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Cessione intracomunitaria di beni

Le cessioni di beni trasportati o spediti dal cedente, dall’acquirente o da un terzo per loro contodal territorio dello Stato italiano a quello di un altro Stato membro, costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili in Italia se si verificano tutte le seguenti condizioni (art. 41 c. 1 D.L. n. 331/93 (1) ):

  • La cessione è effettuata a titolo oneroso;
  • Il cedente è un soggetto passivo in Italia. Ovvero è un soggetto estero che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia o si è identificato direttamente;
  • L’acquirente è un soggetto passivo in un altro Stato membro (o, in ogni caso, non un soggetto per il quale si verifichino le condizioni di applicazione, nello Stato membro di appartenenza, del regime derogatorio);
  • Il cessionario agisca in qualità di soggetto passivo, ossia effettuino gli acquisti nell’esercizio di impresa o di arti e professioni;
  • L’acquirente abbia comunicato al cedente il proprio numero di identificazione (partita IVA integrata dalle iniziali dello Stato membro che l’ha rilasciata). Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che il numero di identificazione non sia una condizione sostanziale, ma solo un requisito formale che non può mettere in discussione il diritto alla non imponibilità qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria.

Se manca uno dei suddetti requisiti la cessione è assoggettata ad Iva secondo le regole previste dal DPR 633/72.

I beni, prima della cessione intracomunitaria, possono essere sottoposti in Italia, per conto dell’acquirente a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni, da parte del cedente o di terzi.

Alle cessioni di beni soggetti ad accisa (alcole, bevande alcoliche, tabacchi lavorati e prodotti energetici, escluso il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale situato nel territorio dell’UE o una rete connessa a un tale sistema) ad un acquirente che beneficia del regime derogatorio nel Paese membro di appartenenza, si applica comunque il principio della tassazione nel Paese membro di destinazione.

Se la cessione intracomunitaria avviene tramite commissionari senza rappresentanza(cioè soggetti che agiscono in nome proprio), il rapporto tra committente e commissionario è soggetto ad IVA quale operazione interna (Risoluzione n. 115/E/2001).

Quando le cessioni presentano le condizioni sopra indicate ma hanno ad oggetto beni per i quali si applica il regime speciale dei beni usati, non sono operazioni intracomunitarie ma cessioni interne allo Stato italiano.

Nella fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni, non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL n. 331/1993 (2), deve essere indicato:

  • il titolo di non imponibilità, «operazione non imponibile», dicitura che non risulta “assorbita” dall’annotazione “inversione contabile;
  • l’eventuale specificazione della norma di riferimento, comunitaria o nazionale.

Si ha  la facoltà, anziché l’obbligo, di riportare la norma che giustifica la detassazione, che  può essere, a scelta del cedente, quella interna (art. 41 del DL n. 331/1993) o quella comunitaria (art. 138 (3) della Direttiva n. 2006/112/CE).

Per le cessioni espresse in valuta, il tasso di cambio applicabile deve essere individuato secondo le regole generali applicabili alle cessioni interne; si considera pertanto il cambio del giorno in cui è stata effettuata l’operazione o, in mancanza, il cambio del giorno antecedente più vicino.

Per provare l’avvenuta cessione intracomunitaria il fornitore deve innanzitutto disporre del documento di trasporto internazionale via camion – CMR – firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta (da cui risulti l’uscita della merce dal territorio nazionale) (Ris. AE 25 marzo 2013 n. 19/ERis. AE 15 dicembre 2008 n. 477/ERis. AE 28 novembre 2007 n. 345/E).

Il CMR può essere prodotto in formato cartaceo o elettronico (avente lo stesso contenuto di quello cartaceo e messo a disposizione in formato pdf).

Il medesimo contenuto del CMR può essere sostituito da altri documenti da cui si possano ricavare le medesime informazioni, nonché le firme di cedente, vettore e acquirente. E’ ammissibile, anche l’utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulti che la merce è uscita dall’Italia ed ha raggiunto lo Stato UE. In tal caso sia il CMR elettronico che le informazioni del sistema informatico devono essere comunque stampati in un documento cartaceo, in quanto privi delle caratteristiche dei documenti informatici (riferimento temporale e firma elettronica).

In assenza del CMR  è ammesso ogni mezzo di prova alternativa in grado di fornire riscontri analoghi, come, ad esempio:

  • Documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti;
  • Fattura di vendita;
  • Documentazione bancaria da cui risulti il pagamento della merce;
  • Eenchi INTRASTAT.

Documenti utili, in assenza del CMR, possono essere anche il DDT controfirmato dal destinatario, il contratto di assicurazione relativo al trasporto delle merci, la conferma scritta, da parte dell’acquirente, del ricevimento della merce.

In assenza di tali documenti, può essere utile anche la prova di fatti secondari dai quali desumere la presenza fisica delle merci in territorio dello Stato UE destinatario.

Per i trasporti diversi da quelli su strada è possibile utilizzare i documenti tradizionali, cioè la polizza di carico (trasporti via mare), lettera di vettura aerea e lettera di vettura ferroviaria (CIM).

Le cessioni a soggetti comunitari di beni introdotti precedentemente in depositi IVA, spediti in uno Stato membro, sono considerate cessioni intracomunitarie.

Le cessioni intracomunitarie sono non imponibili. Ciò significa che pur essendo detassate, esse mantengono, in capo a chi le effettua, tutti gli obblighi e le formalità previsti dalle norme IVA.

Le cessioni intracomunitarie danno diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti e la possibilità di usufruire, in presenza delle medesime condizioni, della possibilità di acquisto con dichiarazione d’intento previsto per gli esportatori abituali.

(1) Articolo 41 -Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331- Cessioni intracomunitarie non imponibili.

Nota: In vigore dal 18/08/2015 Modificato da: Legge del 29/07/2015 n. 115 Articolo 13

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformita’ degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresi’ se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell’articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso e’ ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attivita’ o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1 gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del quale e’ esercitata; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

a) (lettera abrogata);

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 838, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non e’ soggetto passivo d’imposta;

c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche’ le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

(2) Articolo 46
Fatturazione delle operazioni intracomunitarie.

In vigore dal 01/01/2013
Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 326, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

  1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonche’ dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
  2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, e’ emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.
  3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
  4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e’ effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
  5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

(3) DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2006
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Sezione 1
Esenzioni delle cessioni di beni

Articolo 138

1.   Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.

2.   Oltre alle cessioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell’acquirente, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b) le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell’acquirente, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni diversi da prodotti soggetti ad accisa non sono soggetti all’IVA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, qualora la spedizione o il trasporto dei prodotti in questione siano effettuati in conformità dell’articolo 7, paragrafi 4 e 5, o dell’articolo 16, della direttiva 92/12/CEE;

c) le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, che beneficerebbero delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) se fossero effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo.