Archivi categoria: MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico)

Ecommerce diretto – IVA e fatturazione in Italia da parte di operatore UE

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II (1) della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni.

In base all’art. 56, lettera K, della Direttiva 2006/112/CE il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui Allegato II alla stessa Direttiva (1) , forniti a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

L’articolo 7, paragrafo 1, del Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 stabilisce che i «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione
.

Il principio generale di tassazione è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali, non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito: imprenditore o privato.

Nel caso in cui il committente è un soggetto passivo l’imposta sarà da questo assolta tramite il meccanismo del reverse charge .

Per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite l’identificazione diretta, la nomina del rappresentate fiscale oppure il regime del MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico).

Le transazioni relative al commercio elettronico diretto, non godono dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, previsto per il commercio elettronico indiretto B2C,  ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n. 633/1972, e dunque, ove territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, sono soggette all’obbligo di fatturazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo.

Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03615 del 24.09.2014, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le operazioni di commercio elettronico “diretto” (cd. “servizi di e-commerce”), ove territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, sono soggette all’obbligo di fatturazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo.

In relazione alle novità in vigore dal 01.01.2015, nella “Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla Direttiva n. 2008/8/CE, ha raccomandato agli Stati membri di esonerare dall’obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell’ambito di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop).

In linea con questa raccomandazione, nel Decreto Legislativo 31 marzo 2015, n. 42 (Attuazione della direttiva 2008/8/CE) all’art. 2, comma 2, è stato previsto espressamente l’esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione, registrazione, ecc.) per le imprese che aderiscono al MOSS.

Nessuna deroga è, invece, prevista per i servizi digitali resi nei rapporti “B2B”, che restano soggetti all’obbligo di emissione della fattura (art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso di nomina di un rappresentante fiscale, il rappresentante fiscale del soggetto cedente UE è tenuto a fatturare l’operazione al soggetto privato italiano applicando Iva italiana.

Da un punto di vista della fatturazione del rappresentante fiscale, questi emetterà fattura imponibile IVA, e la registrerà nel proprio sezionale di vendita italiano.

Il cedente UE, non avendo stabile organizzazione in Italia, farà concorrere quella fattura alla determinazione del reddito nel proprio Paese di residenza.

MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) e MOSS “semplificato”

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni. Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione.

L’Ecommerce Iva diretto è parificato alle prestazioni di servizi, quindi sono applicabili le regole previste dall’art. 7, DPR n. 633/1972 (e normative collegate) per stabilirne la territorialità. Il principio generale di tassazione è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni, non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito: imprenditore o privato. Nel caso in cui il committente è un soggetto passivo l’imposta sarà da questo assolta tramite il meccanismo del reverse charge (art. 7-ter, comma 1, lett. a). Per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite l’identificazione diretta, la nomina del rappresentate fiscale oppure il regime del MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) .

La qualificazione dello status fiscale del committente è molto importante perché pur non modificando la territorialità del tributo, variano diametralmente gli adempimenti dei soggetti coinvolti, con possibilità di errori e sanzioni non indifferenti. Al fine di semplificare l’indagine sullo status giuridico rivestito dal committente, l’Agenzia delle entrate ha chiarito con la Circolare n. 22/2016 che il prestatore di servizi elettronici ha la facoltà (non l’obbligo) di qualificare come “privato consumatore” i soggetti che non comunichino il numero di identificazione IVA.

In via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono da considerarsi effettuate in Italia:

  • nel caso di e-commerce diretto B2B (ex art. 7-ter, c. 1, lett. a, d.P.R. n. 633/1972): le prestazioni di servizi rese, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), a clienti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve);
  • nel caso di e-commerce diretto B2C (ex art. 7-sexies, c. 1, lett. f, d.P.R. n. 633/1972, come modificato dal citato d.lgs. n. 42/2015): le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), l’imposta è assolta mediante identificazione diretta, la nomina di un rappresentante fiscale o avvalendosi dello speciale regime “Moss” Mini one stop (o Mini sportello unico).

