Il sistema dell’identificazione diretta è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. 191/2002 in recepimento della Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ora rifusa negli artt. 204 e s. della Direttiva dell’UE n. 2006/112/CE.
Con il D.Lgs 191/2002 il DPR 633/72 `e stato oggetto delle seguenti modifiche:
- modifica dei commi 2 e 3 dell’articolo 17;
- introduzione del nuovo articolo 35-ter.
In base disposizioni ivi contenute un soggetto residente in altro Stato dell’Unione europea (ovvero residente in un Paese con cui esistano condizioni di reciprocità in materia) che pone in essere operazioni economiche nel territorio italiano, può assolvere gli obblighi che ne scaturiscono, alternativamente:
- identificandosi direttamente (art. 35-ter)1 ;
- nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17 del DPR 633/72.
Le operazioni economiche devono essere effettuate nei confronti di consumatori finali. In caso contrario, infatti, potrà utilizzarsi il meccanismo del “reverse charge”.
Il legislatore comunitario con l’identificazione diretta IVA ha eliminato la necessità di costituire una stabile organizzazione o di nominare obbligatoriamente un rappresentante fiscale nel caso in cui un soggetto non residente compia operazioni IVA rilevanti nel territorio di uno stato membro.
Secondo la Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ciascun Paese membro, per permettere agli operatori comunitari residenti in un altro Stato, appartenente all’U.E., di poter assolvere gli obblighi IVA in caso di operazioni effettuate nel suo territorio, deve consentire l’identificazione diretta.
Con questo sistema è consentito a ciascun contribuente “ stabilito” in un determinato paese di rilevare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in un altro Stato, eseguire la detrazione dell’imposta e rendendosi così debitore ( o creditore) dell’IVA per le operazioni ivi effettuate.
Tale istituto deve essere adottato, in assenza di una stabile organizzazione e in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, nel caso di cessioni di beni territorialmente rilevanti in Italia o prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di:
- Privati consumatori;
- Enti non commerciali privi di p. IVA;
- Soggetti non residenti anche se in possesso di p. IVA, per identificazione diretta o nomina di rappresentate fiscale (Ris. AE 25 agosto 2010 n. 89/E).
La nomina di un rappresentate fiscale o l’identificazione diretta, in assenza di una stabile organizzazione, sono obbligatorie nel caso di operazioni imponibili territorialmente rilevanti nello stato italiano, rese da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti di soggetti privati intesi come soggetti non agenti nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Vi rientrano, quindi, gli Enti non commerciali che acquistano nell’ambito dell’attività istituzionale (senza l’utilizzo della p. IVA) e i professionisti che acquistano al di fuori dell’attività professionale ecc. (Ris. AE 15 giugno 2004 n. 84/E)
L’art. 35ter, comma 5, citato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21, par. 2, lett. b) della VI Direttiva, come modificato dalla Direttiva 2000/65/CE, prevede testualmente che “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalla direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/1977/CEE del 19 dicembre 1977 e del regolamento CEE n. 218 del 1992”. 2 Pertanto, mentre per gli operatori residenti nei Paesi dell’Unione europea il predetto sistema è immediatamente operativo, per quelli residenti in Paesi terzi occorre l’ulteriore condizione che vengano stipulati con il Paese in questione accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito comunitario. Tuttavia, allo stato attuale, non risultano conclusi accordi aventi tale finalità tra Italia e Paesi terzi. Da quanto precede si ricava che al momento nessun contribuente di Paese terzo può utilizzare il predetto sistema di identificazione di cui all’art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972(RISOLUZIONE N. 220/E/2003).
In alternativa alla identificazione diretta e’ possibile la nomina di un rappresentante fiscale. Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’ identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:
● il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’Iva dovuta;
● nell’identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.
Un soggetto passivo non residente, se vuole identificarsi direttamente in Italia ed acquisire così lo status di soggetto passivo senza l’intermediazione del rappresentante fiscale, deve attivare una determinata procedura.
Per adottare questo sistema, occorre identificarsi direttamente (articolo 35-ter del Dpr 633/1972 (1)), presentando il modello ANR/3 (Provv. AE 28 dicembre 2009) prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia.
Come primo onere, in data anteriore alla prima operazione attiva o passiva, il soggetto dovrà acquisire il numero di P.IVA mediante la presentazione del modello ANR/3 contenente dati indispensabili alla sua individuazione (Il modello ANR/3 deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con cui esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva, assolvendo direttamente gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione del tributo).
L’ ufficio competente attribuirà un numero nel quale sarà evidenziata anche la particolare natura di soggetto non residente da parte del titolare e tale numero deve essere riportato dal soggetto interessato ogni qual volta venga richiesto.
