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Ufficio di Rappresentanza – Stabile Organizzazione – Società Controllata

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Le forme giuridiche mediante le quali un’impresa italiana può insediarsi all’estero sono essenzialmente tre:

  • l’ufficio di rappresentanza;
  • la stabile organizzazione (o branch);
  • la società.
“Le fattispecie individuate sono differenti sia in termini di costi sia di implicazioni legali e regolamentari che comportano. L’ufficio di rappresentanza è la modalità che comporta minori costi di costituzione e dalla quale discendono i minori obblighi civilistici (bastando la registrazione dell’unità locale nella Camera di Commercio dello Stato estero di insediamento). Pertanto, l’impresa italiana potrebbe decidere di iniziare ad operare in tale modo, per poi aprire una branch e successivamente trasformarla in società, ma potrebbe anche avvenire che, per le ragioni più diverse, il soggetto italiano opti per l’apertura diretta di una nuova joint venture. È il caso ad esempio dell’insediamento in Paesi nei quali per legge interna è necessario un socio locale.
È evidente che le diverse tipologie di insediamento, oltre a comportare implicazioni legali e regolamentari differenti in termini di obblighi civilistici e contabili, hanno anche implicazioni fiscali differenti.

L’ufficio di rappresentanza

L’ufficio di rappresentanza è un soggetto senza autonomia giuridica e fiscale rispetto alla casa madre. Pertanto, nello Stato estero non insorgono obblighi fiscali per l’impresa italiana. Essa verrà quindi tassata nel Paese estero come soggetto non residente, solo per i ricavi ivi prodotti. Alcuni Paesi, come accade in Italia, prevedono la tassazione degli utili di impresa di un soggetto non residente solo in presenza di stabile organizzazione, e pertanto l’impresa italiana che opera in uno Stato estero mediante ufficio di rappresentanza potrebbe non essere soggetta a tassazione in tale Stato.
Tuttavia, massima attenzione deve essere posta alle attività svolte dall’ufficio di rappresentanza. Il rischio è la riqualificazione di un ufficio di rappresentanza in stabile organizzazione all’estero dell’impresa italiana, con la conseguente tassazione nel Paese estero dei redditi ivi prodotti. Infatti, ai sensi della definizione di stabile organizzazione contenuta nel modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, costituisce stabile organizzazione (tra l’altro) la presenza di una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, salvo che le attività svolte non siano di carattere preparatorio o ausiliario all’attività della casa madre.
L’ufficio di rappresentanza potrà essere utilmente aperto in caso di laboratori, magazzini, depositi, uffici, negozi, in cui vengono svolte ad esempio attività promozionali, presentazione di merci (come gli show roomdove non viene svolta attività di vendita), la consegna delle merci, le ricerche di mercato.

