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Disciplina sulle CFC (Controlled Foreign Companies) – Art. 167 – DPR 22 dicembre 1986, n. 917

L’ art. 4 del D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha sostituito, con decorrenza dal periodo d’imposta 2019, l’articolo 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Già l’art. 1, comma 142 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”) aveva modificato l’articolo 167, al comma 4, introducendo un nuovo criterio di individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Ai fini dell’imputazione dei redditi della società controllata al soggetto residente in proporzione alle partecipazioni da esso detenute (di cui al comma 1 dell’art. 167 del T.U.I.R.),  veniva abbandonato il sistema di elencazione tassativa degli Stati o territori a fiscalità privilegiata per approdare ad un criterio di individuazione dei medesimi univoco e stabilito ex lege.
Ai sensi del comma 4 del 167,  si consideravano privilegiati  i regimi fiscali di Stati o Territori,  di residenza o di localizzazione della società controllata, ove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Ora la nuova formulazione dell’art. 167, introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, nei commi da 1 a 3 individua, per i soggetti residenti, il campo di applicazione soggettivo,  e per i soggetti non residenti, quando questi sono da considerare controllati:

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti
controllati non residenti le imprese, le società’ e gli enti non
residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno
una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite
società’ fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e’
detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più’ società’ controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o tramite società’ fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì’ soggetti
controllati non residenti: 
a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che
abbiano optato per il regime di cui all’articolo 168-ter.

Nei commi da 6 a 10 individua gli effetti fiscali, per il soggetto residente,  al verificarsi congiuntamente delle condizioni di cui al comma 4:

6. Ricorrendo le condizioni di applicabilità’ della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non
residente e’ imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo
d’imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura
dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non
residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o
indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di
soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi
ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione.
7. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non
residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in
base alle disposizioni valevoli ai fini dell’imposta sul reddito
delle società’ per i soggetti di cui all’articolo 73, fatta eccezione
per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4,
del presente testo unico.
8. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono
assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul
reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore
all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società’.
9. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in
detrazione, con le modalità’ e nei limiti di cui all’articolo 165, le
imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal
soggetto non residente.
10. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti
controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito
dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi
assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi
d’imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si
applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del
risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate
in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo
fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le
imposte pagate all’estero sugli utili che non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in
detrazione, con le modalità’ e nei limiti di cui all’articolo 165,
fino a concorrenza dell’imposta determinata ai sensi del comma 8,
diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.

Al comma 4 stabilisce quali sono le condizioni, al verificarsi congiuntamente delle quali, si applica la disciplina del 167.

4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti
controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta’
di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
indicati i criteri per effettuare, con modalità’ semplificate, la
verifica della presente condizione, tra i quali quello
dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una
o piu’ delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi
finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà’
intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività’ assicurativa, bancaria e altre
attività’ finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore
economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti
che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai
fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto
scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.

Va evidenziato come nel comma 4 dell’art. 167 si faccia riferimento nella condizione a) alla tassazione effettiva.

Nel caso concreto va, quindi, esaminato il livello di tassazione effettiva della controllata in Bulgaria raffrontato, alla luce delle  direttive emanate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il livello di tassazione IRES (attualmente al 24%).

In presenza tra la Bulgaria e l’Italia  di una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate nonché quelle di natura identica o analoga che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione.

I Criteri di determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica sono fissati al punto 5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 167 del T.U.I.R. si deve verificare, quindi,  la presenza della condizione di cui al punto b),  congiuntamente alla condizione che vede la  controllata soggetta ad una tassazione effettiva inferiore a più’ della meta’ di quella a cui sarebbe stata soggetta ove residente in Italia.

Al comma 5 dell’art. 167 si  stabilisce quale sia la condizione esimente:

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il
soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non
residente svolge un’attività’ economica effettiva, mediante l’impiego
di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente
comma, il contribuente può’ interpellare l’Agenzia delle Entrate ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio
2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime
dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l’istanza di interpello di cui al
secondo periodo può’ essere presentata indipendentemente dalla
verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).

