Quindi vengono aggiunte alla lista: Aruba, Barbados, Belize, le Bermuda, Dominica, Fiji, Isole Marshall, Oman, Emirati Arabi e Vanuatu.
Altri 34 paesi (compresa la Svizzera) continueranno a essere monitorati nel 2019 (lista grigia), perché si sono impegnati a modificare la loro legislazione nazionale, mentre 25 paesi del censimento iniziale sono stati rimossi.
Di fatto la black list non ha nessun valore coercitivo: semplicemente i 15 paesi non potranno ricevere aiuti dall’Unione Europea, a meno che non si tratti di aiuti allo sviluppo. Imprese e privati potranno continuare ad avere rapporti con questi stati senza rischiare nessuna sanzione a livello europeo. La Commissione Europea, però, incoraggia i singoli stati membri, se lo riterranno necessario, a mettere in atto sanzioni più stringenti .
L’elenco dei Paesi extra UE cosiddetti “black list” aiuta i soggetti coinvolti nella protezione del sistema finanziario UE a individuare con maggiore efficacia i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (FdT).
L’elenco vale sia per gli Intermediari finanziari che per i Professionisti (anche in forma associata o societaria) – CED e ogni altro soggetto che rende in maniera professionale, anche per i propri associati o iscritti, servizi in materia di contabilità e tributi (compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati).
In particolare, negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231-2007 sono contemplati gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela e le relative modalità di esecuzione.
In essi si prevede che i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, debbano applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
Tra gli altri fattori di cui tenere conto spicca proprio quello relativo ai clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio individuati dalla Commissione europea, per i quali si applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela.
Quindi i rapporti professionali / le operazioni con soggetti ivi residenti comporteranno l’obbligo di:
- rafforzare il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette;
- acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo / titolari effettivi;
- approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- intensificare la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto.
Vedi: Tassazione equa: l’UE aggiorna l’elenco di giurisdizioni fiscali non cooperative
Vedi: Elenco comune dell’UE delle giurisdizioni dei paesi terzi a fini fiscali