In merito all’e-commerce diretto B2C, l’art. 1, c. 1, d.lgs. 31 marzo 2015, n. 42, in attuazione della direttiva 2008/8/Ce, ha modificato la pregressa disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2015, semplificando il quadro normativo.

Il regime Moss nel commercio elettronico

Sempre in materia di e-commerce diretto B2C, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per consentire all’operatore, extracomunitario e comunitario, non altrimenti identificato ai fini Iva nell’Unione europea, di assolvere l’Iva nel caso fornisca servizi di e-commerce diretto ad un consumatore privato stabilito o abitualmente residente in uno Stato membro, è stato previsto un regime speciale ed opzionale “Moss”, introdotto in chiave semplificativa degli adempimenti previsti in materia di dichiarazione e versamento Iva.

La direttiva 2008/8/CE riguardo al luogo di prestazione dei servizi è stata attuata con il Decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42.

La definizione delle modalità operative per la registrazione al regime speciale e gli schemi di dati da trasmettere per via telematica sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26/07/2016.

In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che effettuano i servizi elettronici (già soggetti al regime speciale VIES) o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”).

Il Portale MOSS, attivo dal 1° ottobre 2014, è operativo per effetto dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, dei nuovi principi di territorialità dell’Iva di cui alla Direttiva n. 112/2006/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE.

Il regime Moss è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’Iva relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore; in particolare, il regime Moss evita al fornitore di doversi registrare presso ogni “Stato membro di consumo” .

Per evitare questi adempimenti, il legislatore comunitario ha previsto che gli operatori possano operare applicando, a partire dal 1° gennaio 2015, lo speciale regime Moss, che offre la possibilità, a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di servizi di e-commerce diretto nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati nell’Unione europea, di identificarsi – con una specifica procedura on line – in un unico “Stato membro di identificazione” al fine di adempiere agli obblighi connessi all’assolvimento dell’Iva per le prestazioni rese in ciascuno “Stato membro di consumo”.

In conclusione, attraverso la registrazione al Moss, si accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Iva presso lo “Stato membro di identificazione”, evitando che l’operatore debba aprire un numero di partita Iva in ciascuno “Stato membro di consumo” in cui vengono resi i servizi digitali”.

Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica:

  1. servizi di telecomunicazione;
  2. servizi di teleradiodiffusione;
  3. servizi forniti per via elettronica, in particolare (cfr. allegato II, Direttiva 112/2006/CE): a) fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; b) fornitura di software e relativo aggiornamento; c) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; d) fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; e) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Per ulteriori dettagli consulta il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013.

Paese di Registrazione (Stato membro di identificazione)

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve registrarsi nello Stato membro di identificazione.

Nel Regime UE, valido per i soggetti residenti nell’UE o extra UE con stabili organizzazioni in UE, lo Stato Membro di Identificazione è lo Stato in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

La Dichiarazione Iva Moss è inviata all’Agenzia attraverso il Portale Moss.

La Dichiarazione ha cadenza trimestrale e deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo). Le scadenze per presentare la dichiarazione sono, quindi, le seguenti: 20 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 20 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 20 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 20 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

La Dichiarazione è presentata dagli operatori registrati al Moss in Italia, nazionali ed extra UE con stabile organizzazione in Regime UE e dagli operatori extra UE registrati al Regime Non UE.

Il modello di Dichiarazione, disponibile in modalità web, è redatto in conformità all’Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 815 della Commissione, del 13 settembre 2012 – pdf.

Gli operatori in Regime UE compilano la Dichiarazione limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori residenti in Paesi diversi dall’Italia. Le prestazioni rese nei confronti di consumatori nazionali, invece, rilevano ai fini della dichiarazione Iva nazionale.