(Articolo 167 – Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Così come sostituito dall’art. 4 del D. Lgs 29 novembre 2018, n. 142 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2018)

Art. 167 – Disposizioni in materia di imprese estere controllate (Testo in vigore fino al periodo d’imposta 2018)

Art. 167

Disposizioni in materia di imprese estere controllate

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati .

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a ), b ) e c ).

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’art. 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente .

5bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società. I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’articolo 86, comma 4. Dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo .

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

8bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile .

8ter. Le disposizioni del comma 8bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo l’interpello di cui al precedente periodo può essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8bis .

8quater. L’Amministrazione finanziaria, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1 o del comma 8bis. Ove l’Amministrazione finanziaria non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8bis. In tale ultimo caso l’obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8bis .

8quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8ter non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede .

Stabile Organizzazione – Art. 5 Modello OCSE

MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

  1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
  1. The term “permanent establishment” includes especially:
  2. a) a place of management;
  3. b) a branch;
  4. c) an office;
  5. d) a factory;
  6. e) a workshop, and
  7. f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
  8. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.
  9. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
  10. a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
  11. b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
  12. c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
  13. d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
  14. e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
  15. f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
  16. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
  17. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
  18. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

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Fonte  OECD 27

Branch Exemption

3d little human read an open book

Il legislatore italiano, in un’ottica di favorire la competitività
delle imprese residenti che operano all’estero per il tramite di stabili organizzazioni, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea (Vedi OCDE – Model Convention) con il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”(15G00163) (GU Serie Generale n.220 del 22-9-2015), mediante l’inserimento del nuovo articolo 168-ter nel DPR n. 917/1986,  ha introdotto nell’ordinamento nazionale, la c.d. “branch exemption” con cui un’impresa residente nel territorio dello Stato Italiano può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

Ai fini dell’opzione di cui sopra, per una stabile organizzazione di un’impresa residente in Italia,  va verificato se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni a) e b) di cui al comma 4 dell’art.  167 del DPR n.917/1986:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla meta’
di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
indicati i criteri per effettuare, con modalità’ semplificate, la
verifica della presente condizione, tra i quali quello
dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base
imponibile;

b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una
o piu’ delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi
finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà’
intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attività’ assicurativa, bancaria e altre
attività’ finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni
con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore
economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti
che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto
controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati
dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai
fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto
scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.

Nel caso in cui siano presenti congiuntamente le condizioni a) e b),  ai sensi del terzo comma dell’art. 168-ter del TUIR,  l’opzione di cui sopra, si può esercitare, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui al comma 5) dell’art. 167 del TUIR.

Ai sensi del comma 5 del 167/TUIR.  il soggetto residente deve dimostrare che il soggetto controllato non residente svolge un’attività’ economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Il contribuente può’ interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime
dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l’istanza di interpello di cui al
secondo periodo può’ essere presentata indipendentemente dalla
verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
 

Con provvedimento del 28 agosto 2017 – pdf (www.agenziaentrate.gov.it/) sono state disposte le modalità applicative del nuovo regime.

Ulteriori chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi sono contenuti nella risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018 – pdf (www.agenziaentrate.gov.it/)

Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (DAC 6) Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica

Nella GUUE L 139 del 5 giugno 2018 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (DAC 6), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

La Direttiva riflette ampiamente l’azione 12 (BEPS – Action 12: Disclosure of aggresive tax planning) del piano OCSE del 2013 per combattere la riduzione della base imponibile e il trasferimento degli utili a seguito di una pianificazione fiscale aggressiva.

I nuovi obblighi di segnalazione si applicheranno a partire dal 1 ° luglio 2020. Gli Stati membri saranno obbligati a scambiarsi informazioni ogni tre mesi, entro un mese dalla fine del trimestre in cui sono presentate le informazioni. Il primo scambio automatico di informazioni sarà quindi completato entro il 31 ottobre 2020

 

OCSE – Azioni BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Il progetto BEPS si inserisce nell’ambito di azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva e per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

Le 15 azioni sviluppate nel contesto del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) / G20, forniscono ai governi strumenti nazionali e internazionali  per affrontare l’elusione fiscale , assicurando che i profitti siano tassati laddove vengono svolte attività economiche che generano i profitti e dove viene creato valore.