La stabile organizzazione

L’apertura di una stabile organizzazione all’estero non sempre è una decisione dell’impresa italiana, ma dipende dal tipo di attività esercitata. Le autorità fiscali sono spesso molto attente a verificare se un insediamento estero configuri o no “stabile organizzazione” in quanto la stabile organizzazione è soggetta ad imposta nello Stato estero per i redditi ivi prodotti. Senza entrare nel dettaglio di quali sono le attività che comportano l’insorgere di una stabile organizzazione all’estero, basti qui notare che si può creare nello Stato estero una stabile organizzazione materiale (in virtù della presenza fisica di una sede fissa di affari della impresa italiana) o anche personale (in presenza di agenti non indipendenti che hanno il potere di concludere contratti in nome e per conto della società italiana). Una attenta disamina della situazione fattuale e delle attività effettivamente svolte all’estero è fondamentale per evitare di incorrere in sanzioni, anche pesanti, per omessa tassazione dei redditi prodotti all’estero.
Al di là dei casi in cui l’apertura di una stabile organizzazione all’estero non sia la mera conseguenza delle attività svolte dall’Italia mediante una sede estera o un agente dipendente), è possibile che un’impresa italiana decida volontariamente di aprire all’estero una stabile organizzazione e non costituire una società controllata.
Da un punto di vista civilistico, con il termine stabile organizzazione si intende un soggetto che non ha autonomia giuridica rispetto alla casa madre italiana, essendo più che altro la longa manuattraverso cui questa esercita la sua attività all’estero. Non avrà dunque necessità di un capitale sociale (anche se tipicamente la stabile organizzazione viene fornita di un fondo di dotazione adeguato allo scopo, soprattutto per problematiche fiscali), di organi gestori propri o di obblighi di redazione di bilancio. Per le passività della stabile organizzazione dunque risponde la casa madre italiana con il proprio patrimonio.
Al contrario, dal punto di vista fiscale, la stabile organizzazione è un soggetto rilevante, tanto da avere una propria numero identificativo estero (come la partita IVA o il codice fiscale). La stabile organizzazione è un autonomo centro di imputazione di ricavi e costi, e viene tassata nello Stato estero per i redditi ivi prodotti. La stabile organizzazione è considerata come un soggetto fiscalmente residente nello Stato estero ai fini fiscali, e come tale è soggetto alle ordinarie regole sulle imposte sul reddito previste per i soggetti esercenti attività di impresa (in Italia, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti sono soggetti IRES tassate come le società di capitali italiane).
In sostanza, le operazioni svolte dalla stabile organizzazione, pur essendo registrate in una contabilità separata rispetto a quella della casa madre, confluiscono nelle registrazioni contabili dell’impresa italiana. La contabilità della stabile organizzazione è tenuta ai soli fini fiscali, al fine di calcolare il reddito ad essa afferente. Tale reddito viene tassato nello Stato estero, e viene anche incluso nel reddito complessivo della casa madre. Le imposte pagate all’estero vengono scomputate dal reddito della casa madre mediante il meccanismo del reddito di imposta.
Conseguentemente, le perdite realizzate dalla stabile organizzazione nello Stato estero sono portate in diretta deduzione del reddito imponibile italiano, e pertanto immediatamente recuperate. Tale peculiarità comporta inoltre un evidente vantaggio durante i primi periodi dell’insediamento all’estero, quando la possibilità di incorrere in perdite è elevata. Mentre in caso di società controllate estere che realizzano perdite consistenti potrebbe divenire necessario procedere con una ricapitalizzazione, in caso di branch estere non sarà necessario ripristinare il fondo di dotazione iniziale, semprechè lo stesso si mantenga congruo rispetto all’attività esercitata. Inoltre, in caso di perdite civilistiche una società potrebbe non essere in grado di ripagare dividendi alla casa madre, anche se in possesso di “cassa” libera (c.d. fenomeno del trapped cash, tipico in caso di ammortamenti molto elevati in conto economico).
Inoltre, le distribuzioni del fondo di dotazione dalla branch alla casa madre non sono soggetti a ritenuta nello Stato estero. Le linee Guida OCSE sull’attribuzione di profitti alla stabile organizzazione consentono, a certe condizioni, l’allocazione di finanziamenti tra la casa madre e la stabile organizzazione. Tali interessi passivi, unitamente agli interessi passivi su finanziamenti contratti direttamente dalla stabile organizzazione possono essere dedotti secondo le regole ordinarie dello Stato estero.”
Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2014/08/05/la-variabile-fiscale-per-l-insediamento-all-estero

Sul tema della Stabile Organizzazione è utile tenere presente, per una corretta pianificazione fiscale la modifica introdotta dal  DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”  che, attraverso l’Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti), ha inserito nell’ordinamento nazionale la Branch Exemption

