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T.U.I.R. – Art. 152

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Art. 152

Determinazione del reddito complessivo

1. Per le societa’ e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa’ semplici, il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita’ produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6.

3. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale la societa’ o l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.

4. Per le societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Capo IV SOCIETA’ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI

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TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

TITOLO II

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’

Capo IV

SOCIETA’ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI

Art. 151

Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 e’ formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell’articolo 23, tenendo conto, per i redditi d’impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita’ commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche’ non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche’ gli utili distribuiti da societa’ ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 e le plusvalenze indicate nell’articolo 23, comma 1, lettera f).

Art. 152

Determinazione del reddito complessivo

1. Per le societa’ e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa’ semplici, il reddito complessivo e’ determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita’ produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d’imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6.

3. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e’ fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale la societa’ o l’ente ha conseguito il rimborso e’ aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.

4. Per le societa’ commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

Articolo 168-ter Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

Articolo 168-ter Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
(D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917)

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

1. Un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

2. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta.

3. Quando la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione è localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato articolo.

4. Le imprese che esercitano l’opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti richiamate nel comma 3, le disposizioni dell’articolo 167.

5. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni di cui all’articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.

6. Per le stabili organizzazioni già esistenti, l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L’esercizio dell’opzione non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.

7. Ai fini del comma 6, l’impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall’imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’articolo 165, comma 6.

8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione di cui al comma 1.

9. L’impresa cedente indica nell’atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l’ammontare dell’eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento.

10. In caso di esercizio dell’opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all’articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest’ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.

11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 – Art. 14 Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti ( Branch exemption )

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147

Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

(15G00163) (GU Serie Generale n.220 del 22-9-2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2015

Art. 14

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di
imprese residenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 168-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle
stabili organizzazioni di imprese residenti).

1. Un’impresa residente nel territorio dello Stato può’ optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.
2. L’opzione e’ irrevocabile ed e’ esercitata al momento di
costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo
periodo d’imposta.
3. Quando la stabile organizzazione e’ localizzata in Stati o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell’articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione e’
localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del
medesimo articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita,
relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che
ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del
citato articolo.
4. Le imprese che esercitano l’opzione di cui al comma 1 applicano
alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti
richiamate nel comma 3, le disposizioni dell’articolo 167.
5. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 con
riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state
disapplicate le disposizioni di cui all’articolo 167, si applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma
4, e 89, comma 3.
6. Per le stabili organizzazioni gia’ esistenti, l’opzione di cui
al comma 1 puo’ essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, con effetto dal periodo d’imposta in corso a
quello di esercizio della stessa. L’esercizio dell’opzione non
determina in se’ alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l’impresa indica separatamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio
dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile
organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di
effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli
utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono
imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall’imposta dovuta si
scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera
riportabili ai sensi dell’articolo 165, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite
fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche
quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione
o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca
dell’opzione di cui al comma 1.
9. L’impresa cedente indica nell’atto di trasferimento della
stabile organizzazione o di parte della stessa l’ammontare
dell’eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile
organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti al
trasferimento.
10. In caso di esercizio dell’opzione, il reddito della stabile
organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei
redditi dell’impresa e ai fini della sua determinazione valgono i
criteri di cui all’articolo 152, anche con riferimento alle
transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile
organizzazione, nonche’ tra quest’ultima e le altre imprese del
medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e
collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il
contribuente, l’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo
esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive
delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le relative modalita’
applicative.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 165 e 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, l’impresa residente nel territorio dello Stato puo’
interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una
stabile organizzazione all’estero, da valutarsi anche in base ai
criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie
imposizioni, ove in vigore.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/22/15G00163/sg

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 – Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147

Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

(15G00163) (GU Serie Generale n.220 del 22-9-2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2015

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/22/15G00163/sg

d.lgs_._n._147_del_14.9.2015

UNICO 2015: non è dovuta l’IVAFE sulle partecipazioni estere

normativa fiscale italiana
Per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono beni e attività finanziarie estere si pone la questione relativa alla compilazione del quadro RW.

