Tutti gli articoli di MariaRosariaCaporale

Art. 165 T.U.I.R. – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

3d little human read an open book

Art. 165

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. la detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.  L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente e’ condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e’ avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d’imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri costituisce un credito d’imposta fino fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può’ essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società’ partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6.

7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata già’ liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta. Se e’ già’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all’estero dalle società’ , associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle società’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Articolo 2359 del codice civile – società controllate e collegate

3d little human read an open book


2359
. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Comma 8-ter dell’art. 167 del T.U.I.R. così come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

3d little human read an open book

……………………………………..

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il

soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non

rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un

indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il

contribuente puo’ interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo le modalita’ indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo l’interpello di cui al precedente periodo puo’ essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma  8-bis. (172)

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

—————

 

Comma 5 dell’art. 167 del T.U.I.R.

3d little human read an open book
………………………………………..
  1. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto

residente dimostra, alternativamente, che:

a) la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva

attivita’ industriale o commerciale, come sua principale attivita’,

nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le

attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima

condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle

fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio

di insediamento;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i

redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al

comma 4. ((Ai fini del presente comma, il contribuente puo’

interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1,

lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto

dei diritti del contribuente)). (133) (172)

AGGIORNAMENTO (133)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto:

– (con l’art. 1, comma 83, lettera l)) l’abrogazione del comma 4

del presente articolo;

– (con l’art. 1, comma 88) che “Le disposizioni di cui ai commi da

83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere

dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis

del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta

precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31

dicembre 2007”.

————-

 

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

—————

Comma 1 dell’art. 167 del T.U.IR. (così come dal D.Lgs. 147/2015 e dalla L. 208/2015)

 

3d little human read an open book
Art. 167

Disposizioni in materia di imprese estere controllate

  1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o

indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta

persona, il controllo di un’impresa, di una societa’ o altro ente,

residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale

privilegiato ((di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti

all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico

europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri

un effettivo scambio di informazioni)), i redditi conseguiti dal

soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati. (172) ((174))

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

—————

AGGIORNAMENTO (174)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l’art. 1, comma

144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Comma 8-bis dell’art. 167 del T.U.IR. (così come modificato dalla 208/2015)

3d little human read an open book

…………………..

8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche

nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso

comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi

richiamati ((o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a

quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia

abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di

informazioni)), qualora ricorrono congiuntamente le seguenti

condizioni: ((174))

  1. a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’

della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in

Italia;

  1. b) hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla

gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli,

partecipazioni, crediti o altre attivita’ finanziarie, dalla cessione

o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla

proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla

prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o

indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne

sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che

controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi

finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono

indicati i criteri per determinare con modalita’ semplificate

l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a),

tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della

base imponibile. (172)

AGGIORNAMENTO (172)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,

comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

medesimo.

Art. 110 T.UI.R. – commi da 10 a 12 bis abrogati da Legge di Stabilità 208/2015

3d little human read an open book

Art. 110

Norme generali sulle valutazioni

commi da 10 a 12 bis abrogati da Art. comma 142 lett. a della Legge di Stabilità 208/2015

………………………………………….

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale deduzione e’ ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attivita’ commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita’ di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra’ darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.

12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70)

3d little human read an open book

Art. 1

……….

142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 sono abrogati;
b) all’articolo 167:
1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si
considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;
3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore
all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle societa’»;
4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le
seguenti: «o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni».
143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all’articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del presente articolo.
144. Le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015.
145. A fini di adeguamento alle direttive emanate
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e
presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che
riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività’
economica effettiva, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti modalità’, termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la
trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle entrate da parte delle società’ controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno
l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato
consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel
periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da
soggetti diversi dalle persone fisiche. L’Agenzia delle entrate
assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura
richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi
indicate, sono tenute anche le società’ controllate, residenti nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la società’ controllante che
ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in
uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e’ inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.
147. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasione
internazionale. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono definite le modalità’ tecniche di applicazione del
presente comma ed e’ disposta la contestuale soppressione di
eventuali duplicazioni di adempimenti già’ esistenti.

…………………..

Modifica alla disciplina relativa alle operazioni black list

3d little human read an open book
La  legge di Stabilità 2016, con i commi 142-144, ha modificato la disciplina sulla deducibilità dei costi connessi a operazioni con Paesi black list e quella in materia di controlled foreign companies (cfc). Le novità si applicano dal periodo d’imposta successivo a quelli in corso al 31 dicembre 2015.

In primo luogo, è stata abrogata la disciplina speciale che prevedeva, in caso di operazioni intercorse con soggetti operanti in Paesi o Stati a regime fiscale privilegiato, la deducibilità dei costi nei limiti del valore normale delle componenti negative, a meno che non fosse stato provato che le operazioni compiute non rispondessero a un effettivo interesse economico, concretamente eseguito. Pertanto, anche con riferimento a tali componenti negative, vanno applicate le disposizioni generali sulla deducibilità fiscale dei costi contenute nell’articolo 110 del Tuir.