l’IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso l’imposta sul valore dell’IVAFE va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4043, con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna non supera 12 euro. Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’imposta dovuta ed eventualmente da versare per l’anno 2018.

In particolare indicare:
in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 17 se le attività sono soggette all’IVIE dei righi compilati nella presente sezione.
in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti
all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. REDDITI PF 2018;
in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVIE versati per l’anno 2018 con il modello F24;Per determinare l’IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4 Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna non supera 12 euro. Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

(1) pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e’ istaurato, la prestazione professionale e’ resa o l’operazione e’ eseguita

(2) Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarita’ effettiva
di clienti diversi dalle persone fisiche)
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e’ attribuibile la proprieta’ diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa’ di capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta’ diretta la titolarita’ di
una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del
cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta’ indiretta la titolarita’
di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del
capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa’
controllate, societa’ fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non
consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le
persone fisiche cui e’ attribuibile la proprieta’ diretta o indiretta
dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le
persone fisiche cui, in ultima istanza, e’ attribuibile il controllo
del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in
assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che
consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi
non consenta di individuare univocamente uno o piu’ titolari
effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le
persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione
della societa’.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche
effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.

Ai sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attivita’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

Nel caso di asset detenuti in paradisi fiscali opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia; pertanto oltre a prevedere tali sanzioni, l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009 (1)).

In tal caso, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter art. 12 D.L. n. 78/2009, sono raddoppiate le sanzioni ed i termini di accertamento.

(12. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.

 

Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019 – Quadro RL – SEZIONE I -A – Redditi di capitale

 

La prima sezione del quadro RL deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2018, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali non costituiscono redditi di capitale, e quindi non devono essere indicati in questo quadro.

L’ art.1, commi da 1003 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale provenienti dalle partecipazioni di natura qualificata, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. c) del TUIR, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo la tassazione nella misura del 26%.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018 gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.

In deroga a quanto descritto nel capoverso precedente alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della citata legge). Quindi i predetti utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.

Si precisa che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:

  • la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
  • tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all’art. 47, comma 5, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).

Nella sezione, devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata relativi a società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società.
In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta applicata su tali redditi è a titolo d’acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d’imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.

Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.

Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 derivanti da partecipazioni di natura qualificata, in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata e i proventi equiparati derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società non concorrono alla formazione del reddito imponibile e la ritenuta applicata è a titolo d’imposta, qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.

Nel rigo RL1, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita certificazione. Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, o dai contratti di cointeressenza, il cui apporto sia costituito da capitale o da capitale e da opere e servizi nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. In particolare indicare:

  • nella colonna 1:
    • il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall’art. 3, comma 1, a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147). Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all’art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM;
    • il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM;
    • il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, b), del TUIR, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 5, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 6, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5 del TUIR, prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 7, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • il codice 8, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • il codice 9, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
    • il codice 10, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
    • il codice 11, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art, 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • nella colonna 2:
    • il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4 o 7;
    • il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5 o 6 o 8;
    • il 58,14% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 9 o 10 o 11;
    • il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.
  • nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabile dal punto 41 della certificazione.

Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 3 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel rigo RL2, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2018 al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto. In particolare indicare:

  • nella colonna 1:
    • il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
    • il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.);
    • il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
    • il codice 4 in caso di proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli il cui gestore sia assoggettato a forme di vigilanza nei Paesi esteri nel quale è istituito, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Va utilizzato il codice 4 anche in caso di proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero istituiti in paesi diversi da quelli appena citati;
    • il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
    • il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
    • il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del
    • il codice 8 in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44) imputati per trasparenza ai partecipanti ai sensi dell’art. 32, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, e dalla partecipazione a società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora i partecipanti possiedano quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo.

Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. I redditi conseguiti dal fondo o della società sono imputati al partecipante in proporzione alla quota di partecipazione da questi detenuta e concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti redditi sono determinati escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli oneri da valutazione. L’eventuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, la colonna 2 non deve essere compilata.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel quadro RM (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);

  • nella colonna 2 l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
  • nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN33 , colonna 4, del quadro RN.

Art. 5 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche alle disposizioni del TUIR riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 5

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e
plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si
considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al
possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167,
in società’ residenti all’estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso
in cui gli stessi utili siano gia’ stati imputati al socio ai sensi
del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo
47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della
lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di
cui ai periodi precedenti, e’ riconosciuto al soggetto controllante,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio
dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione
delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili
maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta,
l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente e’
computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui
al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui
all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati
con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.»;

b) dopo l’articolo 47 e’ inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati).