Per  BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) s’intende quell’insieme di strategie poste in essere da alcune imprese per sfruttare disallineamenti normativi al fine di:

  • spostare artificialmente profitti verso giurisdizioni con tassazione bassa o inesistente (profit shifting)
  • abbattere la base imponibile attraverso pratiche elusive (base erosion)

Il progetto BEPS risponde alla necessità di:

  • assicurare che i profitti vengano tassati dove avviene l’attività economica
  • ripristinare la fiducia dei contribuenti nell’equità dei sistemi fiscali
  • permettere a tutte le imprese di operare nelle stesse condizioni
  • fornire ai governi strumenti per l’efficienza delle politiche fiscali nazionali
  • limitare il rischio che alcuni paesi adottino misure unilaterali che possano indebolire i principi della fiscalità internazionale

Le 15 azioni sono:

  1. Economia digitale
  2. Hybrid Mismatch Arrangements
  3. Regolamentazione Controllate Estere
  4. Deduzione degli interessi 
  5. Pratiche fiscali dannose 
  6. Clausole antiabuso 
  7. Stabile organizzazione 
  8. Transfer Pricing Beni immateriali 
  9. Transfer Pricing Allocazione dei rischi
  10. Transfer Pricing Transazioni ad alto rischio erosione 
  11. Misura e monitoraggio BEPS 
  12. Regole di Disclosure 
  13. Documentazione Transfer Pricing 
  14. Risoluzione delle controversie 
  15. Strumento multilaterale 

Vedi: 

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm

https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf

OCSE – Consiglio d’Europa: Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale

L’Italia ha aderito alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa  sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. La Convenzione è stata successivamente modificata dal Protocollo entrato in vigore il 1° giugno 2011 in linea con la normativa gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Essa prevede tutte le forme possibili di cooperazione amministrativa tra gli Stati in materia di accertamento e riscossione delle imposte, ponendosi in particolar modo l’obiettivo di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale.

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle due Organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sua elaborazione: il Consiglio d’Europa e l’OCSE. Inoltre, come emendata dal Protocollo 2010 è anche aperta alla firma di Stati non membri del Consiglio d’Europa né dell’OCSE, sulla base di una procedura specifica e di controlli previ sulla riservatezza e il trattamento dei dati.

L’aggiornamento delle firme e della ratifiche è disponibile presso il link seguente:

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf

Tale Convenzione consente alle Parti, – Stati membri del Consiglio d’Europa e paesi membri dell’OCDE – di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa che copra tutte le imposte obbligatorie con l’eccezione dei diritti doganali. L’assistenza può realizzarsi in diversi modi: scambio di informazioni tra le parti, inchieste fiscali simultanee e partecipazione alle inchieste condotte in altri Paesi, il recupero di imposte dovute in altri Paesi e la notificazione di documenti prodotti in altro Paesi parte.

In oltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo; esso può limitare la sua partecipazione solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all’assistenza solo a certi tipi di imposte.

La mutua assistenza prevista deve permettere di combattere l’evasione fiscale e si accompagna a delle misure di protezione dei contribuenti, si tratti di individui, di società o di economie nazionali. Ancora, una Parte può rifiutarsi di comunicare delle informazione se queste comportano la divulgazione di segreti commerciali, industriali o altri segreti professionali; la Parte può ugualmente rifiutare di fornire un’assistenza in riferimento ad un tipo di imposta che essa ritenga incompatibile con i principi generalmente ammessi in materia fiscale. In oltre, l’applicazione della Convenzione non può limitare i diritti e le garanzie riconosciuti agli individui dalla legislazione della Parte cui è richiesta l’assistenza. Precise regole assicurano la riservatezza delle informazioni ottenute in applicazione di tale testo convenzionale.

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the 2010 Protocol 

Testo in italiano 

Fonti: http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/Convenzione-OCSE-Consiglio-dEuropa-sulla-mutua-assistenza-amministrativa-in-materia-fiscale/index.html

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/127

Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio del 6 dicembre 2016 (DAC 5) che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio del 6 dicembre 2016 (DAC 5) che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

La legge 25 ottobre 2017, n, 163, legge di delegazione europea 2016, Allegato A, contiene la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2016/2258/UE.

A seguito è stato emanato il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60 in
attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità’ fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.(GU Serie Generale n.128 del 05-06-2018).