“La società controllata

La costituzione di una società all’estero rappresenta la modalità più completa di insediamento all’estero. La società estera ha una propria personalità giuridica separata dalla casa madre, deve avere un proprio capitale sociale rispondente ai limiti minimi previsti dalla legislazione locale con il quale la controllata estera risponde per le proprie obbligazioni.
Una società estera, anche se controllata dalla casa madre italiana, deve avere organi decisionali e gestionali propri. Quest’ultimo aspetto risulta di particolare importanza anche alla luce delle numerose normative antielusive presenti nel nostro ordinamento, volte ad escludere la possibilità di una fittizia localizzazione all’estero di una società ai soli fini di beneficiare di regimi fiscali di favore rispetto a quello italiano, soprattutto in caso di società controllata costituita in paradisi fiscali.
Si tratta ad esempio delle norme in tema di esterovestizione, mediante le quali l’amministrazione finanziaria italiana può disconoscere la localizzazione all’estero dell’attività (e la conseguente tassazione nello Stato estero), quando la gestione della società estera venga svolta in Italia. Bisognerà dunque prestare attenzione alla “sostanza” della società estera, per evitare che l’autorità fiscale italiana consideri fittizio l’insediamento all’estero. A tale fine, saranno utili sia elementi propri della società estera, come la disponibilità di uffici funzionali allo svolgimento dell’attività, la presenza di dipendenti, di contratti di fornitura anche di servizi basilari come l’energia e il telefono, di conti correnti esteri intestati alla società, etc. Inoltre, le principali decisioni del consiglio di amministrazione dovrebbero essere prese all’estero, nel corso di riunioni tenute a cadenza regolare.
Inoltre, le società estere controllate o collegate residenti o localizzate in paradisi fiscali sono soggette alla disciplina delle c.d. controlled foreign companies(o CFC), che prevede la tassazione per trasparenza in capo alla società italiana dei redditi realizzata dalle società controllate o collegate estere che non dimostrino l’effettivo svolgimento all’estero di un’attività economico o alternativamente che dalla partecipazione non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati c.d.black list. La disciplina CFC si applica anche in caso di partecipazioni localizzate in Paesi white list, quando i redditi da queste prodotti siano per la maggior parte redditi c.d. passive, ovvero derivanti dallo sfruttamento di attività materiali, immateriali o finanziarie.
La società estera è tassata nel Paese estero secondo le regole ordinarie. I dividendi distribuiti dalla società estera possono essere soggetti a ritenuta nel Paese estero, e confluiscono nel reddito imponibile della società italiana (per il 5% del loro ammontare se si tratta di società estere in Paesi White List). Le ritenute subite all’estero possono essere scomputate dalle imposte dovute in Italia secondo il meccanismo del credito di imposta.
La scelta della forma giuridica con cui effettuare l’investimento all’estero deve essere attentamente ponderata, per evitare di incorrere in problematiche fiscali che ex post è più difficile gestire.”

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2014/08/05/la-variabile-fiscale-per-l-insediamento-all-estero

DISAMINA DELL’ART.167 DEL TUIR ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ 208/2015.

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La Legge di Stabilità n. 208/2015 con l’art. 1, comma 142, ha novellato l’art. 167 del TUIR “disposizioni in materia d’imprese estere controllate”.

Per una chiara e semplice visione dello stesso articolo è necessario esaminare il controllo esercitato da parte di un soggetto residente in Italia :

  • nei commi dal n.1 al n. 8, controllo di un’impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, così come identificati dal comma 4 dell’art. in argomento;
  •  nei commi 8-bis e 8-ter,  in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati al comma 1 o in Stati appartenenti all’UE ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

L’art. 1 comma 142 della L. 208/2015, ha modificato, superando in sostanza la precedente divisione, basata sui precedenti criteri, tra Stati black e white list, il comma 4 dell’art.167 del TUIR, ponendo un criterio distintivo oggettivo: “i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori, si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, dell’art. 167 TUIR, in base al comma 1 del medesimo articolo, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

Le condizioni in base alle quali, alternativamente, è possibile, per un soggetto residente, non applicare le disposizioni di cui al comma 1, vengono elencate nel comma 5 alle lettere:

  • a) (svolgimento di una effettiva attività industriale o commerciale come principale attività nel mercato dello Stato territorio di insediamento, lo stesso per le attività bancarie, finanziarie e assicurative), da considerare in abbinamento anche con il disposto di cui al comma 5-bis);
  • b) (dalle partecipazioni non deve conseguire l’effetto di localizzare i redditi negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4).

Ai fini del comma 5, il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b, della Legge 27/07/2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Nei commi 6 e 7 viene specificato il metodo di assoggettamento a tassazione.

L’art. 1 comma 142, lettera n.4 , ha modificato il comma 8-bis dell’art.167 TUIR, stabilendo che la disciplina di cui al comma 1 del medesimo articolo (imputazione in capo al soggetto residente dei redditi prodotti dal soggetto estero controllato) trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in Stati appartenenti alla UE ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni di cui alle lettere:

  • a) (assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati assoggettati ove residenti in Italia);
  •  b) (proventi derivanti per più del 50% da specifiche attività ivi previste dello stesso comma).

