Archivi categoria: Dichiarazioni dei Redditi

Quadro RW – IVIE

L’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero ), l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è stata introdotta nel nostro ordinamento ad opera del comma 13 dell’art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Decreto Monti) e regolamentata dai commi al 14 al 17 (1).

In seguito sono state stata emanate:

  • il 2 luglio 2012 (Prot.: 2012/97954) la CIRCOLARE N.28/E della Direzione Centrale Normativa Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive Ufficio Redditi di Capitale e Diversi;
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) – commi 518 e 519 dell’articolo 1;
  • il 19 aprile 2013 la RISOLUZIONE N. 27/E
     OGGETTO: Ridenominazione dei codici tributo “4041”, “4042”, “4043” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
  • il 3 maggio 2013 la CIRCOLARE N. 12/E – cap V –  Novità in materia di IVIE e IVAFE;
  • Decreto-legge del 28/06/1990 n. 167 – Articolo 4 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita’. In vigore dal 04/07/2017, Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 8.

Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

L’imposta è dovuta dai:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le istruzioni dettagliate sul valore degli immobili da prendere come riferimento sono contenute nella CIRCOLARE N.28/E.

In allegato alla CIRCOLARE N.28/E.Tabella 1, sono elencati i Paesi UE e SEE distinguendo quelli per i quali:

  • in relazione ai quali si deve assumere quale base imponibile dell’IVIE il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento delle imposte indicate in tale colonna (Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,  Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
  • (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione ai quali per la determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU (vedi Tabella 2).

L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.

L’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita’ immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Dall’IVIE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e’ situato l’immobile.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia’ detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW. Il valore dell’immobile è costituito, in generale, dal costo risultante dall’atto di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. A decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 dicembre 2013 stabilisce, quale regola generale, che il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel quadro RW debba essere calcolato, per tutti i dati riportati nel quadro dichiarativo in esame, sulla base dei cambi mensili indicati nello specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi mensili agli effetti delle norme dei Titoli I e II del TUIR.

MODALITÀ DICHIARATIVE

Il contribuente dovrà compilare il quadro RW per il calcolo  IVIE.

Considerato che il quadro RW riguarda la rilevazione degli investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2018, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2018, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2018 debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730).

Gli obblighi d’indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (art. 7 quater, comma 23, del decreto legge n.193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 che ha modificato  l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227).

Ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.

VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Per l’individuazione del valore degli immobili situati all’estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVIE,  anche se non dovuta.
Pertanto, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l’IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).

COMPILAZIONE DEL QUADRO

Nei righi da RW1 a RW5, indicare:

• nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
1 proprietà
2 usufrutto
3 nuda proprietà
4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
• la colonna 2 deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
• nella colonna 3 il codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE
• nella colonna 4, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
• nella colonna 5, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero;
• nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
1 valore di mercato;
2 valore nominale;
3 valore di rimborso;
4 costo d’acquisto;
5 valore catastale;
6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
• nella colonna 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
• nella colonna 8, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività.
• nella colonna 12, indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVIE);
• nella colonna 13, riportare l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
I. l’aliquota dello 0,76 per cento;II. l’aliquota dello 0,40 per cento per l’immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19) solo per le unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dal 1°gennaio 2016, infatti, l’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 16 legge n. 208 del 2015) che non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
• nella colonna 14, riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovutaindicata in colonna 11 o 13;
• nella colonna 15, indicare l’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 11) e il credito d’imposta spettante (colonna 14);
• nella colonna 16, riportare, la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivila detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
• nella colonna 17, indicare l’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 13) e il credito d’imposta spettante (colonna14) e la detrazione (colonna 16);
• nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:
1 Compilazione quadro RL;
2 Compilazione quadro RM;
3 Compilazione quadro RT;
4 Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
5 Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;

• nelle colonne 22 e 23 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 24, barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.

Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo  RW7 del primo modulo indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i righi compilati.

Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’imposta dovuta ed eventualmente da versare per l’anno 2018.

In particolare indicare:
in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 17 se le attività sono soggette all’IVIE dei righi compilati nella presente sezione.
in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti
all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. REDDITI PF 2018;
in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVIE versati per l’anno 2018 con il modello F24;Per determinare l’IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4 Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna non supera 12 euro. Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

Per il versamento dell’Ivie si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:

  • “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”
  • “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”
  • “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
  • “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
  • “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”

 

 

(1) 13. A decorrere dal 2012 e’ istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 e’ il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta e’ dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per almeno quindici giorni e’ computato per intero.

15. L’imposta di cui al comma 13 e’ stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L’imposta non e’ dovuta se l’importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e’ costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e’ situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e’ quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile e’ situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

15-bis. L’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita’ immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all’imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l’articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 

16. Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e’ situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia’ detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

17. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche’ per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalita’ di versamento dell’imposta in acconto e a saldo (2).

Quadro RW – IVAFE

L’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere), l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è stata introdotta nel nostro ordinamento ad opera del comma 18 dell’art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Decreto Monti) e regolamentata dai commi al 19 al 22 (1).

In seguito sono state stata emanate:

  • il 2 luglio 2012 (Prot.: 2012/97954) la CIRCOLARE N.28/E della Direzione Centrale Normativa Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive Ufficio Redditi di Capitale e Diversi;
  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) – commi 518 e 519 dell’articolo 1;
  • il 19 aprile 2013 la RISOLUZIONE N. 27/E
     OGGETTO: Ridenominazione dei codici tributo “4041”, “4042”, “4043” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
  • il 3 maggio 2013 la CIRCOLARE N. 12/E – cap V –  Novità in materia di IVIE e IVAFE;
  • Decreto-legge del 28/06/1990 n. 167 – Articolo 4 – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita’. In vigore dal 04/07/2017, Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 90 Articolo 8.

La base imponibile dell’IVAFE è rappresentata dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

La Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ha previsto il differimento dell’istituzione dell’IVAFE dal 2011 al 2012. La misura dell’imposta è dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 è stata incrementata al 2 per mille a decorrere dal 2014 dall’articolo 1, co. 392, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014.

Dall’IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

L’introduzione dell’imposta è stata giustificata dal Legislatore italiano (e dai successivi interventi di prassi, vedi C.M. 28/E/2012) da esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo ai sensi dell’art. 13, co. 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, D.P.R. 642/1972.

La norma è nata dunque per eliminare la disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziare detenute all’estero.

Nell’ambito della procedura EU Pilot 5095/12/TAXU, la Commissione europea ha rilevato la incompatibilità con il diritto europeo di alcune disposizioni contenute nel D.L. 201/2011. In particolare, la Commissione contesta la disparità di trattamento tra l’imposta di bollo sui prodotti finanziari e quella sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Era stato evidenziato che il presupposto d’imposta dell’IVAFE era più ampio rispetto alla corrispondente imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Italia.

Nello specifico è stato rilevato che la normativa sul bollo si applica ai prodotti finanziari (ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati), mentre quella dell’IVAFE si applicava alle attività finanziarie. Ciò determinava una disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziare detenute all’estero. La differenza aveva impatti applicativi di non poco conto.

Basti pensare al caso della detenzione di quote di una società a responsabilità limitata che, se riferite a enti non residenti, erano assoggettate a IVAFE, mentre se riferite a una società a responsabilità limitata non scontavano l’imposta di bollo.

Per far fronte ai rilevi mossi dalla Commissione europea nell’ambito del Caso EU Pilot 5095/12/TAXU, l’art. 9 della L. n. 161 del 30.10.2014, ha modificato l’art. 19, co. 18, 20 e 21, D.L. 201/2011, restringendo l’ambito oggettivo di applicazione dell’IVAFE.

Si prevede in particolare che, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero, in luogo della precedente formulazione che la rapportava al più ampio concetto di attività finanziarie.

A seguito della suddetta modifica normativa, l’IVAFE non è più dovuta (dal 2014) in relazione alla detenzione all’estero, da parte delle persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia di:
– partecipazioni in società estere;
– metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
– valute estere (in banconote o monete);
– e per i finanziamenti soci.

MODALITÀ DICHIARATIVE

Il contribuente dovrà compilare il quadro RW  per il calcolo  IVAFE.

Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio il caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2018).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2018, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2018, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2018 debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730).

VALORIZZAZIONE  DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Per l’individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE.

Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione.

Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.” e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziarie patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività.

Il prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta all’amministrazione finanziaria.

In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici “investimento” e “Stato Estero”.

In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l’IVAFE complessiva dovuta.

Per le attività finanziarie si precisa che l’importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall’istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.

COMPILAZIONE DEL QUADRO

Nei righi da RW1 a RW5, indicare:

• nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
1 proprietà
2 usufrutto
3 nuda proprietà
4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
• la colonna 2 deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
• nella colonna 3 il codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE al FASCICOLO 2;
• nella colonna 4, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali” (le valute virtuali non sono soggette all’IVAFE in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E);
• nella colonna 5, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero;
• nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
1 valore di mercato;
2 valore nominale;
3 valore di rimborso;
4 costo d’acquisto;
5 valore catastale;
6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
• nella colonna 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
• nella colonna 8, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedi istruzioni di colonna 11);
• nella colonna 9, l’ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
• colonna 10, indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (il campo è da compilare solo nel
caso in cui sia dovuta l’IVAFE);
• nella colonna 11, riportare l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
I. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l’aliquota dello 0,20 per cento per i prodotti finanziari diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;
II. in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.
ESEMPIO: due conti correnti presso lo stesso intermediario Conto A possesso 100% 365 giorni valore medio 1.000 euro Conto B possesso 50% 365 giorni valore medio 7.000 euro Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = 4.500 euro
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro, l’imposta non è dovuta.
In ogni caso il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta superiore a 15.000 euro.
Conto A possesso 50% 365 giorni valore medio 5.000 euro
Conto B possesso 100% 365 giorni valore medio 3.000 euro
Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è dovuta la relativa imposta.
In questo caso vanno compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è “5.500”, mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato “17” dato da ((34,20 * 50% *(365/365)) e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro dato da (34,20* 100%*(365/365));

• nella colonna 14, riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;

• nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:
1 Compilazione quadro RL;
2 Compilazione quadro RM;
3 Compilazione quadro RT;
4 Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
5 Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;

• nelle colonne 22 e 23 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 24, barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.

Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo RW6 del primo modulo indicando in ciascunodi essi il totale di tutti i righi compilati.

Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per l’anno 2018. In particolare indicare: in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15 dei righi compilati nella presente
sezione; in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. REDDITI PF 2018; in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando
il modello F24; in colonna 4, (Acconti versati), indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati per l’anno 2018 con il modello F24.Per determinare l’IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito).

In tal caso l’imposta sul valore dell’IVAFE va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4043, con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo di questa colonna non supera 12 euro.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l’importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

I codici tributo da utilizzare sono:

“4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO

“4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA” 

“4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

(1) 18. A decorrere dal 2012 e’ istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

19. L’imposta di cui al comma 18 e’ dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

20. L’imposta di cui al comma 18 e’ stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per il 2012, dell’1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il valore e’ costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attivita’ e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

21. Dall’imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

22. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche’ per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalita’ di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

Criptovalute – Quadro RW

Per la prima volta, le istruzioni al quadro RW, Modello Persone Fisiche 2019 (redditi 2018), riportano che nel quadro RW vanno indicate anche le valute virtuali.

Le istruzioni alla compilazione del quadro RW prevedono che nella tabella dei codici delle attività detenute all’estero occorre indicare,  con il codice 14 (“Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in appendice alle istruzioni – fascicolo 2), anche le valute virtuali. Sempre le istruzioni riportano che nel caso delle valute virtuali il codice dello Stato estero può non essere indicato.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (l’art. 2 della Legge n. 186 del 2014, modificando l’articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha portato la soglia da 10.000 a 15.000 euro) resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta;
questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.

Nonostante l’entrata a regime del Common Reporting Standard (CRS, scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie)  e del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), il Modello Redditi PF 2019 obbliga ancora alla compilazione del Quadro RW.

L’art. 9, della Legge 6 agosto 2013, n. 97  (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013), sostituendo l’art. 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha esteso l’obbligo di compilazione compilazione del quadro RW ai titolari effettivi delle attività estere, secondo la nozione ricavabile dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007, art. 1, comma 2, lettera pp) (1), e dall’art. 20 (2), come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90). In merito alla figura del titolare effettivo si esprime dettagliatamente la Circolare N. 38/E del 20131.1.1 La figura del titolare effettivo.

La compilazione del quadro RW consente anche di liquidare l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero) dovuta sugli immobili detenuti all’estero e l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero) dovuta sulle attività finanziari detenute all’estero.

Per quelle attività, come le partecipazioni in società estere assimilabili alle Srl residenti, soggette al monitoraggio ma non alla liquidazione della IVIE o della IVAFE occorrerà barrare la casella “solo monitoraggio” nella colonna 20.

Con la risposta all’interpello non pubblico 956-39/2018, rilasciato dalla Direzione Regionale della Lombardia lo scorso 22 aprile) ha chiarito che: “Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto l’obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.
Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”. Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.
Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

Dando seguito alla risoluzione n. 72/E/2016 l’amministrazione conferma, nel rispetto della circolare n. 38/E/2013 sul monitoraggio fiscale, che anche le valute virtuali ricadono nell’obbligo dichiarativo nel Quadro RW.

C’è da considerare che la tecnologia blockchain, sulla quale si basano i bitcoin e altre criptovalute, rende, a di poco,  arduo determinare una loro precisa localizzazione geografica.

Le criptovalute sono dematerializzate, non hanno un “emittente” localizzabile in un determinato Stato e non prevedono un intermediario e le loro modalità di archiviazione sono  variegate e modificabili.

Le criptovalute, infatti, sono a-territoriali, non sono né in Italia né all’estero. Si può dire,  che le criptovalute sono nella “rete” (nella blockchain), per la quale non esiste né un concetto di “estero” né di territorio nazionale.

La dimensione a-territoriale delle criptovalute non può essere assimilata, nella gran parte dei casi, a quella delle attività estere di natura finanziaria. Con la conseguenza che il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, con il quale sono stati approvati i modelli dichiarativi, risulterebbe in contrasto con la norma primaria di riferimento (articolo 4 del Dl 167/1990). Senza contare che se soltanto dal 2019 (anno d’imposta 20189  le istruzioni al quadro RW includono le valute virtuali tra le attività da indicare nello stesso, potrebbe significare che in passato l’obbligo non sussisteva.

Si può così giungere alla conclusione che l’obbligo di indicazione nel quadro RW non sussista ogni qualvolta la persona fisica abbia la disponibilità della chiave privata, che rappresenta il “mezzo” attraverso il quale la stessa persona manifesta la volontà di disporre delle criptovalute.

Tale conclusione appare in linea con l’articolo 4 del Model Tax Convention on Income and on Capital del 21 novembre 2017, il quale fissa la presunzione che il luogo di detenzione delle valute virtuali sia coincidente con lo Stato ove il contribuente risulta residente ai fini tributari.

L’indicazione nel quadro RW dovrebbe sussistere solo per le criptovalute per le quali le chiavi private sono gestite dal custodial wallet (In questo caso assume rilevanza la V Direttiva antiriciclaggio, che individua questi soggetti nei «prestatori di servizi di portafogli digitali»), se quest’ultimo risulta soggetto residente o domiciliato all’estero. L’indicazione non avrebbe senso, invece, per le criptovalute gestite attraverso custodial residenti in Italia, venendo a mancare ogni legame con l’estero.

Questa soluzione si coniuga anche con l’aspetto sanzionatorio. Le sanzioni relative al monitoraggio fiscale vengono, infatti, diversificate a secondo del luogo in cui le attività non dichiarate vengono detenute. Se le stesse risultano detenute nei Paesi black list, le sanzioni risultano raddoppiate. Il legame territoriale delle penalità ha una sua coerenza soltanto per le valute virtuali detenute attraverso i prestatori di servizi di portafogli digitali.

Considerando che le criptovalute sono costituite sostanzialmente da un software e che i relativi portafogli elettronici (i cosiddetti wallet) sono su piattaforme di gestione accessibili on line, si ritiene che nel nella colonna 4 del modello RW vada inserito il codice dello Stato Estero in cui ha sede il soggetto che eroga il servizio o il gestore del server.

Le istruzioni al Quadro RW specificano che nella colonna 4 va inserito il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”.

Il modello RW richiede l’indicazione del controvalore delle attività finanziarie detenute, sulla base del provvedimento del direttore delle Entrate del 18 dicembre 2013, emanato ai sensi e per gli effetti del comma 4 del Dl 167/1990 con il quale viene conferito il potere di stabilire «il contenuto della dichiarazione annuale delle attività all’estero nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare».

In tale provvedimento, per la valorizzazione delle attività finanziarie, viene operato un rinvio ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell’Ivafe, previsti dal comma 20 dell’articolo 19 del Dl 201/2011, ancorché non dovuta.

Il criterio di valorizzazione dell’Ivafe consiste nel «valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari (…) e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso».

Le circolari 28/E/2012 e 38/E/2013 sottolineano come tale valore debba essere pari:

  • o al valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
  • o al valore nominale, se le attività? finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
  • o al valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
  • o al costo d’acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.

La nozione di mercati regolamentati è stata individuata dalla circolare 165 del 1998 : “Per quanto riguarda, invece, il riferimento ai mercati regolamentati si ricorda che tale previsione normativa e’ gia’ presente nel TUIR e precisamente negli articoli 9, comma 4, lett. c), 61, comma 3, e 66, comma 1-bis). In tale nozione vanno ricompresi non solo la borsa ed il mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative; più specificamente, si intende far riferimento ai mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché a quelli di Stati appartenenti all’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.“.

Le rilevazioni di prezzo delle criptovalute avvengono in luoghi che non costituiscono:

  • mercati regolamentati, fattore alla base del diniego della Securities and Exchange Commission (Sec)  alla creazione di Exchange Traded Fund (Etf) in criptoattività;
  • un sistema organizzato di negoziazione, avendo rilevazioni, con rilevanti variazioni, su piattaforme private che rilasciano informazioni relative al prezzo non validate e non verificabili.

Le criptovalute non hanno valore nominale e non hanno un valore di rimborso e conseguentemente l’unico criterio oggettivo è costituito dal costo sostenuto per l’acquisto delle stesse.

Pertanto, nelle ipotesi in cui sussiste l’obbligo di indicazione  delle valute virtuali nel quadro RW, il criterio del costo appare l’unico parametro coerente.

Non è stato chiarito se, nel caso delle valute virtuali, l’obbligo di monitoraggio non sussista per i wallet il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro, soglia prevista per i conti correnti e i depositi bancari detenuti all’estero.

Assimilando i wallet a depositi bancari, ai fini dichiarativi,  dovrebbero applicarsi gli stessi limiti di valore.

Di contro si potrebbe sostenere che l’acquisto di criptovalute sarebbe soggetto agli obblighi di monitoraggio anche se di valore inferiore ai 15mila euro (articolo 4, comma 3, Dl 167/1990) in quanto il suddetto limite si rivolge solo a «depositi e conti correnti bancari», mentre la Banca d’Italia (comunicazione del 30 gennaio 2015) ha affermato che le criptovalute non sono valute aventi corso legale (“Le Valute Virtuali  non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica“).

