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White List: Stati e territori con i quali e’ attuabile lo scambio di informazioni in materia fiscale

È stato pubblicato il Decreto 23 marzo 2017 che modifica il decreto 4 settembre 1996 (elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale).

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni indicate nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali e’ attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti:

Albania;

Alderney;

Algeria;

Andorra;

Anguilla;

Arabia Saudita;

Argentina;

Armenia;

Aruba;

Australia;

Austria;

Azerbaijan;

Bangladesh;

Barbados;

Belgio;

Belize;

Bermuda;

Bielorussia;

Bosnia Erzegovina;

Brasile;

Bulgaria;

Camerun;

Canada;

Cile;

Cina;

Cipro;

Colombia;

Congo (Repubblica del Congo);

Corea del Sud;

Costa d’Avorio;

Costa Rica;

Croazia;

Curacao;

Danimarca;

Ecuador;

Egitto;

Emirati Arabi Uniti;

Estonia;

Etiopia;

Federazione Russa;

Filippine;

Finlandia;

Francia;

Georgia;

Germania;

Ghana;

Giappone;

Gibilterra;

Giordania;

Grecia;

Groenlandia;

Guernsey;

Herm;

Hong Kong;

India;

Indonesia;

Irlanda;

Islanda;

Isola di Man;

Isole Cayman;

Isole Cook;

Isole Faroe;

Isole Turks e Caicos;

Isole Vergini Britanniche;

Israele;

Jersey;

Kazakistan;

Kirghizistan;

Kuwait;

Lettonia;

Libano;

Liechtenstein;

Lituania;

Lussemburgo;

Macedonia;

Malaysia;

Malta;

Marocco;

Mauritius;

Messico;

Moldova;

Monaco;

Montenegro;

Montserrat;

Mozambico;

Nauru;

Nigeria;

Niue;

Norvegia;

Nuova Zelanda;

Oman;

Paesi Bassi;

Pakistan;

Polonia;

Portogallo;

Qatar;

Regno Unito;

Repubblica Ceca;

Repubblica Slovacca;

Romania;

Saint Kitts e Nevis;

Saint Vincent e Grenadine;

Samoa;

San Marino;

Santa Sede;

Senegal;

Serbia;

Seychelles;

Singapore;

Sint Maarten;

Siria;

Slovenia;

Spagna;

Sri Lanka;

Stati Uniti d’America;

Sud Africa;

Svezia;

Svizzera;

Tagikistan;

Taiwan;

Tanzania;

Thailandia;

Trinitad e Tobago;

Tunisia;

Turchia;

Turkmenistan;

Ucraina;

Uganda;

Ungheria;

Uruguay;

Uzbekistan;

Venezuela;

Vietnam;

Zambia.

Direttiva Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4) – Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

La Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, reca modifica della direttiva 2011/16/UE, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

La Direttiva è stata recepita dall’articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (1).

A seguito è stato emanato il D.M. 23/02/2017

(1) 145. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attivita’economica effettiva, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalita’, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la
trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno
l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L’Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le societa’ controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la societa’ controllante che ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente inuno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero e’ inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

Il Concetto del “Controllo” nel Transer Pricing

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Il Controllo è da intendersi non nel senso restrittivo previsto dall’articolo 2359 del Codice civile, bensì come ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze. Cfr. C.M. 22/9/1980 : “deve escludersi che il controllo esercitato sull’impresa sia riconducibile nei limiti previsti dall’art. 2359 del Codice Civile per le società azionarie. Il solo fatto che la disposizione civilistica consideri ipotesi di mero controllo societario già lascia intendere quanto ampia si riveli la sua insufficienza relativamente alla fattispecie di imprese diverse da quelle di capitali…In relazione ai fini perseguiti dal legislatore fiscale il controllo di cui trattasi deve essere contrassegnato da esigenze di elasticità e trovare collocazione in un contesto economico dinamico, tenendo presente, cioè, che le variazioni di prezzo nelle transazioni commerciali trovano spesso il loro presupposto fondamentale nel potere di una parte di incidere sull’altrui volontà non in base al meccanismo del mercato ma in dipendenza degli interessi di una sola delle parti contraenti o di un gruppo“.

