Art. 1
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142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 sono abrogati;
b) all’articolo 167:
1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si
considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;
3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore
all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle societa’»;
4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le
seguenti: «o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni».
143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all’articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del presente articolo.
144. Le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015.
145. A fini di adeguamento alle direttive emanate
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e
presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che
riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività’
economica effettiva, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti modalità’, termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la
trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle entrate da parte delle società’ controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno
l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato
consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel
periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da
soggetti diversi dalle persone fisiche. L’Agenzia delle entrate
assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura
richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi
indicate, sono tenute anche le società’ controllate, residenti nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la società’ controllante che
ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in
uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e’ inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.
147. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasione
internazionale. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono definite le modalità’ tecniche di applicazione del
presente comma ed e’ disposta la contestuale soppressione di
eventuali duplicazioni di adempimenti già’ esistenti.
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