(1) pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e’ istaurato, la prestazione professionale e’ resa o l’operazione e’ eseguita

(2) Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarita’ effettiva
di clienti diversi dalle persone fisiche)
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e’ attribuibile la proprieta’ diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa’ di capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta’ diretta la titolarita’ di
una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del
cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta’ indiretta la titolarita’
di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del
capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa’
controllate, societa’ fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non
consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le
persone fisiche cui e’ attribuibile la proprieta’ diretta o indiretta
dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le
persone fisiche cui, in ultima istanza, e’ attribuibile il controllo
del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in
assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che
consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi
non consenta di individuare univocamente uno o piu’ titolari
effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le
persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione
della societa’.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche
effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.

Ai sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attivita’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

Nel caso di asset detenuti in paradisi fiscali opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia; pertanto oltre a prevedere tali sanzioni, l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009 (1)).

In tal caso, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter art. 12 D.L. n. 78/2009, sono raddoppiate le sanzioni ed i termini di accertamento.

(12. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.

Modello PF 2019 – Quadro RT Sez. IV – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato

SEZIONE IV – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e dalla cessionedi quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza

La Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4 del TUIR, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati e emessi da tali società ed enti.

In ogni caso, a norma del comma 4 dell’articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

In questa Sezione vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR sempreché non sia dimostrato anche tramite l’esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non qualificate non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell’associante.

Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella Sezione III.

Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR deve essere segnalata negli appositi righi delle sezioni precedenti.

La presente sezione, inoltre, deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero (OICR) non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, realizzate dai partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell’organismo. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 44 del 2014).

Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle
associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le
partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti,
rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui
all’art. 44, comma 2 lett. a), del TUIR. Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 44 del TUIR quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di
associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del
valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si
tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia
superiore al 25 per cento dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore. Inoltre, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
la cessione di quote di partecipazione a fondi immobiliari detenute in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo sono
assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate in società ed enti commerciali di cui all’art. 5 del TUIR. Ai fini della verifica della
predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, del TUIR.

I righi da RT81 a RT88 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e/o quote, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d’imposta.

Nel rigo RT81, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR ovvero, con riferimento alle predette società ed enti, derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati.

Nel rigo RT82 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza. La casella di colonna 1 del rigo RT83 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel rigo RT83, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti di cui al rigo RT81, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

Nel rigo RT84, indicare l’importo complessivo o dei valori di acquisto delle cessioni di partecipazioni da OICR immobiliari non conformi di cui al rigo RT82.

Nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel rigo RT85, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra la somma degli importi dei righi RT81 e RT82 e la somma degli importi dei righi RT83, colonna 2, e RT84.

 

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata . La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT95 colonna 5. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I, II e III del presente quadro.

Nel rigo RT86, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello Redditi 2018 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente Sezione.

Nel rigo RT87, indicare la differenza tra l’importo del rigo RT85, colonna 2 e quello del rigo RT86. Tale importo costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 5.

Nel rigo RT88, indicare l’imposta sostitutiva pagata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.

Modello PF 2019 – Quadro RL – Sez. I – A – Dividendi corrisposti da imprese  residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato rinveniente da una partecipazione qualificata

Ipotizziamo di essere in presenza di un dividendo di fonte estera, di 100, su cui siano state subite ritenute, nello stato estero, ritenute a titolo d’imposta per 10, rinveniente da una partecipazione qualificata, proveniente da una società non residente in un Paese o territorio fiscalità privilegiata, formatosi con utili prodotti dell’esercizio  2017, deliberato nel 2018, percepito direttamente dal contribuente, persona fisica non imprenditore, nel 2018 senza il tramite di un intermediario finanziario italiano.

Dal 1° gennaio 2018 gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.m. 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della citata legge). Quindi i predetti utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.

Per i dividendi il momento impositivo coincide con l’anno in cui sono percepiti (art. 45 TUIR  – Determinazione del reddito di capitale 1. Il reddito di capitale e’ costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta,….), ossia secondo un criterio di cassa.

contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentatidovranno esporre nella dichiarazione dei redditi  i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

I redditi di natura qualificata, prodotti all’estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha comportato l’applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati nella Sez. I – A del quadro RL.

Nel rigo RL1, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell’apposita certificazione.

nella colonna 1:

  • il codice 9, (utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese  residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017);

nella colonna 2:

  • 58,14 – Il 58,14% della somma (100) degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2018;

nella colonna 3:

  • 0 – importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.

Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN33 , colonna 4, del quadro RN (nel nostro esempio 0).

Il contribuente assoggettando gli Utili derivanti da partecipazioni  qualificate a Tassazione Ordinaria  (quadro RL Sez. I) avrà diritto al credito d’imposta per le imposte pagate pagate all’estero e  dovrà compilare il Quadro CE.

Modello PF 2019 – Rigo RM12 – Dividendo di fonte estera rinveniente da una partecipazione non qualificata

Ipotizziamo di essere in presenza di un dividendo di fonte estera, di 100, su cui siano state subite nello stato estero ritenute a titolo d’imposta per 10, rinveniente da una partecipazione non qualificata, proveniente da una società non residente in un Paese o territorio fiscalità privilegiata, formatosi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberato nel 2018, percepito direttamente dal contribuente, persona fisica non imprenditore, nel 2018 senza il tramite di un intermediario finanziario italiano.

Preliminarmente, va ricordato che tali dividendi se riscossi per il tramite di un intermediario finanziario italiano, sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, attualmente pari al 26%, applicata sui dividendi al netto delle ritenute in uscita effettuate nello Stato estero (c.d. “netto frontiera”) secondo quanto disposto dall’articolo 27, commi 4 e 4-bis, D.P.R. 600/1973.

Qualora nella riscossione di tali dividendi, invece, non intervenga un intermediario finanziario che agisca da sostituto di imposta in Italia, trova applicazione l’articolo 18 Tuir secondo cui tali redditi sono soggetti a imposta sostitutiva (e in nessun caso possono scontare la tassazione ordinaria) con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta operata dagli intermediari finanziari. I dividendi, in tal caso, devono essere indicati nel rigo RM12 del modello Unico.

Per i dividendi il momento impositivo coincide con l’anno in cui sono percepiti (art. 45 TUIR  – Determinazione del reddito di capitale 1. Il reddito di capitale e’ costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta,….), ossia secondo un criterio di cassa.

Per poter correttamente applicare le modalità dichiarative di un dividendo di fonte estera un distinguo deve farsi in base alla individuazione delle fattispecie che fanno riferimento alla definizione di  partecipazione qualificata.

Ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R., per partecipazione qualificata si intende una partecipazione societaria che presenti i seguenti requisiti:

  • Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri
    • possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.
  • Società non quotata in mercati regolamentati
    • possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio

Nel caso di partecipazione non qualificata va compilata la Sezione V del Quadro RM – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva.

Infatti nella Sezione V del Quadro RM vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR (1)), 26%.

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, ma gli utili di fonte estera,
qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate, non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria ed  è escluso il credito per le imposte pagate all’estero (art. 165 del TUIR), in quanto il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo in Italia.

Inoltre, dal 1 gennaio 2018, anche gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria.

Gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro RL, Sezione I.

Nell’esempio in esame, trattandosi di partecipazione non qualificata, il momento di deliberazione non ha rilevanza, il dividendo in esame va dichiarato nella Sez. V del quadro RM.

Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura qualificata e non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a
fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni al quadro RL.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella Sez. V del quadro RM devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.

Ciò premesso, nel rigo RM12, indicare:

  • nella colonna 1, H”;
  • nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella“Elenco Paesi e Territori esteri”).
  • nella colonna 3, 100, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
  • nella colonna 4, l’aliquota applicabile, 26;
  • nella colonna 5, l’imposta dovuta, 26.
  • Nella colonna 6, nell’esempio in esame , non è possibile barrare la casella per optare  per la tassazione ordinaria in quanto  gli utili di fonte estera, qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate, non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria).
  • La colonna 7 non va  barrata .

Soffermiamoci, ai soli fini teorici,  sulle istruzioni ministeriali alla colonna 3 Rigo RM12: indicare l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (prudenza vuole che ci si attenga ad esse).

Due sono le disposizioni normative che interessano:

  •  la prima è l’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973,
    che ai commi 4 e 4-bis,  stabilisce l’assoggettamento
    alla ritenuta a titolo di imposta pari al
    26% se nell’incasso interviene un soggetto intermediario
    stabilito sul territorio italiano.
    La ritenuta a titolo di imposta del 26% deve calcolarsi
    sui dividendi al netto delle ritenute subite
    nello Stato estero: base imponibile “netto frontiera”;
  • la seconda è l’art. 18, comma 1, del T.U.I.R.che stabilisce l’assoggettamento alla imposta sostitutiva nel caso in cui l’incasso da parte dei soci fosse diretto.

L‘art. 18 del T.U.I.R. non fa alcun riferimento al valore “netto frontiera”, valore al quale fa invece riferimento il D.P.R. n. 600/1973, ma si limita a disciplinare l’aliquota di tassazione equiparandola a quella applicabile a titolo di imposta.
Se ne potrebbe dedurre che la base imponibile di riferimento sia differente a seconda che intervenga o meno un intermediario: nel caso di un suo intervento la base di tassazione sarebbe inferiore,
venendo la medesima ridotta delle ritenute operate all’estero.

Mentre, infatti, in base ai principi generali che regolano la materia l’imposta sostitutiva del 26%, da liquidare nel rigo RM12 del modello REDDITI  PF, dovrebbe avere quale base imponibile il dividendo assunto al netto delle imposte assolte all’estero, le istruzioni al modello di dichiarazione rimangono ferme nello stabilire che la base imponibile è individuata nell’utile al lordo delle ritenute subite all’estero, con una soluzione che troverebbe conferma anche nella risoluzione n. 80/2007 (….Nel caso in cui, invece, la materiale riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non dovesse avvenire per il tramite di un intermediario residente che interviene nella riscossione del reddito in qualità di sostituto d’imposta, troverebbe applicazione l’art.18 del Tuir il quale dispone che tali redditi devono essere assoggettati ad un’imposizione sostitutiva da applicare all’utile/dividendo distribuito dal soggetto non residente, che va considerato al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo……).