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’ entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a).

Il comma 8-ter sancisce che le disposizioni di cui al comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Ulteriori disposizioni in termini di diritto di interpello e di procedura di accertamento sono contemplati nei commi 8-ter/quater e quinquies.

Art. 165 T.U.I.R. – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

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Art. 165

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. se concorrono redditi prodotti in piu’ Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. la detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.  L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente e’ condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e’ avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d’imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri costituisce un credito d’imposta fino fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può’ essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società’ partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6.

7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata già’ liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta. Se e’ già’ decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all’estero dalle società’ , associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle società’ che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 – Art. 14 Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti ( Branch exemption )

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147

Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

(15G00163) (GU Serie Generale n.220 del 22-9-2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2015

Art. 14

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di
imprese residenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 168-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle
stabili organizzazioni di imprese residenti).

1. Un’impresa residente nel territorio dello Stato può’ optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.
2. L’opzione e’ irrevocabile ed e’ esercitata al momento di
costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo
periodo d’imposta.
3. Quando la stabile organizzazione e’ localizzata in Stati o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell’articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione e’
localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del
medesimo articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita,
relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che
ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del
citato articolo.
4. Le imprese che esercitano l’opzione di cui al comma 1 applicano
alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti
richiamate nel comma 3, le disposizioni dell’articolo 167.
5. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 con
riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state
disapplicate le disposizioni di cui all’articolo 167, si applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma
4, e 89, comma 3.
6. Per le stabili organizzazioni gia’ esistenti, l’opzione di cui
al comma 1 puo’ essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, con effetto dal periodo d’imposta in corso a
quello di esercizio della stessa. L’esercizio dell’opzione non
determina in se’ alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l’impresa indica separatamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio
dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile
organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di
effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli
utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono
imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall’imposta dovuta si
scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera
riportabili ai sensi dell’articolo 165, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite
fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche
quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione
o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca
dell’opzione di cui al comma 1.
9. L’impresa cedente indica nell’atto di trasferimento della
stabile organizzazione o di parte della stessa l’ammontare
dell’eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile
organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti al
trasferimento.
10. In caso di esercizio dell’opzione, il reddito della stabile
organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei
redditi dell’impresa e ai fini della sua determinazione valgono i
criteri di cui all’articolo 152, anche con riferimento alle
transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile
organizzazione, nonche’ tra quest’ultima e le altre imprese del
medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e
collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il
contribuente, l’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo
esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive
delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le relative modalita’
applicative.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 165 e 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, l’impresa residente nel territorio dello Stato puo’
interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una
stabile organizzazione all’estero, da valutarsi anche in base ai
criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie
imposizioni, ove in vigore.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/22/15G00163/sg

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 – Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147

Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.

(15G00163) (GU Serie Generale n.220 del 22-9-2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2015

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/22/15G00163/sg

d.lgs_._n._147_del_14.9.2015

Una corretta pianificazione fiscale internazionale – Il presupposto delle “valide ragioni economiche”

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Una corretta pianificazione fiscale internazionale si prefigge l’obbiettivo di strutturare le operazioni economiche e gli investimenti, al fine di ottimizzare anche il carico tributario, senza incorrere in un’applicazione illegittima o distorta delle norme.
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La Pianificazione Fiscale alla luce della recente giurisprudenza

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La Corte di Cassazione si è, ormai, univocamente espressa sul concetto di “abuso del diritto e libertà di iniziativa economica”

La Suprema Corte di Cassazione (Sezione Tributaria) con la sentenza n° 1372 del 21.01.2011 ha posto in evidenza come si tratta pur sempre di verificare se l’operazione rientra in una normale logica di mercato, si deve affermare che il carattere abusivo deve essere escluso per la compresenza, non marginale, di ragioni extra fiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione, ma possono essere anche di natura meramente organizzativa, e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa. Tale è la regola emergente dal sistema, sul modello comunitario, che prende in considerazione soltanto il contenuto oggettivo dell’operazione, a differenza di altri ordinamenti”.

Continua la lettura di La Pianificazione Fiscale alla luce della recente giurisprudenza