1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti
all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico
europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non
localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi
dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o
localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al
comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera
a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50
per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si
tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili
strutturalmente alla generalità’ dei soggetti svolgenti analoga
attività’ dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino
fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche
soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo
direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni
della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di
sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui il regime
speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività’ economica
complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività’ ricompresa
nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente,
in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività’ svolte
dal citato soggetto.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo
unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al
comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello
Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di
un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
al comma 1, può’ dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un’attività’ economica
effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e
locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente puo’ interpellare
l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

c) all’articolo 68, comma 4:

1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché’ le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalità’ del comma 3 dello stesso
articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera
b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare»;

2) nel secondo periodo le parole «di cui alla citata lettera
c-bis) del comma 1, dell’articolo 67,» sono soppresse;

3) il quarto periodo e’ sostituito dai seguenti:
«Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione
indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti
nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di
controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi
del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.»;

d) all’articolo 68, comma 4-bis, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente:
«Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;

e) all’articolo 86, comma 4-bis, il primo periodo e’ sostituito
dal seguente:
«Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di
cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente
controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165
in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei
limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze.»;

f) all’articolo 87:
1) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la
predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione
indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al
realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel
territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo
ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del
medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di
altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato,»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più’ di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e’

sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i
cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del
precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i
soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo
167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al
comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.»;

g) all’articolo 89, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili
provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo
47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato,
anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo
articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla
formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50
per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis,
comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera
a), del medesimo articolo; in tal caso, e’ riconosciuto al soggetto
controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti
percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo
165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili
conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito
d’imposta di cui al periodo precedente e’ computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto
il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma
2 dell’articolo 167, in società’ residenti all’estero che conseguono
utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati
in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali
utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin
dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione
indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non
abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del
medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo
8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro
intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo
109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;

h) all’articolo 168-ter:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.»;

2) al comma 4, le parole «delle esimenti richiamate» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’esimente richiamata»;

3) al comma 5 le parole «sono state disapplicate» sono
sostituite dalle seguenti: «risulti integrato il requisito del comma
1 dell’articolo 47-bis e non si siano rese applicabili».

2. All’articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo della lettera
b) e’ sostituito dal seguente: «sull’intero importo delle
remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi
dell’articolo 65, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico,
salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito
dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis
dello stesso testo unico, che e’ rispettata, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, la condizione di cui alla lettera b)
del comma 2 del medesimo articolo 47-bis.».

3. All’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, le parole: «esteri localizzati in Stati o territori
inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1».

4. All’articolo 1, comma 1007, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «società’ residenti o localizzate» sono sostituite
dalle seguenti: «imprese o enti residenti o localizzati» e le parole
«167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «47-bis, comma 1».

5. All’articolo 1, comma 143, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «il riferimento si intende agli Stati o territori
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 167, comma 4, del
citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero agli Stati
o territori individuati in base ai criteri di cui al medesimo
articolo 167, comma 4, il riferimento si intende agli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico».

Art. 3 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche all’articolo 166-bis TUIR – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 3

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche all’articolo 166-bis del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 166-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 166-bis (Valori fiscali in ingresso) 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle seguenti ipotesi:
a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce
nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce
attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel
territorio dello Stato un complesso aziendale;
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato
che possiede una stabile organizzazione situata all’estero con
riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle
perdite di cui all’articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale
attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita
un’impresa commerciale e’ oggetto di incorporazione da parte di un
soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua
una scissione a favore di uno o più’ beneficiari residenti nel
territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile
organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a
favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi
a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si
intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti
dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività’, in
condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si
considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attività’ e le passività’
facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la
propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti
parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla
stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato
se:
a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del
trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno
Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato incluso
nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che
consentono un adeguato scambio di informazioni;
b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione
di cui alla lettera d) del comma 1 e’ uno di quelli previsti dalla
lettera a);
e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria
residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di
azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del
valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo 110, comma 7.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le
condizioni di cui al comma 3, le attività’ e le passività’ facenti
parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria
residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte
del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto
scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli
attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla
stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata
in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato,
quale determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività’
e delle passività’ e’ assunto, per le prime, in misura pari al minore
tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di
mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in
misura pari al maggiore tra questi.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
stabilite le modalità’ di segnalazione dei valori delle attività’ e
delle passività’ di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o
incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.».