La differenza può risultare, in certi casi, sensibile: posto, come nel caso in esame, 100 l’utile lordo e in 10 la ritenuta estera, assumendo quale base imponibile l’utile al netto delle imposte estere l’imposta italiana sarebbe pari a 23,4 (il 26% di 90), mentre, in base alle istruzioni essa ammonterebbe a 26 (il 26% di 100).

La circolare dell’Agenzia delle entrate 5 marzo 2015, n. 9/E afferma che i redditi di capitale di fonte estera percepiti senza l’intervento di un soggetto intermediario devono essere assoggettati a tassazione “nella stessa misura” alla quale sono assoggettati i redditi percepiti tramite l’intermediario: si tratterebbe di capire se l’espressione “stessa misura” si riferisca alla pura aliquota o, piuttosto, faccia riferimento anche alla base imponibile.

(1)”Art. 18 – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facolta’ di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.(1)

2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche’ di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
(1) Comma così modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

QUADRO CE – CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE

(gli artt. del TUIR presi in considerazione sono nella formulazione anteriore all’entrata in vigore (periodo d’imposta successivo al 31/12/2018) del D.Lgs. 29/11/2018 n.142).

I contribuenti, fiscalmente residenti in Italia, che nel corso del periodo di imposta hanno percepito redditi esteri, hanno diritto di beneficiare di un credito di imposta, fruibile al fine di evitare la doppia imposizione economica sui redditi esteri percepiti.

In virtù del principio della Worldwide Taxation, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti a dichiarare in Italia i redditi esteri percepiti nel corso dell’anno.

Nel caso in cui su tali redditi sia già stata applicata una tassazione nello Stato di erogazione (c.d. Stato della fonte), il contribuente rischia di andare incontro a da una situazione di doppia imposizione del reddito.

Per evitare questo l’articolo 165 del DPR n. 917/86 (1) prevede il meccanismo del credito di imposta, calcolato in base alle imposte pagate all’estero e divenute definitive.

Meccanismo del credito di imposta :

  • Il contribuente versa le imposte all’estero sui redditi ivi prodotti;
  • Il contribuente calcola le imposte italiane sui redditi, italiani ed esteri, di cui è titolare;
  • Il contribuente detrae dall’imposta netta italiana, con alcune limitazioni, le imposte già versate all’estero.

Ove:

  • Deve trattarsi di imposte estere pagate a titolo definitivo;
  • Qualora il versamento di imposta sia fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione in Italia  lo stesso potrà rientrare nella dichiarazione dell’anno di imposta precedente.

Vedi:  SOCIETÀ DI CAPITALI – CREDITO PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

Vedi: Circolare 9/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate.

Il quadro CE è riservato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

Infatti il comma 1 del 165 recita: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione“.

il credito per le imposte pagate all’estero quindi spetta fino a concorrenza della quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra:

  • reddito prodotto all’estero
  • reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

Questo sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero.

Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

I redditi di impresa sono da considerare come “prodotti all’estero” se derivano da attività esercitate oltre frontiera attraverso una stabile organizzazione: è uno dei tanti chiarimenti contenuti nella circolare 9/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo (comma 5 dell’art. 165 del TUIR: Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo).

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Nell’articolo 165 del TUIR resta sostanzialmente immutato il criterio generale già previsto nel previgente articolo 15 del TUIR, secondo cui la detrazione è consentita quando le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo

Come già affermato nella circolare del 12 giugno 2002, n. 50, la definitività dell’imposta pagata all’estero coincide con la sua “irripetibilità”, ossia con la circostanza che essa non è più suscettibile di modificazione a favore del contribuente (Le imposte pagate all’estero sono detraibili se divenute “irripetibili” e, di conseguenza, non possono essere considerate tali quelle suscettibili di modificazione a favore del contribuente (Es: imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali e’ prevista la possibilità’ di rimborso totale o parziale). Si possono considerare “non ripetibili”, e quindi detraibili, anche le imposte pagate all’estero nell’anno in corso, qualora siano già’ state dichiarate all’estero e pagate prima di effettuare la dichiarazione
dei redditi in Italia e soddisfino i predetti requisiti di
immodificabilita’. Se sono suscettibili di rimborso, le imposte pagate
all’estero si possono detrarre nell’anno in corso, al netto del
rimborso, solo se questo è  già stato richiesto ed ottenuto prima di
effettuare la dichiarazione in Italia e si possa considerare certo nel
suo ammontare.)
Con Circolare del 08/02/1980 n. 3 – Min. Finanze – Imposte Dirette,  si è definito che la correlazione esistente tra imposta pagata in via definitiva e il relativo reddito non esclude che l’imposta possa essere considerata “definitiva”, anche qualora il reddito sia ancora suscettibile di verifica nello Stato estero in cui viene prodotto.

Non possono, invece, considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale, anche mediante “compensazione” con altre imposte dovute nello Stato estero.

Per quanto riguarda le imposte suscettibili di parziale rimborso, queste possono essere comunque detratte, al netto del rimborso spettante, sempre che si possa considerare certo il relativo ammontare alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

Le imposte estere devono considerarsi “pagate a titolo definitivo” nel periodo d’imposta in cui le stesse sono state versate al Fisco estero, a nulla rilevando il periodo d’imposta in cui il beneficiario del reddito estero è venuto in possesso della relativa certificazione. La certificazione, infatti, ha valenza meramente probatoria e, pertanto, non determina la definitività del pagamento del tributo. Sarà, quindi, premura del contribuente munirsi tempestivamente della documentazione idonea a dimostrare il pagamento dell’imposta nello Stato estero.

Alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10 dell’art. 165 del TUIR, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente (comma 10 dell’art. 165 del TUIR: Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente).

E’ necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:

  • un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del TUIR ( RE/RCN x Imposta Italiana);
  • la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
  • la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
  • l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
  • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi.

La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di produzione.

Nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, il legislatore fiscale italiano ha adottato il metodo per country limitation prevedendo, al comma 3 dell’articolo 165 del TUIR, che la detrazione debba essere effettuata separatamente per ciascuno Stato. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 165 del TUIR, la detrazione per singolo Stato deve essere calcolata in base al rapporto tra il reddito estero di ciascuno Stato e il reddito complessivo netto. In altri termini, il denominatore tiene conto sia dei redditi che delle perdite conseguiti in Italia e all’estero.

(Circolare n. 9 del 5 marzo 2015 – 7.3.5. Calcolo eccedenze in ipotesi di produzione di redditi in più Stati e collegamento con il principio della per country limitation – In applicazione del principio della per country limitation di cui al comma 3 dell’articolo 165 del TUIR, la determinazione delle detrazioni spettanti a titolo di foreign tax credit e delle eventuali eccedenze deve essere effettuata separatamente Stato per Stato. Il numeratore del rapporto previsto dal primo comma dell’articolo 165 del TUIR (RE/RCN) dovrà comprendere solo i redditi complessivamente prodotti in uno stesso Stato.)

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR o che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 o 116 del TUIR e che sono assoggettati alla maggiorazione IRES prevista dal comma 36-quinquies dell’art. 2 del D.L. n. 138 del 2011 (maggiorazione per le società di comodo) o all’addizionale IRES prevista dai commi 65 e 66 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (addizionale banche), devono compilare il presente quadro tenendo conto che la somma delle quote di imposta estera considerate dalla società consolidata o partecipata e dalla società consolidante o dai soci, riferita al medesimo Stato estero e al medesimo anno di produzione, non può essere superiore all’imposta estera complessiva pagata a titolo definitivo.

Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, non devono compilare il presente quadro con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all’estero prodotti nei periodi d’imposta in regime di branch exemption. Nell’ipotesi di cui al comma 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione da scomputare dall’imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture (punto 4.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).

Il quadro CE va utilizzato anche per la determinazione del credito d’imposta riconosciuto al soggetto residente nel territorio dello Stato che controlla soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR, ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dai medesimi soggetti nonché remunerazioni derivanti da contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR stipulati con gli stessi e per i quali operi la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR, dell’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta è computato in aumento del reddito complessivo (art. 89, comma 3, del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 1009, della legge n. 205 del 2017).

Al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, è riconosciuto un credito d’imposta per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lett. a), del medesimo art. 167  (a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento). Il credito d’imposta spetta, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’art. 89, comma 3, del TUIR;

“Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo.”

tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (art. 86, comma 4-bis, del TUIR.

“4bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. “

Nel prosieguo  il credito d’imposta di cui agli artt. 86, comma 4-bis, e 89, comma 3, del TUIR è definito “credito d’imposta indiretto”.

Il  quadro CE si compone di tre sezioni:

  • la prima è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto;
  • la seconda è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell’eventuale credito spettante;
  • la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

SEZIONE I – CREDITO D’IMPOSTA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 165 DEL TUIR E CREDITO D’IMPOSTA INDIRETTO

  • In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5 dell’art. 165 del TUIR) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
    Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
  •  la sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’importo teoricamente spettante del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito d’imposta indiretto;
  • la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.
  • Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero.Quanto sopra può essere reso con la seguente formula:

    (Reddito estero / (Reddito complessivo – perdite pregresse)) x imposta italiana

    Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

  • Si ricorda, inoltre, che il credito d’imposta indiretto spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra la quota imponibile degli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di conseguimento dei predetti utili e/o di realizzo delle predette plusvalenze. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

SEZIONE I-A

Per la determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR è necessario:

  • ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d’imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
  • ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.

Qualora il reddito estero d’impresa, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all’estero, tale reddito non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d’imposta di cui al comma 1.