A partire da UNICO 2014, periodo d’imposta 2014, il quadro RW va compilato sia per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, ma anche per l’assolvimento dell’IVAFE.

Continua la lettura di UNICO 2015: non è dovuta l’IVAFE sulle partecipazioni estere

Legge di stabilità 2013 pubblicata in Gazzetta ufficiale Legge, 24/12/2012 n° 228, G.U. 29/12/2012

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Art. 1

326. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

b) l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. – (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). — 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna; le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi. o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni,. di cui all’articolo 41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati. al termine di ciascun mese.»;

c) all’articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

d) all’articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;

2) il comma 3 è abrogato;

e) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all’articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.»;

g) all’articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».

D.L. n. 331 del 30/8/93, approvato dalla Legge n 427/1993

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Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (in Gazz. Uff., 30 agosto, n. 203).-Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

Il Presidente della Repubblica:

(Omissis)
Emana il seguente decreto-legge:

(Omissis)
Titolo II
ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Capo II
Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie
e dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 37.

Operazioni intracomunitarie.
1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l’imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 38.

Acquisti intracomunitari.
1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro titolo reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d’imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta;
d) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all’art. 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell’art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’art. 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione dell’acquisto. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata, semprechè ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Per i soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall’anno in corso.
7. L’imposta non è dovuta per l’acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d’imposta o enti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all’imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

Art. 39.

Effettuazione dell’acquisto intracomunitario.
1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.
2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

Testo risultante a seguito della conversione
All’art. 39, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’acquisto di essi si considera effettuato all’atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’art. 50, comma 5”.

Art. 40.

Territorialità delle operazioni intracomunitarie.
1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. é comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.
3. In deroga all’art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti a accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell’anno solare non superiore a lire 54 milioni e semprechè tale limite non sia stato superato nell’anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d’imposta.
6. In deroga all’art. 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.
8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all’art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorchè l’operazione cui l’intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.
9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 nonchè le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato membro.

Art. 41.

Cessioni intracomunitarie non imponibili.
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell’art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 688/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a) la consegna in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto;
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta;
c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’art. 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonchè le prestazioni di servizi indicate nell’art. 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

Art. 42.

Acquisti non imponibili o esenti.
1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ovvero è esente dall’imposta a norma dell’art. 10 dello stesso decreto.
2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Art. 43.

Base imponibile ed aliquota.
1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l’ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell’acquisto.
2. La base imponibile nell’ipotesi di cui all’art. 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell’ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l’aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633.

Art. 44.

Soggetti passivi.
1. L’imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi.
L’imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. In deroga al comma 1, l’imposta è dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell’art. 38, dal cessionario designato con l’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all’art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d’imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, la rappresentanza può essere limitata all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 46, nonchè alla compilazione, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all’obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all’art. 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell’art. 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 45.

Detrazione.
1. E’ ammessa in detrazione a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell’esercizio di impresa, arti e professioni.

Art 46.

Fatturazione delle operazioni intracomunitarie.
1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonchè dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 e per le prestazioni di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, non soggette all’imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all’imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dello Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all’art. 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettere a), b) e c) o committente delle prestazioni di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro trenta giorni dall’effettuazione dell’operazione deve emettere entro il quindicesimo giorno successivo in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l’indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

Testo risultante a seguito della conversione
All’art. 46, al comma 5, le parole: “trenta giorni dall’effettuazione” sono sostituite dalle seguenti: “il mese successivo a quello di effettuazione”; e le parole: “il quindicesimo giorno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “il mese seguente”.

Art 47.

Registrazione delle operazioni intracomunitarie.
1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), e alle operazioni di cui all’art. 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all’art. 25 del predetto decreto, distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all’art. 23 dello stesso decreto.
2. I contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anzichè in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all’art. 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.

Art. 48.

Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.
1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.
2. Nella dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno precedente, di cui all’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell’art. 47, commi 1 e 3, del presente decreto nell’anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l’esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell’anzidetto art. 28.

Art. 49.