Art. 2 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche all’articolo 166 TUIR – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 2

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche all’articolo 166 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 166 (Imposizione in uscita)

1.Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che
esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle
seguenti ipotesi:
a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale;
b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e
trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata
all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli
utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter;
c) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile
organizzazione situata all’estero;
d) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono
attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione
alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata
all’estero;
e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono
stati oggetto di incorporazione da parte di una società’ fiscalmente
non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più’ beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il
conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa
situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente
all’estero.
2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di
attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione
si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti
dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata
e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività’, in
condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni
svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attività’ si
considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal
patrimonio di tale stabile organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti
redditi:
a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attività’ e passività’ del soggetto che
trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel
patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel
territorio dello Stato;
b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza tra
il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione
situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle
attività’ e passività’ facenti parte del patrimonio della stabile
organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile
organizzazione situata all’estero;
d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la differenza tra
il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla
stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la plusvalenza,
unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di
mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
riconosciuto delle attività’ e passività’ che prima del
perfezionamento dell’operazione facevano parte del patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che,
successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel
patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e’ determinato con
riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si
tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di
azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del
valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi
del comma 7 dell’articolo 110.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresì’
assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione
d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione,
che risultano iscritte in bilancio al termine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza o prima del perfezionamento dell’operazione
se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio
contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello
Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì’ assoggettate
alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta, incluse
quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano
iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’articolo
152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il
trasferimento dell’intera stabile organizzazione.
6. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente
al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato
una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine
dell’ultimo periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del
limite di cui al comma 1 dell’articolo 84. Nel caso di cui al comma
1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di
residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo
periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il
reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo
181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui
all’articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono
computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1.  Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al
termine dell’ultimo periodo d’imposta di esistenza in Italia della
stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il
reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente
eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al
comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui
all’articolo 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della
stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del
periodo d’imposta precedente quello in cui si verifica il
trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito realizzato
dalla stabile organizzazione nel periodo d’imposta in cui si verifica
il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto
della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181 senza
applicazione delle condizioni e del limite di cui all’articolo 172,
riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione
della plusvalenza di cui alla lettera c) del comma 3, senza
applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di
cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle
operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis), dell’articolo
178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, non
rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le
perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta
prima del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo
compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84,
comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte
eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e), senza applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1,
lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al
comma 1, lettere a), b) e b-bis) dell’articolo 178 e, successivamente
al perfezionamento dell’operazione, rimanga nel territorio dello
Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al
termine dell’ultimo periodo d’imposta prima del perfezionamento
dell’operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale
periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto
della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181, riferibile alla
stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della
plusvalenza di cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del
limite di cui all’articolo 84, comma 1.
7. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:
a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell’ultimo periodo
d’imposta di residenza fiscale in Italia;
b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione
situata all’estero;
c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile
organizzazione;
d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui si
considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla
stabile organizzazione situata all’estero;
e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto
l’operazione.
8. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o
delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.
9. L’imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti
delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente
alla prestazione di eventuali garanzie, può’ essere versata in cinque
rate annuali di pari importo se:
a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza fiscale e’
trasferita in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che
consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale
l’Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in
materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;
b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono
trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui
alla lettera a);
c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile
organizzazione e’ trasferita in uno Stato di cui alla lettera a);
d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono
trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate
in uno Stato di cui alla lettera a);
e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la società’
incorporante, la società’ beneficiaria o la società’ conferitaria
della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato
di cui alla lettera a).
10. L’opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l’intera
imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.
11. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9,
sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
12. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e
pertanto, comportano il versamento dell’imposta residua entro il
termine previsto per il successivo versamento:
a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo
trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli
previsti da tale lettera;
b) nel caso di cui al comma 9, lettera b), il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato
comma 9;
c) nel caso di cui al comma 9, lettera c), il successivo
trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da
quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
d) nel caso di cui al comma 9, lettera d), il successivo
trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli
previsti dalla lettera a) del citato comma 9 o il successivo
trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in
uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a);
e) nel caso di cui al comma 9, lettera e), il successivo
trasferimento della residenza fiscale della società’ incorporante,
della società’ beneficiaria o della società’ conferitaria della
stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla
lettera a) di tale comma;
f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che
comportano il trasferimento ad un soggetto residente in uno Stato
diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attività’ e
passività’ il cui valore di mercato ha concorso a formare la
plusvalenza di cui al comma 3;
g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha
concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le
operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell’articolo 9, il
realizzo di tali attivi ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera
b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma
1, lettera c);
h) la dichiarazione di fallimento o l’estinzione del soggetto che
ha optato per la rateizzazione;
i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato
entro 5 mesi dalla data di scadenza;
l) la cessione delle quote da parte dei soci delle società’ di
cui all’articolo 5.
13. Per le imprese individuali e le società’ di persone si applica
l’articolo 17, comma 1, lettere g) e l).
14. Il trasferimento all’estero della residenza fiscale di una
società’ di capitali non comporta di per se’ alcuna imposizione dei
soci di tale società’.
15. Con uno o più’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, finalizzate a individuare le modalità’ di
esercizio dell’opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui
l’efficacia di tale opzione può’ essere subordinata alla prestazione
di garanzie e l’entità e la forma tecnica di tali garanzie, nonché’
le modalità’ di monitoraggio dell’eventuale verificarsi delle ipotesi
di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.».

2. Ai fini dell’articolo 166 del testo unico delle imposte sui
redditi, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in
attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014,
n. 156, adottato in attuazione dell’articolo 166 del testo unico
delle imposte sui redditi, nella formulazione vigente anteriormente
alle modifiche apportate dal comma 1.

Art. 4 DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142 – Modifiche all’articolo 167 TUIR – a decorrere dal periodo d’imposta 2019

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018

Modifiche all’articolo 167 del Testo unico
delle imposte sui redditi

1. L’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere controllate)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti
controllati non residenti le imprese, le società’ e gli enti non
residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno
una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite
società’ fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e’
detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più’ società’ controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o tramite società’ fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì’ soggetti
controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che
abbiano optato per il regime di cui all’articolo 168-ter.
4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti
controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta’
di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
indicati i criteri per effettuare, con modalità’ semplificate, la
verifica della presente condizione, tra i quali quello
dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una
o piu’ delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi
finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà’
intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività’ assicurativa, bancaria e altre
attività’ finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore
economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti
che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai
fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto
scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il
soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non
residente svolge un’attività’ economica effettiva, mediante l’impiego
di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente
comma, il contribuente può’ interpellare l’Agenzia delle Entrate ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio
2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime
dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l’istanza di interpello di cui al
secondo periodo può’ essere presentata indipendentemente dalla
verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
6. Ricorrendo le condizioni di applicabilità’ della disciplina del
presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non
residente e’ imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo
d’imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura
dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non
residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o
indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di
soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi
ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione.
7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non
residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in
base alle disposizioni valevoli ai fini dell’imposta sul reddito
delle società’ per i soggetti di cui all’articolo 73, fatta eccezione
per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4,
del presente testo unico.
8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono
assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul
reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore
all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società’.
9. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in
detrazione, con le modalità’ e nei limiti di cui all’articolo 165, le
imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal
soggetto non residente.
10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti
controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito
dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi
assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi
d’imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si
applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del
risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate
in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo
fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le
imposte pagate all’estero sugli utili che non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in
detrazione, con le modalità’ e nei limiti di cui all’articolo 165,
fino a concorrenza dell’imposta determinata ai sensi del comma 8,
diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.
11. L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all’emissione
dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene
concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di
novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni
del presente articolo in base al comma 5. Qualora l’Agenzia delle
Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovrà’ darne specifica
motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la
disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo
sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole
all’interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve
segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di
partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi
2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e
b).
12. L’esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in
sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta
positiva al relativo interpello, fermo restando il potere
dell’Agenzia delle entrate di controllare la veridicità’ e
completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in
tale sede.
13. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono
essere adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.».