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Per la determinazione del credito d’imposta indiretto spettante è necessario:

  • ricondurre, ove eccedente, l’importo delle imposte estere assolte dalla società controllata (o dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato estero) sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e/o delle partecipazioni cedute, alla quota di imposta lorda italiana relativa a tali utili e/o plusvalenze (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra quota imponibile degli utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate e reddito complessivo), eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero di residenza o di localizzazione delle società controllate ed allo stesso anno di consegui- mento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
  • ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta. Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.ATTENZIONE: nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente i due crediti d’imposta (credito d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), com- pilando un unico rigo della presente sezione. Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta, l’ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione è pari alla somma delle imposte pagate al- l’estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate (che per il credito di cui al comma 3 dell’art. 89 del TUIR vanno considerate in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti); allo stesso modo, il numeratore del rapporto per il calcolo della quota d’imposta lorda italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all’estero e della quota imponibile degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze rea- lizzate) derivanti dalle società estere controllate. Tale modalità di determinazione del credito d’imposta va adottata anche per la compilazione delle colonne 8 e 9 della presente sezione.Si precisa che l’imposta netta costituisce un limite per entrambi i crediti d’imposta sopra descritti.Determinazione del credito d’imposta spettante di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR Nei righi da CE1 a CE3 va indicato:
    • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito (vedere la tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
    • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
    • nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.
    • nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.
      Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2017 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta com- plessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2018, e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 30/09/2019, nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 30/09/2019 (termine di presentazione della presente dichiarazione).

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1, del- l’art. 165 del Tuir, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Si precisa che in presenza di una im- posta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi pro-dotti all’estero nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzionedel reddito estero;
  • nella colonna 9 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso annodi quello indicato in colonna 2 e nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1. L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
    La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:

ESEMPIO

Stato estero

Anno di produzione

Reddito estero

Imposta pagata all’estero

di cui resasi definitiva entro il 31/10/2018

di cui resasi definitiva entro il 30/9/2019

Credito utilizzato

nella precedente dichiarazione relativo all’imposta resasi definitiva entro il 31/10/2018

A

2017

1.000

350

200

150

200

B

2017

2.000

600

600

600

con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;

  • nella colonna 10 la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

  • nella colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda, quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Sta- to ed anno di produzione. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

colonna 10 – colonna 9

  • nella colonna 12, il credito d’imposta già utilizzato in periodi d’imposta precedenti dal cedente della par- tecipazione, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del TUIR;
  • nella colonna 13, la differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 11 e quello di colonna 12;
  • La colonna 14, è riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d’imposta, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Determinazione del credito d’imposta indiretto Nei righi da CE1 a CE3 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata (vedere la tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”);
  • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili e/o sono state realizzate le plusvalenze;
  • nella colonna 3, la quota imponibile degli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;
  • nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e/o alle partecipazioni cedute, resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito indiretto spettante, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando l’aliquota vigente nel periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;
  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto (determinato avendo riguardo al credito teoricamente fruibile e non a quello effettivamente spettante) al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo agli utili conseguiti e/o alle plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di residenza o localizzazione della società controllata estera che ha maturato gli utili;
  • nella colonna 9, il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e maturati dalle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1.
    L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
    La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente assolta dalle società controllate residenti o localizzate nel medesimo Stato si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
  • nella colonna 10, la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione: (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6. Si precisa che se tale rapporto assume un valore maggiore di 1 deve essere ricondotto ad 1;
  • nella colonna 11, l’importo delle imposte estere di colonna 4, ricondotto eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda; quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alle società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato e allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. A tal fine, riportare il minore importo tra quello indicato nella colonna 4 (imposte estere) ed il risultato della seguente operazione:

colonna 10 – colonna 9

  • nella colonna 12, il credito d’imposta già utilizzato in periodi d’imposta precedenti dal cedente della partecipazione, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del TUIR;
  • nella colonna 13, la differenza, se positiva, tra l’importo di colonna 11 e quello di colonna 12;
  • nella colonna 14, riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di usufruire del credito d’imposta anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, la quota delle imposte, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi;
  • nella colonna 15, uno dei seguenti codici:
    • codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d’imposta indiretto;
    • codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione di entrambi i crediti (credito d’imposta ex art.165, comma 1, del TUIR e credito d’imposta indiretto).

Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione del solo credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR, la presente colonna non va compilata.

SEZIONE I-B

Con riferimento all’importo indicato in colonna 11 o in colonna 13, qualora compilata la colonna 15, dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3), tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o per ogni periodo d’imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze (colonna 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi per i quali non è compilata la colonna 15) e alla somma degli importi indicati nella colonna 13 (per i righi per i quali è compilata la colonna 15), di ciascun rigo della sezione I-A. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all’anno 2017 ed il terzo rigo all’anno 2018, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l’anno 2017 ed uno per l’anno 2018).

In particolare, nei righi CE4 e CE5 va indicato:

  • nella colonna 1, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno) e/o in cui sono stati con- seguiti gli utili maturati dalla società controllata e/o realizzate le plusvalenze (o sono stati conseguiti gli utili maturati dalle società controllate e/o realizzate le plusvalenze relative a partecipazioni in società controllate residenti o localizzate in differenti Stati nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno);
  • nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi della sez. I-A per i quali non è compilata la colonna 15) e nella colonna 13 (per i righi della sez. I-A per i quali è compilata la colonna 15) dei righi da CE1 a CE3 riferiti all’anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta relativa all’anno di colonna 1 di questo rigo diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni indicato in colonna 8 dei righi della sezione I-A riferiti al- l’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.
    A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo. L’importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE23.

SEZIONE II – CREDITO D’IMPOSTA DI CUI AL COMMA 6 DELL’ART. 165 DEL TUIR

La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR. Tale norma dispone che in caso di reddito prodotto in un paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito prodotto all’estero.

Le disposizioni del comma 6 si applicano anche al credito d’imposta indiretto.

Quindi si può calcolare come credito d’imposta la tassa pagata anche in eccesso rispetto all’imposizione italiana, fino a concorrenza di un eventuale eccedenza italiana rispetto al medesimo reddito prodotto all’estero negli otto esercizi precedenti. Tecnicamente, si applicano i cosiddetti carry back e carry forward, ovvero riporto all’indietro o in avanti delle eccedenze. (Fonte: circolare n. 9 del 5 marzo 20157.3. Le modalità di calcolo delle eccedenze e il riporto all’indietro (carry back)
e in avanti (carry forward)
Per quanto attiene alla pratica applicazione dell’istituto, il comma 6
prevede la rilevazione di due opposte eccedenze:
a) dell’imposta estera pagata a titolo definitivo che eccede la quota di
imposta italiana relativa al reddito prodotto nel medesimo Paese (indicata, negli esempi, come “Ecc IE”, che confluisce nel relativo basket);
b) della quota d’imposta italiana che eccede le imposte estere pagate su
tale reddito Paese (indicata, negli esempi, come “Ecc II”, che confluisce nel
relativo basket).
L’istituto consente quindi la compensazione delle due eccedenze, attuata
con il riporto all’indietro o in avanti, in un arco temporale che copre
complessivamente sedici esercizi.
Ogniqualvolta risulti un’eccedenza delle imposte estere pagate a titolo
definitivo rispetto alla quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito prodotto in uno Stato (inteso come flusso complessivo delle varie componenti), è possibile – a regime – verificare la capienza del canestro (di seguito, “basket”) in cui sono state precedentemente memorizzate le eventuali eccedenze di segno opposto, ossia le eccedenze dell’imposta italiana rispetto a quella estera, sorte negli otto esercizi precedenti, con riferimento al reddito prodotto nel medesimo Stato.
Pertanto, la predetta eccedenza dell’imposta estera, quale risulta dal basket “eccedenza imposta estera” (Ecc IE), può essere computata a credito fino a concorrenza dell’ammontare complessivo del basket “eccedenza imposta italiana” (Ecc II). In particolare, essa può essere utilizzata in riduzione dell’imposta di periodo in cui viene verificata l’esistenza di tale capienza. Anche in tal caso, il sistema non consente il finanziamento delle imposte estere, bensì comporta la riliquidazione, a favore del contribuente, delle imposte italiane precedentemente versate.
La residua eccedenza di imposta estera (o il suo intero ammontare se nel
precedente periodo di osservazione non si erano formate eccedenze di imposta italiana) può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo e potrà essere utilizzata come credito al verificarsi – nel medesimo Paese estero – dell’opposta eccedenza della quota di imposta italiana. Alla scadenza dell’ultimo periodo in cui è consentito il riporto, l’eventuale residuo di eccedenze di imposte estere sarà azzerato e non potrà essere portato in diminuzione dal reddito imponibile del soggetto residente, né altrimenti recuperato in Italia.).

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:

  • reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d’imposta pagata all’estero;
  • reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
  • reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

ATTENZIONE: nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente le eccedenze d’imposta di cui al citato comma 6 relative ad entrambi i crediti (credito d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del TUIR), compilando un unico rigo della sezione II-A.

SEZIONE II-A

Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei righi da CE6 a CE8 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
  • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
  • nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nellasezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
  • nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell’anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione del- l’eccedenza di imposta estera;
    ad esempio:

Imposta estera = 120
quota di imposta lorda = 100
Imposta netta =70
credito spettante ai sensi del comma 1 =70
importo da indicare nella colonna 6 =100 – 70 = 30

  • nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.
    Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:(col. 3 x col. 7) – col. 4 col. 5Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3/col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
    Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l’eccedenza negativa d’imposta nazionale corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.
    Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:(col. 3 x col. 7) col. 5In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).
    Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l’eccedenza nega- tiva di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1)  se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre deter- minare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5. Su detta differenza va applicata l’aliquota vigente nel periodo d’imposta di produzione del reddito estero; l’importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in colonna 8;

2)  se l’importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L’importo dell’eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

  • nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

col. 4 – (col. 3 x col. 7) / col. 5

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3/col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colon- na 9 va indicato solo l’eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non frui- bile in quanto eccedente l’imposta netta.
Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l’eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall’importo dell’imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l’imposta pagata all’estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 17
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano sta- te compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve te- nere conto anche del credito già utilizzato.
Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l’eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell’eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d’imposta maturati nella pre- sente dichiarazione.
Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 17 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d’imposta ai sensi del comma 6 in precedenti dichiarazioni (presenza di un importo da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella pre- cedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.
In particolare, nelle colonne da 10 a 17 dei righi da CE6 a CE8 va indicato:

  • nella colonna 10, l’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
  • nella colonna 11, l’eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall’eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest’ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera.