La procedura per il rilascio del codice fiscale/partita IVA dei soggetti esteri è la seguente:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello ANR/3 avendo cura di indicare il codice ATECO 2007 dell’attività esercitata abitualmente nello Stato estero di stabilimento;
- allegare un certificato originale (riportante il timbro dell’autorità che lo emette con la firma del funzionario competente della medesima autorità) ed aggiornato, rilasciato dalle autorità fiscali del paese dove ha la sede legale l’impresa che attesti l’iscrizione ai fini IVA;
- allegare un certificato originale ( riportante il timbro dell’autorità che lo emette e la firma del funzionario competente della medesima autorità) ed aggiornato della Camera di commercio del paese dove ha sede legale l’impresa ( se trattasi di società detto certificato deve i rappresentanti con facoltà di agire ed i poteri di firma);
- accompagnare le predette certificazioni con le rispettive traduzioni in lingua italiana; sottoscritte da chi le ha eseguite ed allegare copia di un valido documento d’identità;
- allegare copia di un valido documento d’identità del firmatario o del legale rappresentante firmatario della richiesta di identificazione diretta;
- unire dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’ Art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della società, dove si specifica:
- attività abituale e le altre attività effettivamente svolte nel paese estero di stabilimento;
- l’attività che si intende svolgere in Italia in seguito all’identificazione diretta;
- le motivazioni della richiesta;
- verso quali soggetti ( società, privati, ecc..) si rivolge l’attività da svolgere in Italia;
- che il soggetto non residente non ha una stabile organizzazione nel territorio italiano;
Tutta la documentazione andrà presentata al seguente indirizzo “ Agenzia entrate – centro operativo di Pescara – area controlli – servizio identificazioni non residenti – via Rio Sparto n. 21 – 65129 Pescara “ alternativamente secondo le seguenti modalità:
- direttamente all’ufficio, anche a mezzo di persona appositamente delegata;
- a mezzo servizio postale, e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante nonché la certificazione attestante la qualità di operatore economico posseduta nello Stato di appartenenza.
La dichiarazione di identificazione deve essere prodotta prima dell’effettuazione delle operazioni.
Giuridicamente non è previsto alcun obbligo diretto al non residente di tenere la contabilità all’interno dello Stato, per consentire i controlli dell’amministrazione fiscale. Tuttavia con la sottoscrizione della dichiarazione di identificazione, il soggetto non residente assume anche l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’ amministrazione finanziaria italiana.
Per il soggetto non residente che si è identificato direttamente in Italia si applicano le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 633/72 in tema di obblighi IVA di fatturazione, registrazione, versamenti dell’imposta, presentazione della dichiarazione annuale e tutti gli altri adempimenti prescritti (tra i quali anche la presentazione dei modelli Intrastat) anche ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.
I pagamenti dell’Imposta sul Valore Aggiunto possono essere effettuati:
1. Mediante il servizio telematico Fiscoline: per l’utilizzazione del servizio, i soggetti residenti all’estero devono essere in possesso di un pincode (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate) e essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;
2. Tramite bonifico a favore dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri denominati “TARGET2”. Nella causale del versamento è indispensabile indicare accuratamente la partita IVA, ricevuta al momento dell’identificazione diretta, il periodo a cui si riferisce il pagamento dell’IVA e l’esatto codice tributo. Per quanto riguarda la modalità di effettuazione del pagamento, è indispensabile che il soggetto interessato comunichi alla propria banca che il bonifico deve essere effettuato tramite TARGET.2
TARGET2 è il sistema scelto dalla Banca centrale europea per il regolamento dei pagamenti in euro e assicura il trattamento in tempo reale delle transazioni; consente, inoltre, di effettuare qualsiasi trasferimento di fondi in euro tra tutti i paesi della Ue, inclusi quelli non partecipanti all’unione monetaria.
Tutte le banche insediate all’interno della Ue possono operare attraverso TARGET2 per il tramite delle rispettive banche centrali nazionali
Dal 1° gennaio 2006, i contribuenti che si sono direttamente identificati devono presentare l’eventuale richiesta di rimborso (quadro VR della dichiarazione IVA) al concessionario della riscossione di Pescara.
Le richieste erroneamente indirizzate al concessionario di Roma saranno trasmesse d’ufficio a quello di Pescara e ne sarà data comunicazione agli interessati.
I soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia possono chiedere il rimborso IVA direttamente al: Concessionario della Riscossione di Pescara Servizio Nazionale della Riscossione SO.GE.T. s.p.a. Via Chieti, 16/18 – 65100 – Pescara Mediante l’utilizzo di un conto estero e di una garanzia rilasciata da un’assicurazione, una banca o un intermediario comunitario (Circ. AE n. 44/E del 1° agosto 2003).
Si segnala che i soggetti non residenti che presentano il modello VR devono chiedere contestualmente, o entro i quaranta giorni successivi, l’accreditamento del rimborso al concessionario della riscossione, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale
Il modello ANR deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni di uno o più dei dati indicati nella dichiarazione per l’identificazione diretta o per comunicare la cessazione dell’attività.
Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system). La richiesta può essere effettuata direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, inviando un’istanza all’ufficio.
L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.
La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.
I non residenti che già si avvalgono del rappresentante e che intendono invece operare direttamente, devono prima chiudere la partita IVA chiesta dal rappresentante per loro conto presentando la normale dichiarazione di cessazione di attività. Chiusa la partita IVA, devono presentare il modello ANR/3.
Vedi: Identificazione ai fini Iva per i soggetti non residenti (modello ANR/3)
(1) Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 Art. 35 – ter – Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente
Testo: in vigore dal 20/02/2010 – con effetto dal 01/01/2010
modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010
1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attivita’ del dichiarante, nonche’ il numero di identificazione all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ esercitata nello Stato estero di stabilimento;
e) l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita’ al modello stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita’ di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita’ europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell’articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.