La Legge 119(I)/2017 ha modificato l’art.2 della “Legge sul reddito del 2002″( Legge118(I)/2002) consentendo, con effetto dal 1˚ gennaio 2017, di acquisire la residenza fiscale a Cipro risiedendo nella Repubblica per almeno 60 giorni durante l’anno fiscale in corso.
La “regola dei 60 giorni” è un ulteriore tassello normativo che si aggiunge alla “regola dei 183 giorni”, ed è rivolta ad individui che non trascorrono più di 183 giorni nella Repubblica di Cipro o in un’altra giurisdizione.
La “regola dei 60 giorni” intende attrarre un significativo numero di persone che, in assenza di una residenza fiscale definita, non soddisfacendo i requisiti per la residenza fiscale in nessun paese, rischiano di rimanere esposte alle pretese delle diverse autorità fiscali.
Sulla base del citato emendamento l’individuo verrà considerato residente fiscale a Cipro nel caso in cui lo stesso soddisfi i cumulativamente i seguenti requisiti :
- Non essere residente fiscale in un altro Stato;
- Non risiedere in un altro Stato per un periodo eccedente ai 183 giorni;
- Mantenere la residenza in un immobile (sia di proprietà che in affitto) all’interno del territorio della Repubblica;
- Esercitare del business a Cipro. Per soddisfare quest’ultima condizione il richiedente deve:
- mantenere qualsiasi tipo di business a Cipro
- oppure essere impiegato
- o ricopre cariche in un’azienda residente fiscalmente a Cipro durante l’anno fiscale in corso.
Quanto sopra non è considerato valido in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno fiscale.
Bisogna precisare che la normativa sopra menzionata non elimina la “regola dei 183 giorni”. Questa rimane in vigore e conformemente a quanto viene stabilito dalla stessa troverà applicazione laddove un individuo risiederà a Cipro per più di 183 giorni nello stesso anno.
Un individuo è considerato domiciliato a Cipro a fini fiscali quando è residente fiscale per almeno 17 anni negli ultimi 20 anni precedenti l’anno fiscale in questione.
è considerato un residente fiscale ed è esentato dalla tassazione a Cipro sul suo reddito mondiale (Cipro e di provenienza mondiale), dividendi e interessi.
Un individuo che non è domiciliato a Cipro a fini fiscali e che diventa residente fiscale cipriota secondo la regola dei 183 giorni o dei 60 giorni è soggetto a tassazione secondo il principio del worldwide income.
I vantaggi per colui che sceglie di diventare residente fiscale cipriota sono i seguenti:
- Esenzione dalla tassazione di interessi e dividendi da fonti estere;
- Esenzione dalla tassazione sul capital gain derivante dalla vendita di titoli incluse quote di aziende locali o straniere, obbligazioni, diritto di opzione su azioni, ecc., ad eccezione dei casi in cui il valore delle quote deriva da proprietà immobiliari a Cipro;
- Sconto pari al 50% sull’imposta sul reddito per 10 anni nel caso di assunzione locale con un reddito superiore a 100.000 Euro a patto che non sia diventato residente fiscale prima dell’avvio del suo impiego a Cipro;
- Esenzione dalla tassazione per i redditi da impiego assunti fuori da Cipro ,a condizione che l’attività venga esercitata fuori da Cipro per più di 90 giorni per anno fiscale.
L’Agenzia delle Entrate di Cipro ha emanato la circolare EE 08, datata 22 settembre 2017, in cui, oltre a ribadire i requisiti in base ai quali è riconosciuta la residenza fiscale, vengono fornite istruzioni per il rilascio del certificato di residenza fiscale [Modulo Τ.126 (2017)] necessario ai fini dell’esenzione dalla tassazione di dividendi o interessi da fonti estere.
La circolare chiarisce che una persona che è residente fiscale a Cipro in base alla regola dei 60 giorni ha l’obbligo di versare un contributo speciale alla difesa in base al “Contributo straordinario alla difesa della legge della Repubblica se allo stesso tempo è domiciliato a Cipro.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate di Cipro ha emanato la circolare EE 33, datata 29 gennaio 2019, che chiarisce che un soggetto che ricopre la carica di amministratore in una società residente a Cipro e che delega questo incarico ad un direttore “supplente” o ad un sostituto in qualsiasi momento durante l’anno fiscale non soddisfa la terza condizione e, dunque, non ha diritto alla residenza fiscale a Cipro ai sensi della normativa dei 60 giorni.