Dichiarazione e versamento dell’imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa.
1. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l’imposta deve essere versata, a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.
3. L’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all’accisa.
4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell’esercizio dell’attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato, indicati nell’art. 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo e dell’art. 47, comma 3.

Art. 50.

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari.
1. Le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e le prestazioni di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l’ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
4. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell’art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all’ufficio competente nei loro confronti, a norma dell’art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all’effettuazione di ciascun acquisto; l’ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all’art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. L’elenco riepilogativo delle cessioni deve contenere anche l’indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai quali sono stati inviati, ai sensi dell’art. 41, comma 3, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonchè la specificazione del relativo titolo. I soggetti indicati nell’art. 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto art. 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8. Con l’osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonchè le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi.

Testo risultante a seguito della conversione

All’art. 50, al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l’indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell’art. 41, comma 3, ovvero dell’art. 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonchè la specifica del relativo titolo”.

Art. 51.

Disposizioni relative ai produttori agricoli.
1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all’art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta si applica secondo le disposizioni dell’art. 47, comma 3, e dell’art. 49, commi 1 e 2, del presente decreto.
2. Per le cessioni di cui all’art. 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformità alla lettera a) del comma 1 dell’art. 41, dai produttori agricoli di cui all’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso art. 34, per l’applicazione dell’imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalità di cui all’art. 38-ter del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Art. 52.

Cessioni a viaggiatori.
1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell’ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell’art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l’importo fissato dalle norme comunitarie, sull’eccedenza è dovuta l’imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l’applicazione del presente articolo.

Art. 53.

Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi.
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’art. 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall’acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell’imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all’ammontare dell’imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all’imposta nel territorio dello Stato.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell’imposta dovuta a norma dell’art. 38, comma 3, lettera e), nonchè le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.
3. I pubblici uffici non possono procedere all’immatricolazione, all’iscrizione in pubblici registri o all’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonchè ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all’adempimento dell’imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell’art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell’adempimento dell’imposta.
5. Nel comma 1 dell’art. 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “formalità doganali” sono inserite le seguenti: “o a quelle di cui all’art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331”.

Art. 54.

Sanzioni.
1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall’art. 47, nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l’imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare una imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all’art. 47, comma 3.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all’art. 50, comma 3, l’operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.
3. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l’indicazione dell’ammontare delle operazioni dell’imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’imposta o la maggiore imposta dovuta.
4. Per l’omesso versamento, in tutto o in parte, dell’imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno. 5. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni.
6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all’art. 47, comma primo, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7. Per l’omessa presentazione degli elenchi di cui all’art. 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
8. Le sanzioni stabilite nell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l’individuazione dei soggetti cui si riferiscono.
9. Le pene pecuniarie previste all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non si applicano per gli errori formali commessi fino al 30 giugno 1993 e per gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti entro il 31 marzo 1993. Non si fa luogo alla restituzione di importi già pagati.

Testo risultante a seguito della conversione
All’art. 54:
al comma 9, le parole: “il 31 marzo 1993” sono sostituite dalle seguenti: “la stessa data, purchè regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; è aggiunto, in fine, il seguente comma: “9-bis. Il comma 4 dell’art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è sostituito dal seguente: “4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall’art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; per l’omissione o la inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell’accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni; si applicano altresì, anche agli uffici doganali, le disposizioni di cui all’art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni””.

Art. 55.

Collaborazione nei controlli ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri.
1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l’esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

Art. 56.

Norme applicabili.
1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Titolo II
ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Capo III
Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto connesse al regime temporaneo degli scambi intracomunitari.
Art. 57.