Gli operatori in Regime non UE compilano la Dichiarazione anche per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori residenti in Italia, poiché non presentano alcuna dichiarazione Iva nazionale.

La Dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato Membro di Consumo.

Nell’ambito delle operazioni effettuate in ciascuno Stato Membro di Consumo, l’indicazione deve essere differenziata in ragione dell’aliquota applicata (ordinaria o ridotta).

All’interno del Portale Moss, per agevolare la compilazione della Dichiarazione, il sistema mette a disposizione le aliquote Iva dei diversi Stati UE sulla base di quanto indicato nel data base della Commissione europea, consultabile al seguente link http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html. Le variazioni nelle aliquote sono comunicate alla Commissione dai singoli Stati membri e potrebbero non essere recepite tempestivamente. Pertanto, si invita a verificare la correttezza delle aliquote applicate in ciascuno Stato Membro sui rispettivi siti istituzionali.

Vedi: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-digital-services-moss-scheme/index_it.htm

Il modello deve essere comunque trasmesso, a saldo zero, anche se nel trimestre non sono state effettuate operazioni rientranti nel regime.

Ad ogni Dichiarazione è attribuito dal sistema un numero di riferimento unico da indicarsi in sede di versamento dell’imposta.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il decimo giorno successivo alla scadenza (il trenta del mese di riferimento), al soggetto passivo verrà inoltrato un sollecito (cd. Vat return reminder) contenete l’invito ad adempiere. Tale sollecito, sprovvisto dei connotati tipici degli ordinari atti impositivi contemplati dall’ordinamento italiano, è inoltrato al soggetto per via elettronica direttamente all’interno della propria area riservata nel Portale MOSS e per e-mail all’indirizzo fornito in sede di registrazione.

l versamento dell’Iva dovuta in base alla Dichiarazione è effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione, con le seguenti modalità.

Per gli operatori in Regime UE, il Versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il Portale Moss, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, intestato all’operatore. Accedendo al Portale Moss è possibile scegliere la Dichiarazione per la quale effettuare il pagamento, indicarne l’importo e il codice IBAN del conto sul quale sarà eseguito l’addebito (tipo RID) dell’Iva dovuta.

Per gli operatori in regime non UE, il Versamento avviene mediante bonifico in euro su un conto aperto presso la Banca d’Italia (Beneficiario: AGENZIA ENTRATE IVA MOSS, BIC: BITAITRRENT, IBAN: IT31A0100003245348200005875). Sul Portale Moss sono disponibili i dati bancari relativi a tale conto. La causale del bonifico dovrà contenere il numero di riferimento unico della dichiarazione per la quale viene effettuato il pagamento.

Tale modalità è prevista anche per gli operatori in regime UE che non dispongono di un conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate.

I pagamenti sono trimestrali. Perciò, le scadenze sono le seguenti: 20 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 20 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 20 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 20 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Il Versamento dell’Iva deve essere riferito ad una determinata Dichiarazione. Pertanto, nella causale del pagamento va sempre indicato il “numero di riferimento unico” della Dichiarazione; ciò avviene automaticamente se il pagamento è eseguito mediante addebito su conto corrente bancario o postale, mentre si raccomanda di prestare particolare attenzione nell’indicare correttamente tale numero nella causale del bonifico, nel caso in cui si utilizzi questa modalità di pagamento.

L’autorizzazione all’addebito sul conto corrente dell’importo dichiarato deve essere effettuata per ogni versamento, non essendo prevista, allo stato, alcuna autorizzazione all’addebito con validità per più versamenti.

Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione.

In caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, il decimo giorno successivo alla scadenza (il trenta del mese di riferimento), al soggetto passivo verrà inoltrato un sollecito (cd. Vat payment reminder) contenete l’invito ad adempiere. Tale sollecito, sprovvisto dei connotati tipici degli ordinari atti impositivi contemplati dall’ordinamento italiano, è inoltrato al soggetto per via elettronica direttamente all’interno della propria area riservata nel Portale MOSS e per e-mail all’indirizzo fornito in sede di registrazione.