Si precisa che l’importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.

  • nella colonna 12, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta nazionale indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
  • nella colonna 13, l’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
  • nella colonna 14, il credito utilizzato in precedenti dichiarazioni determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta estera indicata nella col. 13 con eccedenze di imposta nazionale;
  • nella colonna 15, l’eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12.

A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata.

Colonna 11 non compilata
Se l’importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15, preceduto dal segno meno; qualora l’eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l’eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l’eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l’importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

col. 8 – col. 12

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

Colonna 11 compilata

La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale nega- tiva. Al fine della corretta determinazione dell’eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15, operare come di seguito descritto.

Calcolare: Capienza = col. 8 – col. 11

Se il risultato di tale operazione è minore di zero:

  • la colonna 15 non va compilata;
  • riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
  • riportare l’importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l’eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12 o CE18);
  • infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è uguale a zero:

  • la colonna 15 non va compilata;
  • riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;

infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero:
Calcolare LimiteCredito = Capienza – col. 12 (l’importo della Capienza è quello come sopra determinato)

Se LimiteCredito è minore di zero:

  • la colonna 15 non va compilata;
  • riportare nella colonna 17 l’importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito;

infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19);

Se LimiteCredito è uguale a zero:
• la colonna 15 non va compilata;
• nella colonna 17 non va riportato alcun importo.

Se LimiteCredito è maggiore di zero:

  • nella colonna 15 va riportato l’importo di LimiteCredito come sopra determinato;
  • nella colonna 17 non va riportato alcun importo.
  • nella colonna 16, l’eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza:

col. 9 – col. 14

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17;

  • nella colonna 17, l’importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.

Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta indiretto

Qualora gli utili siano maturati da società controllate residenti o localizzate in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

In particolare, nei righi da CE6 a CE8 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata;
  • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti gli utili o sono state realizzate le plusvalenze;
  • nella colonna 3, la quota imponibile degli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate nel periodo d’impostdi cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4;
  • nella colonna 4, le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. A differenza di quanto previsto nella sezione I, va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d’imposta indiretto. Tale situazione può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);
  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e del credito d’imposta indiretto al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta;
  • nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta indiretto per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera;
  • nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale che corrisponde al risultato della seguente operazione:

(col. 3 x col. 7) /col. 5– col. 4

Se il rapporto tra gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata;

  • nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera corrispondente al risultato della seguente operazione:

Col. 4 – (col. 3 x col. 7) / col. 5

Se il rapporto tra la quota imponibile degli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l’eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta.

Colonne da 10 a 17
Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate secondo le istruzioni fornite relativamente alle medesime colonne nel paragrafo “Applicazione del comma 6 dell’art. 165 del TUIR al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”.
Nella colonna 18, va indicato uno dei seguenti codici:
• codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative al credito d’imposta indiretto;
• codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative ad entrambi i crediti

(credito d’imposta ex art. 165 del TUIR e credito d’imposta indiretto).
Pertanto, in caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione delle eccedenze relative al solo credito d’imposta ex art. 165 del TUIR, la presente colonna non va compilata.

Disposizioni comuni

Si precisa che, con riferimento al medesimo anno indicato nella colonna 2 dei righi della sezione II-A, la somma dell’importo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del TUIR, del credito d’imposta indi- retto e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l’importo dell’imposta netta relativo al sud- detto periodo d’imposta. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità sopra esposte dovrà essere ricondotta all’ammontare dell’imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR e del credito indiretto.

SEZIONE II-B

Tale sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A.

Le eccedenze di imposta determinate in tale sezione vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall’anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l’importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei righi da CE9 a CE10 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
  • nella colonna 2, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allostesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
  • nella colonna 3, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state com- pilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16;
  • nella colonna 4, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito, pertanto, può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l’eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6.

Ad esempio:

Caso 1 col. 2 = 1.200col. 3 = 1.000 col.4=1.000  col.5=200 col.6=0

Caso 2 col. 2 = 800col. 3 = 1.300 col. 4 = 800  col. 5 = 0 col.6=500

Caso3 col.2=–500col.3=600 col. 4 = 0  col.5=–500  col.6=600

SEZIONE II-C

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l’esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l’eventuale determinazione dell’ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l’esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

In caso di esercizio dell’opzione per il regime c.d. “branch exemption” di cui all’art. 168-ter del TUIR, il com- ma 7 di tale disposizione prevede, in tema di recapture, che dall’imposta dovuta si scomputino le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’art. 165, comma 6, del TUIR. A tal fine, occorre procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando distinti riquadri della presente sezione. Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti va barrata la casella di colonna 2 (“Art. 168-ter del TUIR”) dei righi CE11 e/o CE17 (per le modalità di compilazione della sezione II-C, in tale ipotesi, vedi il paragrafo “Compilazione della sezione II-C in caso di op- zione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”).

Nel rigo CE11, colonna 1, va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE12 vanno riportate le eccedenze di imposta nazionale relative allo Stato estero di rigo CE11 e derivanti dal modello REDDITI SC 2018 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione.
In particolare:

• nella colonna 1 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 2 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 2 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 3 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 3 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 4 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 4 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 5 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 5 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 6 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 6 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 7 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 7 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 8 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 8 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 9 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 9 del rigo CE12 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne da 1 a 8 del rigo CE13 vanno riportate le eccedenze di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11 e derivanti dal modello REDDITI SC 2018 e nella colonna 9 l’eventuale eccedenza d’imposta estera derivante dalla presente dichiarazione.
In particolare:

• nella colonna 1 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 2 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 2 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 3 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 3 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 4 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 4 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 5 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 5 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 6 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 6 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 7 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 7 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 8 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 8 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 9 della precedente dichiarazione;

• nella colonna 9 del rigo CE13 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni siano oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei righi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.

RIGO CE16
Calcolo del credito
Nella colonna 1 del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di im- posta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12;
Nella colonna 2 del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE13;
Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l’importo indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d’imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella colonna 3 del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato.
Nella colonna 4 del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione:
somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16.
Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d’imposta nazionale ed estera da riportare nei righi CE14 e CE15.
Qualora non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:

  • il credito d’imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d’imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
  • le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO CE14

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l’importo indicato nel rigo CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo nelle colonne dei righi CE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE12 (non vanno invece riportate le eccedenze negative d’imposta nazionale). Se il risultato è negativo o pari a zero, il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l’importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del ri- go CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l’importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 4 e l’importo del RIPORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del ri- go CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 5 e l’importo del RIPORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A5), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 6 e l’importo del RIPORTO A5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 7 e l’importo del RIPORTO A6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A7), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 8 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 8 e l’importo del RIPORTO A7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 9 e l’importo del RIPORTO A8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 9 non va compilato.Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.RIGO CE15Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l’importo indicato nel rigo CE16, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo nelle colonne dei righi CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE13. Se il risultato è negativo o pari a zero il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l’importo del RIPORTO B1 comesopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l’importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 4 e l’importo del RIPORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 5 e l’importo del RIPORTO B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 5. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B5), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 6 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 6 e l’importo del RIPORTO B5 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 6. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B6), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 7 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 7 e l’importo del RIPORTO B6 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 7. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B7), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 8 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 8 e l’importo del RIPORTO B7 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 8. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B8), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 9 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 9 e l’importo del RIPORTO B8 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 9. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 9 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata. Si propone il seguente esempio:

Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell’ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell’esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16). Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

• calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = 100 -150 = -50, trattandosi di un valore negativo, RIPORTO A1 = 50;

  • CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0;
  • CE14, col. 3 calcolare (CE12, col. 3 – RIPORTO A2) = 0 – 0 = 0 (residuo d’imposta nazionale), con RI- PORTO A3 = 0;
  • CE14, col. 4, essendo il CE12, col. 4 negativo, la colonna 4 del rigo CE14 non va compilata. In questo caso RIPORTO A4 è pari a RIPORTO A3;
  • CE14, col. 5 calcolare (CE12, col. 5 – RIPORTO A4) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RI- PORTO A5 = 0;
  • CE14, col. 6 calcolare (CE12, col. 6 – RIPORTO A5) = 30 – 0 = 30 (residuo d’imposta nazionale), con RI- PORTO A6 = 0;
  • CE14, col. 7 calcolare (CE12, col. 7 – RIPORTO A6) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RI- PORTO A7 = 0;
  • CE14, col. 8 calcolare (CE12, col. 8 – RIPORTO A7) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RI- PORTO A8 = 0;
  • CE14, col. 9, essendo il CE12, col. 9 non compilato, la colonna 9 del rigo CE14 non va compilata;
  • CE15, col. 9 calcolare (CE 13, col. 9 – CE16, col. 3) = 70 – 70 = 0 (residuo d’imposta estera);

La casella “Casi particolari” va barrata nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d’imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. L’ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite a seguito dell’interruzione del regime della trasparenza. Conseguentemente l’ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei righi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato. Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13), la casella “Casi particolari” non va barrata. Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22.

Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, c.d. “Branch exemption”

In tale situazione, il contribuente deve:
procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionale ed estera separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri. Dette eccedenze di imposta estera devono essere riportate nel rigo CE13, distintamente per periodo di formazione;
riportare nella colonna 2 del rigo CE16 la somma delle eccedenze indicate nel rigo CE13 (senza compilare la colonna 1 del medesimo rigo CE16);
riportare nella colonna 5 del rigo CE16 la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di recapture; riportare nella colonna 3 del rigo CE16 il minore importo tra quello di colonna 2 e quello di colonna 5 del medesimo rigo;
Per la compilazione del rigo CE15 si rinvia alle istruzioni del precedente paragrafo “RIGO CE15”.
Le istruzioni fornite per i righi CE13, CE15 e CE16 valgono anche per i righi da CE19, CE21 e CE22.
Nel caso in cui l’opzione sia stata già esercitata con effetto dal periodo d’imposta precedente, nel rigo CE13 vanno riportate le eccedenze residue di imposta estera risultanti dal rigo CE15 del modello REDDITI SC 2018.

SEZIONE III

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 del- l’art. 165 nonché degli artt. 86, comma 4-bis, e 89, comma 3, del TUIR, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II- C. Al fine della determinazione del credito d’imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell’eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A. Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.

Nel rigo CE23, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 dell’art. 165 e degli artt. 86, comma 4-bis, e 89, comma 3, del TUIR; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.

Nel rigo CE24, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE 9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati. Nel rigo CE25, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.

Nel rigo CE26, va indicato il risultato della seguente operazione:

CE23 + CE24 – CE25

L’importo così determinato va riportato nel corrispondente rigo del quadro RN e/o PN, o GN/GC o TN o RQ, sez. XVIII.

(1“Art. 165

Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. 5. [Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II,] la detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo (1).

6. 6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’ articolo 136 , comma 6. (2)

7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata gia’ liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta. Se e’ gia’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all’estero dalle societa’ , associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle societa’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

(1) Comma modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 147.
(2) Comma da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 147″

Quadro RF – RIGO 68 – SC 2019 – Redditi Società di Capitali – IMPORTI RICEVUTI

IMPORTI RICEVUTI

Nel rigo RF68 vanno indicati gli importi trasferiti al dichiarante da società trasparenti di cui all’art. 5 e 115 del TUIR di cui lo stesso è socio nonché da Trust trasparenti o misti ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR di cui il dichiarante è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN, ovvero GN, GC o TN o PN.

In particolare, va indicato:

• in colonna 1, uno dei seguenti codici:

1 qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti;
2 qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto;
3 qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti.

  • in colonna 2, l’ammontare dei crediti di imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento;
  • in colonna 3, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero e di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015;
  • in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
  • in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto;
  • in colonna 6, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust;
  • in colonna 7, l’ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente o dal Trust per la parte trasferita al dichiarante;
  • in colonna 8, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all’inizio della trasparenza, l’ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fi- scale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

Quadro RS – RIGHI 75 76 – SC 2019 – Redditi Società di Capitali – UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

(Vedi art. 167, comma 6 e comma 7 del TUIR (nella stesura anteriore al D.Lgs. 29 novembre 2018, n.142, con entrata in vigore al periodo d’imposta successivo al 31/12/2018))

Il prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:

  • dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 del TUIR e delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale (c.d. Controlled foreign companies o CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
  • dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR;
  • dai soggetti partecipanti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto trasparente ex art. 115 del TUIR;
  • dalle società partecipate in regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR a cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti.

Per gli utili distribuiti dal soggetto non residente, con l’abrogazione dell’art. 168 del TUIR, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015), continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 3, commi 3 e 4 (1), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. A tali fine, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.

Il prospetto è finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante, nonché a determinare il credito d’imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.

Per ciascuna impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.

In particolare, la casella 1 di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:

  1. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 5 del TUIR;
  2. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 115 del TUIR;
  3. se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all’art. 115 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 6 a 10;
  4. e il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 6 a 10.

Nel caso in cui nella casella 1 siano stati indicati i codici “1” o “2” devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 6 a 10, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest’ultima indicati nel prospetto da rilasciare ai soci.

Nei campi da 2 a 10 dei righi RS75 e RS76, va indicato:

  • nel campo 2, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell’impresa, società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
  • nel campo 3, la denominazione dell’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
  • la casella 4, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;
  • nella colonna 5, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito; tale importo va indicato nel rigo RF48 della presente dichiarazione.

Gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.5).

Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell’impresa, società od ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;

  • nella colonna 6, l’importo di colonna 10 del corrispondente rigo del quadro RS del modello REDDITI 2018 SC; nell’ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice “2”, va riportato, pro quota, l’importo eventualmente risultante dalla colonna 10 del modello REDDITI 2018 SC della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel prospetto da rilasciare ai soci;
  • nella colonna 7, l’importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM1 a RM4) del quadro RM della presente dichiarazione per i quali non è barrata la casella di colonna 7;
  • nella colonna 8, le imposte sul reddito, pagate all’estero dall’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel 2018 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nel soggetto estero, fino a concorrenza dell’imposta della colonna 6;
  • nella colonna 9, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nella colonna 5; l’importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell’importo risultante dalla seguente somma algebrica: colonna 6 + colonna 7 – colonna 8; le predette imposte costituiscono infatti credito d’imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.

Il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di ciascuno dei righi RS75 ed RS76, deve essere riportato nel rigo RN13, quadro RN, della presente dichiarazione.
Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia optato per la tassazione di gruppo prevista dagli artt. da 117 a 129 del TUIR i predetti crediti vanno riportati nel quadro RM.

  • nella colonna 10, la differenza, da riportare all’anno successivo, tra la somma degli importi delle colonne 6 e 7 e la somma delle colonne 8 e 9.

(1“3. Gli utili distribuiti dal soggetto non residente non concorrono
a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente
per la quota corrispondente all’ammontare dei redditi assoggettati a
tassazione separata ai sensi del comma 1. In caso di partecipazione
all’utile per il tramite di soggetti non residenti, le disposizioni
del precedente periodo si applicano agli utili distribuiti dal
soggetto non residente direttamente partecipato; a questi effetti,
detti utili si presumono prioritariamente formati con quelli
conseguiti dall’impresa, società’ o ente, localizzato nello stato o
territorio con regime fiscale privilegiato che risultino
precedentemente posti in distribuzione. Le imposte pagate all’estero
a titolo definitivo dal soggetto partecipante riferibili agli utili
che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei
precedenti periodi, costituiscono credito d’imposta nei limiti delle
imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata
ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 2.
4. Il costo della partecipazione nell’impresa, società’ o ente non
residente e’ aumentato dei redditi imputati ai sensi dell’articolo 1
e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili
distribuiti.”

Modello Società di Capitali 2019, Dichiarazione Redditi 2018, utili derivanti dalla partecipazione in società estere

Di seguito esporremo una breve disamina dell’aspetto dichiarativo nel Modello Società di Capitali , Redditi 2018, degli utili derivanti dalla partecipazione in società estere (gli artt. del TUIR presi in considerazione sono nella formulazione anteriore all’entrata in vigore (periodo d’imposta successivo al 31/12/2018) del D.Lgs. 29/11/2018 n.142).

  • ai sensi del comma 3 dell’art. 89 del T.U.I.R., nella versione antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 29/11/2018 n.142, verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a),
    ultimo periodo, utili provenienti da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett.  d), del TUIRresidenti in Stati o territori non aventi un regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR 4 (I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.), esclusi da tassazione, ai sensi dell’art. 89, terzo comma, del TUIR.

Il comma 2 dell’art. 89 del TUIR, riferendosi agli “utili distribuiti” prevede, ai fini IRES, l’imposizione per cassa dei dividendi rivenienti dalle  società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) e d) .

Sempre il comma 2 del citato art.89, prevede che essi concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti solo per il 5%, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

Da considerare che  l’art. 48 del TUIR, Redditi imponibili ad altro titolo, dispone:

“1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.

2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.”

Quindi gli utili in esame concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.

Da cui, ai fini dell’esclusione di cui al secondo comma dell’art. 89, vanno considerati nelle poste del reddito d’impresa del Quadro RF tra le voci variazioni in diminuzione.

Nel quadro RF, dedicato alla determinazione del reddito d’impresa, tra le variazioni in diminuzione, al rigo RF47, colonna 3, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, esclusi da tassazione, ai sensi dell’art. 89 del TUIR.

Nel quadro RF, dedicato alla determinazione del reddito d’impresa, tra le variazioni in diminuzione, al rigo RF47, colonna 3, va indicato il 95 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta. l’imposta estera  può essere detratta dall’IRES per un ammontare pari al 5% del totale. Per la determinazione del Credito d’Imposta vedi il Quadro CE, il risultato del Rigo CE 26 va riportato nel Quadro RN al rigo RN 13.

Il concorso del residuo 5% non ha la funzione di duplicare, sia pure in parte, il prelievo attuato sulla società erogante, ma è motivato, per ragioni di semplificazione, della possibilità di includere nel calcolo del reddito i costi di gestione della partecipazione, che, diversamente, in quanto riferibili a proventi non partecipanti alla formazione del reddito, avrebbero dovuto essere recuperati a tassazione con evidenti difficoltà per la loro corretta individuazione.

L’art. 165, comma 10, del TUIR stabilisce che se un reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.

Di conseguenza, l’imposta estera in caso di utili di fonte estera può essere detratta dall’IRES per un ammontare pari al 5% del totale in caso di utili tassati in misura ridotta.

  • Ai sensi del terzo comma dell’art. 89 del TUIR, gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, e sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 87, comma 1, lettera c) (che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione).

Nel quadro RF, dedicato alla determinazione del reddito d’impresa, tra le variazioni in diminuzione, al rigo RF47, colonna 3, va indicato il 95 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta. l’imposta estera  può essere detratta dall’IRES per un ammontare pari al 5% del totale. Per la determinazione del Credito d’Imposta vedi il Quadro CE, il risultato del Rigo CE 26 va riportato nel Quadro RN al rigo RN 13.

  • Ai sensi del terzo comma dell’art. 89 del TUIR, gli  utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lett. b) del comma 5 dell’art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.