Articolo 9, Modello di Convenzione OCSE (Transfer Pricing)

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“Allorché … le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero Normativa internazionale di riferimento 5 convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti endenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”

Ufficio di Rappresentanza – Stabile Organizzazione – Società Controllata

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Le forme giuridiche mediante le quali un’impresa italiana può insediarsi all’estero sono essenzialmente tre:

  • l’ufficio di rappresentanza;
  • la stabile organizzazione (o branch);
  • la società.
“Le fattispecie individuate sono differenti sia in termini di costi sia di implicazioni legali e regolamentari che comportano. L’ufficio di rappresentanza è la modalità che comporta minori costi di costituzione e dalla quale discendono i minori obblighi civilistici (bastando la registrazione dell’unità locale nella Camera di Commercio dello Stato estero di insediamento). Pertanto, l’impresa italiana potrebbe decidere di iniziare ad operare in tale modo, per poi aprire una branch e successivamente trasformarla in società, ma potrebbe anche avvenire che, per le ragioni più diverse, il soggetto italiano opti per l’apertura diretta di una nuova joint venture. È il caso ad esempio dell’insediamento in Paesi nei quali per legge interna è necessario un socio locale.
È evidente che le diverse tipologie di insediamento, oltre a comportare implicazioni legali e regolamentari differenti in termini di obblighi civilistici e contabili, hanno anche implicazioni fiscali differenti.

L’ufficio di rappresentanza

L’ufficio di rappresentanza è un soggetto senza autonomia giuridica e fiscale rispetto alla casa madre. Pertanto, nello Stato estero non insorgono obblighi fiscali per l’impresa italiana. Essa verrà quindi tassata nel Paese estero come soggetto non residente, solo per i ricavi ivi prodotti. Alcuni Paesi, come accade in Italia, prevedono la tassazione degli utili di impresa di un soggetto non residente solo in presenza di stabile organizzazione, e pertanto l’impresa italiana che opera in uno Stato estero mediante ufficio di rappresentanza potrebbe non essere soggetta a tassazione in tale Stato.
Tuttavia, massima attenzione deve essere posta alle attività svolte dall’ufficio di rappresentanza. Il rischio è la riqualificazione di un ufficio di rappresentanza in stabile organizzazione all’estero dell’impresa italiana, con la conseguente tassazione nel Paese estero dei redditi ivi prodotti. Infatti, ai sensi della definizione di stabile organizzazione contenuta nel modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, costituisce stabile organizzazione (tra l’altro) la presenza di una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, salvo che le attività svolte non siano di carattere preparatorio o ausiliario all’attività della casa madre.
L’ufficio di rappresentanza potrà essere utilmente aperto in caso di laboratori, magazzini, depositi, uffici, negozi, in cui vengono svolte ad esempio attività promozionali, presentazione di merci (come gli show roomdove non viene svolta attività di vendita), la consegna delle merci, le ricerche di mercato.