Vedi: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/moss/scheda+info+moss

Dal 1° gennaio 2019 regime MOSS semplificato

A decorrere dal 1° gennaio 2019, significative modifiche sono introdotte alle regole di territorialità IVA dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi nei confronti di “privati consumatori”.

Con le modifiche che la direttiva 2017/2455/UE apporta all’art. 58 della direttiva 2006/112/CE, dal 1° gennaio sarà possibile, per le prestazioni su elencate, applicare l’IVA nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, se il valore annuo delle prestazioni (al netto dell’IVA) non è superiore a 10.000 euro.
Resterebbero fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni nei confronti di privati extra Ue ex art. 7-sexies lett. f) del DPR 633/72.

L’agevolazione introdotta dalla direttiva 2017/2455/UE ha quale finalità espressa (si vedano i “considerando” alla direttiva medesima) quella di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle microimprese che sono stabilite in uno Stato membro e prestano occasionalmente servizi elettronici (o di telecomunicazione o teleradiodiffusione) in altri Stati membri della Ue diversi dal luogo in cui sono stabiliti ai fini IVA.

La modifica interessa, come detto, i soggetti di piccole dimensioni che principalmente effettuano prestazioni di servizi elettronici. Dunque, esaminando alcune delle esemplificazioni fornite dall’allegato II della direttiva 2006/112/CE, vi rientrano (vedi sopra) coloro che forniscono:
– siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
– software e relativi aggiornamenti;
– immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
– musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
– prestazioni di insegnamento a distanza.
Tra i servizi in questione rientra, ad esempio, anche la gestione dei profili social (ad esempio, Instagram), come ha di recente rilevato l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 96/2018).

A livello documentale, se i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (art. 22 comma 1 n. 6-ter del DPR 633/72), né di documentare altrimenti i corrispettivi, ad esempio mediante scontrino o ricevuta fiscale (DM 27 ottobre 2015).
Attualmente l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi riguarderebbe le sole prestazioni a “privati” italiani, ma – con l’estensione di cui alla direttiva 2017/2455/UE – verrebbero a essere inclusi nell’agevolazione anche le prestazioni verso “privati” stabiliti in altri Stati Ue.
Inoltre, la direttiva 2017/2455/UE intende riconoscere le regole di fatturazione dello Stato del prestatore per tutti i soggetti che assolvono l’IVA, relativa ai servizi in questione, avvalendosi del MOSS.

La direttiva 2017/2455/UE stabilisce anche che:
– il prestatore possa optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato del destinatario (anche se si tratta di un “privato” stabilito nella Ue) e l’opzione ha una durata di due anni;
– possano accedere al regime speciale del MOSS anche soggetti passivi extra Ue registrati ai fini IVA in uno o più Stati membri della Ue.

Dal 1° gennaio 2021, il regime MOSS verrà esteso anche alle vendite a distanza di beni.

Nell’ipotesi in cui la vendita avvenga per effetto dell’intermediazione mediante piattaforme elettroniche o portali, a questi ultimi spetterà la responsabilità nella riscossione dell’IVA.

Dal 1° gennaio 2019 dovranno  ritenersi applicabili le nuove disposizioni, secondo i convincimenti del diritto comunitario, noti già dalla sentenza del 5 febbraio 1963, causa 26-62, Van Gend en Loos, che ha sancito il principio dell’efficacia diretta delle direttive, subordinandolo tuttavia alla condizione che gli obblighi siano precisi, chiari e incondizionati e non richiedano misure complementari di carattere nazionale o europeo.

Vedi: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/content/guides_en

Guida al mini sportello unico per l’IVA (REV 1 applicabile dal 1° gennaio 2019)

Linee guida per gli audit

Le norme UE fondamentali in materia di IVA per i servizi TBE e l’uso del MOSS  per le microimprese