Adeguamento della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) nell’art. 7, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
“Agli effetti del presente decreto:
a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l’isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di sbarco.”;
B) nell’art. 8, primo comma, lettere a) e b), le parole “all’estero o comunque fuori del territorio doganale” sono sostituite dalle parole “fuori del territorio della Comunità economica europea”;
C) nell’art. 8, primo comma, lettera b), le parole: “nei bagagli personali fuori del territorio doganale” sono sostituite dalle parole: “nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea” e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: “che intenda esportarli” sono aggiunte le seguenti: “o destinarli a cessioni intracomunitarie” e dopo le parole: “inerente all’attività di esportazione” sono aggiunte le seguenti: “o a quella diretta a scambi intracomunitari”;
D) nell’art. 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Ai fini dell’applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonchè per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma”;
E) nell’art. 9, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
“7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea.”;
F) nell’art. 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonchè delle fatture relative a cessioni intracomunitarie”; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.”;
G) l’art. 38-quater è sostituito dal seguente: “Art. 38-quater (Sgravio dell’imposta per i viaggiatori stranieri). — 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell’art. 21, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’art. 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro tre mesi dall’effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’art. 25.”;
H) nell’art. 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: “o da atto registrato presso l’ufficio del registro.”;
I) l’art. 67 è sostituito dal seguente: “Art. 67 (Importazioni). — 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell’art. 7, primo comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’art. 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare;
e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).
2. Sono altresì soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.”;
L) nell’art. 68 la lettera e) è soppressa;
M) nell’art. 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “L’imposta assolta per l’importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l’acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all’imposta nello Stato membro di destinazione.”;
N) nell’art. 73-bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole “o dall’importatore” sono aggiunte le parole “ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari” e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole “o importatori” sono aggiunte le parole “ovvero agli acquirenti intracomunitari”; O) nell’art. 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole “L’imposta afferente l’importazione” sono inserite le parole “o l’acquisto intracomunitario”.
2. Le operazioni di cui all’art. 40, comma 9, concorrono a formare l’ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell’art. 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Testo risultante a seguito della conversione
All’art. 57, al comma 2, dopo le parole: “all’art. 40, comma 9,” sono inserite le seguenti: “e all’art. 58”.

Art. 58.

Operazioni non imponibili.
1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.
La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
2. Salvo quanto previsto nell’art. 41, comma 2, lettera a), del presente decreto sono non imponibili, anche agli effetti dell’art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell’art. 38, comma 5, lettera a) del presente decreto, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati ad essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro.

Art. 59.

Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all’esportazione.
1. Le disposizioni dell’art. 38-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonchè relative prestazioni accessorie per le quali l’imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 44, comma 2, lettera b), del presente decreto.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l’accertamento della conformità degli stessi e l’apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall’ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.”.

Art. 60.

Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.
2. In deroga al comma 1 e all’art. 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all’atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l’immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all’atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.
3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.
4. Non sono soggette all’imposta le importazioni relative a:
a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;
b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;
c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall’imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l’ammontare dell’imposta risulta non superiore a lire 20 mila.
5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all’imposta ancorchè anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l’art. 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l’art. 50, comma 6, ai fini della compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti.
6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l’applicazione dell’art. 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le cessioni siano non imponibili anche a norma dell’art. 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 50, comma 6, ancorchè le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

Legge del 30 ottobre 2014 n. 161 – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato

ivafe

Legge del 30 ottobre 2014 n. 161 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 – supplemento ordinario

Articolo 9 

Art. 9. Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore delle attivita’ finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAX U.

In vigore dal 25 novembre 2014

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IVAFE – Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero

ivafe

“Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero

  • prodotti finanziari,
  • conti correnti e
  • libretti di risparmio,

devono versare un’imposta sul loro valore: l’Ivafe.

L’oggetto del tributo è stato determinato in questo modo dalla legge europea 2013-bis (legge del 30 ottobre 2014 n. 161), in vigore dal 25 novembre 2014. Precedentemente, il riferimento era costituito dalle “attività finanziarie detenute all’estero“.

Le disposizioni della legge del 30 ottobre 2014 n. 161 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2014.

L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari all’1 per mille annuo per il 2012, all’1,5 per mille per il 2013, e al 2 per mille a decorrere dal 2014.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio.

L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.

Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso.

Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Se il titolo ha sia il valore nominale sia quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.

Non spetta alcun credito d’imposta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

Il pagamento dell’Ivafe segue le regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”
  • “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
  • “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”

In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati, a partire dal 2014, nel quadro RW. Precedentemente, il contribuente era chiamato a compilare la Sezione XV B del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.