La stabile organizzazione

L’apertura di una stabile organizzazione all’estero non sempre è una decisione dell’impresa italiana, ma dipende dal tipo di attività esercitata. Le autorità fiscali sono spesso molto attente a verificare se un insediamento estero configuri o no “stabile organizzazione” in quanto la stabile organizzazione è soggetta ad imposta nello Stato estero per i redditi ivi prodotti. Senza entrare nel dettaglio di quali sono le attività che comportano l’insorgere di una stabile organizzazione all’estero, basti qui notare che si può creare nello Stato estero una stabile organizzazione materiale (in virtù della presenza fisica di una sede fissa di affari della impresa italiana) o anche personale (in presenza di agenti non indipendenti che hanno il potere di concludere contratti in nome e per conto della società italiana). Una attenta disamina della situazione fattuale e delle attività effettivamente svolte all’estero è fondamentale per evitare di incorrere in sanzioni, anche pesanti, per omessa tassazione dei redditi prodotti all’estero.
Al di là dei casi in cui l’apertura di una stabile organizzazione all’estero non sia la mera conseguenza delle attività svolte dall’Italia mediante una sede estera o un agente dipendente), è possibile che un’impresa italiana decida volontariamente di aprire all’estero una stabile organizzazione e non costituire una società controllata.
Da un punto di vista civilistico, con il termine stabile organizzazione si intende un soggetto che non ha autonomia giuridica rispetto alla casa madre italiana, essendo più che altro la longa manuattraverso cui questa esercita la sua attività all’estero. Non avrà dunque necessità di un capitale sociale (anche se tipicamente la stabile organizzazione viene fornita di un fondo di dotazione adeguato allo scopo, soprattutto per problematiche fiscali), di organi gestori propri o di obblighi di redazione di bilancio. Per le passività della stabile organizzazione dunque risponde la casa madre italiana con il proprio patrimonio.
Al contrario, dal punto di vista fiscale, la stabile organizzazione è un soggetto rilevante, tanto da avere una propria numero identificativo estero (come la partita IVA o il codice fiscale). La stabile organizzazione è un autonomo centro di imputazione di ricavi e costi, e viene tassata nello Stato estero per i redditi ivi prodotti. La stabile organizzazione è considerata come un soggetto fiscalmente residente nello Stato estero ai fini fiscali, e come tale è soggetto alle ordinarie regole sulle imposte sul reddito previste per i soggetti esercenti attività di impresa (in Italia, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti sono soggetti IRES tassate come le società di capitali italiane).
In sostanza, le operazioni svolte dalla stabile organizzazione, pur essendo registrate in una contabilità separata rispetto a quella della casa madre, confluiscono nelle registrazioni contabili dell’impresa italiana. La contabilità della stabile organizzazione è tenuta ai soli fini fiscali, al fine di calcolare il reddito ad essa afferente. Tale reddito viene tassato nello Stato estero, e viene anche incluso nel reddito complessivo della casa madre. Le imposte pagate all’estero vengono scomputate dal reddito della casa madre mediante il meccanismo del reddito di imposta.
Conseguentemente, le perdite realizzate dalla stabile organizzazione nello Stato estero sono portate in diretta deduzione del reddito imponibile italiano, e pertanto immediatamente recuperate. Tale peculiarità comporta inoltre un evidente vantaggio durante i primi periodi dell’insediamento all’estero, quando la possibilità di incorrere in perdite è elevata. Mentre in caso di società controllate estere che realizzano perdite consistenti potrebbe divenire necessario procedere con una ricapitalizzazione, in caso di branch estere non sarà necessario ripristinare il fondo di dotazione iniziale, semprechè lo stesso si mantenga congruo rispetto all’attività esercitata. Inoltre, in caso di perdite civilistiche una società potrebbe non essere in grado di ripagare dividendi alla casa madre, anche se in possesso di “cassa” libera (c.d. fenomeno del trapped cash, tipico in caso di ammortamenti molto elevati in conto economico).
Inoltre, le distribuzioni del fondo di dotazione dalla branch alla casa madre non sono soggetti a ritenuta nello Stato estero. Le linee Guida OCSE sull’attribuzione di profitti alla stabile organizzazione consentono, a certe condizioni, l’allocazione di finanziamenti tra la casa madre e la stabile organizzazione. Tali interessi passivi, unitamente agli interessi passivi su finanziamenti contratti direttamente dalla stabile organizzazione possono essere dedotti secondo le regole ordinarie dello Stato estero.”
Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2014/08/05/la-variabile-fiscale-per-l-insediamento-all-estero

Sul tema della Stabile Organizzazione è utile tenere presente, per una corretta pianificazione fiscale la modifica introdotta dal  DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”  che, attraverso l’Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti), ha inserito nell’ordinamento nazionale la Branch Exemption

“La società controllata

La costituzione di una società all’estero rappresenta la modalità più completa di insediamento all’estero. La società estera ha una propria personalità giuridica separata dalla casa madre, deve avere un proprio capitale sociale rispondente ai limiti minimi previsti dalla legislazione locale con il quale la controllata estera risponde per le proprie obbligazioni.
Una società estera, anche se controllata dalla casa madre italiana, deve avere organi decisionali e gestionali propri. Quest’ultimo aspetto risulta di particolare importanza anche alla luce delle numerose normative antielusive presenti nel nostro ordinamento, volte ad escludere la possibilità di una fittizia localizzazione all’estero di una società ai soli fini di beneficiare di regimi fiscali di favore rispetto a quello italiano, soprattutto in caso di società controllata costituita in paradisi fiscali.
Si tratta ad esempio delle norme in tema di esterovestizione, mediante le quali l’amministrazione finanziaria italiana può disconoscere la localizzazione all’estero dell’attività (e la conseguente tassazione nello Stato estero), quando la gestione della società estera venga svolta in Italia. Bisognerà dunque prestare attenzione alla “sostanza” della società estera, per evitare che l’autorità fiscale italiana consideri fittizio l’insediamento all’estero. A tale fine, saranno utili sia elementi propri della società estera, come la disponibilità di uffici funzionali allo svolgimento dell’attività, la presenza di dipendenti, di contratti di fornitura anche di servizi basilari come l’energia e il telefono, di conti correnti esteri intestati alla società, etc. Inoltre, le principali decisioni del consiglio di amministrazione dovrebbero essere prese all’estero, nel corso di riunioni tenute a cadenza regolare.
Inoltre, le società estere controllate o collegate residenti o localizzate in paradisi fiscali sono soggette alla disciplina delle c.d. controlled foreign companies(o CFC), che prevede la tassazione per trasparenza in capo alla società italiana dei redditi realizzata dalle società controllate o collegate estere che non dimostrino l’effettivo svolgimento all’estero di un’attività economico o alternativamente che dalla partecipazione non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati c.d.black list. La disciplina CFC si applica anche in caso di partecipazioni localizzate in Paesi white list, quando i redditi da queste prodotti siano per la maggior parte redditi c.d. passive, ovvero derivanti dallo sfruttamento di attività materiali, immateriali o finanziarie.
La società estera è tassata nel Paese estero secondo le regole ordinarie. I dividendi distribuiti dalla società estera possono essere soggetti a ritenuta nel Paese estero, e confluiscono nel reddito imponibile della società italiana (per il 5% del loro ammontare se si tratta di società estere in Paesi White List). Le ritenute subite all’estero possono essere scomputate dalle imposte dovute in Italia secondo il meccanismo del credito di imposta.
La scelta della forma giuridica con cui effettuare l’investimento all’estero deve essere attentamente ponderata, per evitare di incorrere in problematiche fiscali che ex post è più difficile gestire.”