Nel quadro RF, dedicato alla determinazione del reddito d’impresa, tra le variazioni in diminuzione, al rigo RF47, colonna 3, va indicato il 95 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta. L’imposta estera  può essere detratta dall’IRES per un ammontare pari al 5% del totale.

  • delle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’art. 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter dell’art. 89 del TUIR, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante (art. 89, comma 3-bis, del TUIR, lett. b)); tale disposizione si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea; b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate (comma 3-ter dell’art. 89, del TUIR).

Nel quadro RF, dedicato alla determinazione del reddito d’impresa, tra le variazioni in diminuzione, al rigo RF47, colonna 3, va indicato il 95 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta. L’imposta estera  può essere detratta dall’IRES per un ammontare pari al 5% del totale. Per la determinazione del Credito d’Imposta vedi il Quadro CE, il risultato del Rigo CE 26 va riportato nel Quadro RN al rigo RN 13.

  • Sempre ai sensi del terzo comma dell’art. 89 del TUIR, gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

Nel quadro RF, dedicato alla determinazione del reddito d’impresa, tra le variazioni in diminuzione, al rigo RF47, colonna 3, va indicato il 50 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta e tale importo va indicato anche in colonna 2.in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo.  Per la determinazione del Credito d’Imposta vedi il Quadro CE, il risultato del Rigo CE 26 va riportato nel Quadro RN al rigo RN 13.

  • Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, in assenza delle condizioni esimenti.

Concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti per il 100%,del loro ammontare. L’imposta estera  può essere detratta dall’IRES per un ammontare pari al 100% del totale. Per la determinazione del Credito d’Imposta vedi il Quadro CE, il risultato del Rigo CE 26 va riportato nel Quadro RN al rigo RN 13.

  • Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazione localizzate in Stati o Territori con regime fiscale privilegiato

L’art. 167, comma 1, del TUIR reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (controlled foreign companies), volta a contrastare la dislocazione, da parte di soggetti residenti in Italia, di imprese controllate (Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’art. 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.) in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR (per il periodo d’imposta 2018 occorre far riferimento alla formulazione di detto articolo prima dell’entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 142I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.) , diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia  abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Tale disciplina si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

Le disposizioni del citato comma 1, che prevede l’imputazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute, non si applicano se il soggetto residente dimostra alternativamente la sussistenza di una delle condizioni indicate, rispettivamente, nelle lettere

“(a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;)”

o ” (b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente .)”

del comma 5 dell’art. 167.

A tal fine il contribuente può interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 212 del 2000.

Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, sono state dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.

La disciplina in esame si applica, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR, anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Con il Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.

Il comma 8-ter ha, tuttavia, previsto che le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. A tal fine il contribuente può interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 212 del 2000.

Qualora l’impresa abbia nello Stato estero più siti produttivi e ognuno di essi configuri una stabile organizzazione in applicazione del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, ciascun sito produttivo che integra i presupposti di applicazione dell’art. 167 del TUIR, in assenza delle esimenti ivi previste,  è considerato una singola stabile organizzazione.

In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, di cui soltanto alcuni integrano le condizioni applicative dell’art. 167 del TUIR, quelli che non le integrano o che, pure integrandole, dimostrano le esimenti si assumono come un’unica stabile organizzazione.

La dimostrazione delle circostanze esimenti di cui ai commi 5 e 8-ter dell’art. 167 del TUIR è data separatamente per ciascuna branch a cui si applica la disciplina CFC, anche nell’ipotesi di cui al punto precedente in cui si configurano più stabili organizzazioni nel medesimo Stato estero.

Il quadro FC va compilato, ai sensi dell’art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell’art. 167 del TUIR.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello.

Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

I redditi conseguiti dal soggetto estero sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’imposta pagata all’estero dal soggetto estero nel Quadro RM del Mod. REDDITI – SC.

La Sez. I del Quadro RM deve essere quindi compilata ed i redditi saranno soggetti a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società (comma 6 dell’art. 167 del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 142, lett. b), n. 3) della legge 28 dicembre 2015, n. 208):

nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una impresa, società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR (c.d. Controlled foreign companies o CFC), diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, o localizzato in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167, dichiarati nel quadro FC, sezione II-A, del  Modello Redditi SC dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una CFC, in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di quest’ultima.

I versamenti delle imposte relative ai redditi del Quadro RM devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione. Per il versamento dell’imposta dovuta a saldo è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto il codice tributo 2115.

Gli utili in esame, assoggettati a tassazione separata nel Quadro RM, vanno considerati nelle poste del reddito d’impresa del Quadro RF tra le voci variazioni in diminuzione.

Nel rigo RF48, va indicato l’importo degli utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR relativi a redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM) ai sensi dell’art. 167, comma 7, del TUIR e dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.

Inoltre vanno compilati i Righi 75 e 76 del Quadro RS con evidenza anche del credito d’imposta che confluirà nel Rigo RN 13.

  • Imprese che, per effetto dell’art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, che devono applicare le disposizioni dell’art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) e compilare il  quadro FC per la determinazione del reddito delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e per i quali ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis dell’art. 167, ove non ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell’art. 167.

La Sez. I del Quadro RM deve essere quindi compilata ed i redditi saranno soggetti a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società (comma 6 dell’art. 167 del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 142, lett. b), n. 3) della legge 28 dicembre 2015, n. 208):

nel caso di cui all’art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l’opzione di cui al comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR, ), diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, o localizzata in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167.

Nel rigo RF31, vanno riportati tra  le variazioni in aumento, con il codice59, gli utili provenienti dalla branch esente localizzata negli Stati o territori di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR distribuiti ai soci di casa madre (si veda il punto 9.3(2) del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);

Nel rigo RF48 tra le variazioni in diminuzione,  vanno indicati gli utili attribuiti alla branch derivanti da partecipazioni detenute in società ed enti localizzate in regimi fiscali privilegiati relativi a redditi assoggettati a tassazione separata in capo a casa madre (quadro RM) in base alle richiamate disposizioni in materia di utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (contenute nel punto 8.6 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017(Qualora alla stabile organizzazione esente sia imputata una partecipazione che soddisfa i criteri di applicazione di cui all’articolo 167 del TUIR, il regime CFC trova applicazione in capo a casa madre)).

I soggetti residenti nel territorio dello Stato che optano nel  quadro RF (SC 2019), riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption, per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le loro proprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”)   devono indicare nel Rigo 130 del Quadro RF separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione, determinato secondo i criteri di cui all’art. 152 del TUIR (1).

Le modalità applicative del regime di branch exemption (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) sono state emanate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 .

Nella risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018 sono contenuti ulteriori chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi.

Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

Nei casi in cui la stabile organizzazione sia localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR , o la stabile organizzazione sia localizzata in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8- bis del medesimo art. 167, qualora sussistano le esimenti di cui ai commi 5, lett. a) o b), o 8-ter del citato articolo occorre compilare la casella “Art. 167, comma 8-quater” indicando uno dei seguenti codici:

“1”, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;

“2”, in caso di presentazione dell’istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina

Inoltre, deve essere compilata anche la casella “Esimenti” indicando uno dei seguenti codici:

“1”, nel caso di cui al comma 5, a), art. 167 del TUIR;

“2”, nel caso di cui al comma 5, b), art. 167 del TUIR;

“3”, nel caso di cui al comma 8-ter, 167 del TUIR.

Inoltre dovranno essere compilati, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR Quadro RF, dedicato alla determinazione del reddito d’impresa:

tra le variazioni in aumento il Rigo RF 31, utilizzando il codice 45,

in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa, dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, e in assenza delle esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167;

tra le variazioni in diminuzione il Rigo RF 55, utilizzando il codice 41,

in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva, dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero, comprese quelle localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR o localizzate in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo art. 167, e in assenza delle esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato art. 167.

  • Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazione all’estero di imprese residenti non localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del TUIR.

I soggetti residenti nel territorio dello Stato che optano nel  quadro RF (SC 2019), riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption, per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le loro proprie stabili organizzazioni all’estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. “branch exemption”)   devono indicare nel Rigo 130 del Quadro RF separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione, determinato secondo i criteri di cui all’art. 152 del TUIR (1).

Le modalità applicative del regime di branch exemption (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) sono state emanate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 .

Nella risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018 sono contenuti ulteriori chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi.

Per ciascuna stabile organizzazione all’estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell’impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

Inoltre dovranno essere compilati, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR Quadro RF, dedicato alla determinazione del reddito d’impresa:

tra le variazioni in aumento il Rigo RF 31, utilizzando il codice 45,

in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa, dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all’estero;

tra le variazioni in diminuzione il Rigo RF 55, utilizzando il codice 41,

in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva, dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero.

Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione di cui all’art. 168-ter del TUIR, non devono compilare il presente quadro CE con riferimento ai redditi delle stabili organizzazioni all’estero prodotti nei periodi d’imposta in regime di branch exemption. Nell’ipotesi di cui al comma 7 del citato art. 168-ter, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione da scomputare dall’imposta dovuta sul reddito della branch esente assoggettato a recapture (punto 4.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017).

(1)(Art. 152

Determinazione del reddito complessivo (2)

1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione e’ determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati (3).

3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l’entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell’articolo 110, comma 7.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.

(2) Articolo da ultimo sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.)

(2) punto 9.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017:
“gli utili provenienti dalla branch esente localizzata negli Stati o territori di cui al comma 4 dell’articolo 167 del TUIR, concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa secondo le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR, al momento della distribuzione degli stessi ai soci di casa madre. Nell’eventualità in cui la stabile organizzazione esente integri l’esimente di cui alla lettera a), comma 5, dell’articolo 167 del TUIR, viene concesso il credito d’imposta indiretto previsto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR. Ai fini della dimostrazione dell’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), dell’articolo 167 del TUIR, come richiamata dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR, occorre dimostrare che con la stabile organizzazione non si consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato a partire dall’esercizio di efficacia dell’opzione per il regime di branch exemption”