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2014/08/05/la-variabile-fiscale-per-l-insediamento-all-estero

Art. 162 T.U.I.R. – Stabile organizzazione

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Art. 162
Stabile organizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivita’ sul territorio dello Stato.

2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un’officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita’ al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato puo’ esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attivita’ di supervisione ad esso connesse, e’ considerato “stabile organizzazione” soltanto se tale cantiere, progetto o attivita’ abbia una durata superiore a tre mesi.

4. Una sede fissa di affari non e’, comunque, considerata stabile organizzazione se:

a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attivita’ che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

f) viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attivita’ menzionate nelle lettere da a) ad e), purche’ l’attivita’ della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se’ stabile organizzazione la disponibilita’ a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.

6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell’impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

7. Non costituisce stabile organizzazione dell’impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.

8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell’impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita’ per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell’impresa, anche in via continuativa.

9. Il fatto che un’impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita’ d’impresa non costituisce di per se’ motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell’altra.

DISAMINA DELL’ART.167 DEL TUIR ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ 208/2015.

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La Legge di Stabilità n. 208/2015 con l’art. 1, comma 142, ha novellato l’art. 167 del TUIR “disposizioni in materia d’imprese estere controllate”.

Per una chiara e semplice visione dello stesso articolo è necessario esaminare il controllo esercitato da parte di un soggetto residente in Italia :

  • nei commi dal n.1 al n. 8, controllo di un’impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, così come identificati dal comma 4 dell’art. in argomento;
  •  nei commi 8-bis e 8-ter,  in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati al comma 1 o in Stati appartenenti all’UE ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

L’art. 1 comma 142 della L. 208/2015, ha modificato, superando in sostanza la precedente divisione, basata sui precedenti criteri, tra Stati black e white list, il comma 4 dell’art.167 del TUIR, ponendo un criterio distintivo oggettivo: “i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori, si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, dell’art. 167 TUIR, in base al comma 1 del medesimo articolo, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

Le condizioni in base alle quali, alternativamente, è possibile, per un soggetto residente, non applicare le disposizioni di cui al comma 1, vengono elencate nel comma 5 alle lettere:

  • a) (svolgimento di una effettiva attività industriale o commerciale come principale attività nel mercato dello Stato territorio di insediamento, lo stesso per le attività bancarie, finanziarie e assicurative), da considerare in abbinamento anche con il disposto di cui al comma 5-bis);
  • b) (dalle partecipazioni non deve conseguire l’effetto di localizzare i redditi negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4).

Ai fini del comma 5, il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b, della Legge 27/07/2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Nei commi 6 e 7 viene specificato il metodo di assoggettamento a tassazione.

L’art. 1 comma 142, lettera n.4 , ha modificato il comma 8-bis dell’art.167 TUIR, stabilendo che la disciplina di cui al comma 1 del medesimo articolo (imputazione in capo al soggetto residente dei redditi prodotti dal soggetto estero controllato) trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in Stati appartenenti alla UE ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni di cui alle lettere:

  • a) (assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati assoggettati ove residenti in Italia);
  •  b) (proventi derivanti per più del 50% da specifiche attività ivi previste dello stesso comma).

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’ entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a).

Il comma 8-ter sancisce che le disposizioni di cui al comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Ulteriori disposizioni in termini di diritto di interpello e di procedura di accertamento sono contemplati nei commi 8-ter/quater e quinquies.