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VIES (Vat Information Exchange System)

Le cessioni intracomunitarie possono avvenire solo tra soggetti che abbiano una regolare partita IVA in uno qualsiasi degli Stati membri.

Al fine di consentire un flusso di dati attraverso le frontiere interne, è stato istituito il VIES (Vat Information Exchange System), un sistema informatizzato che consente alle aziende di ottenere rapidamente la conferma delle partite IVA dei propri clienti e alle amministrazioni di controllare il flusso degli scambi intracomunitari rilevando eventuali irregolarità.

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono obbligati a dichiararne preventivamente l’intenzione. In tal modo vengono inseriti in un apposito archivio, la cui iscrizione avviene previa valutazione della situazione oggettiva e soggettiva del soggetto richiedente.

Quindi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio VIES. L’opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998. In ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal VIES perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. La revoca dell’opzione può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici.

Chi deve richiedere l’inclusione nel Vies

L’obbligo di essere inclusi nell’archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.

Come richiedere l’inclusione nel Vies

La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.

I soggetti già titolari di partita Iva, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia.

Con le stesse modalità previste per l’inclusione nel Vies va comunicata, eventualmente, la volontà di non essere più inclusi nell’archivio. La presentazione telematica diretta è consentita anche ai soggetti non residenti identificati direttamente ai fini Iva.

L’Agenzia delle Entrate include immediatamente il numero di partita Iva nell’archivio Vies al momento della ricezione dell’opzione.

Il soggetto interessato può verificare l’avvenuta inclusione della propria o altrui posizione nell’archivio Vies utilizzando il servizio di verifica online.

La posizione dei contribuenti inclusi nel Vies è costantemente monitorata nel tempo.

Nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio Vies sono effettuati controlli formali sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate. A seguito di tali controlli, l’Agenzia delle Entrate procede all’esclusione dal Vies dei soggetti che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi.

L’esclusione è effettuata dall’Agenzia delle Entrate previo invio di apposita comunicazione al contribuente e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

Vedi:

Identificazione ai fini Iva In Italia per i soggetti non residenti ai sensi dell’art. 35 – ter del DPR 633/72 (modello ANR/3)

Il sistema dell’identificazione diretta è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. 191/2002 in recepimento della Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ora rifusa negli artt. 204 e s. della Direttiva dell’UE n. 2006/112/CE.

Con il D.Lgs 191/2002 il DPR 633/72 `e stato oggetto delle seguenti modifiche:

  • modifica dei commi 2 e 3 dell’articolo 17;
  • introduzione del nuovo articolo 35-ter.

In base  disposizioni ivi contenute un soggetto residente in altro Stato dell’Unione europea (ovvero residente in un Paese con cui esistano condizioni di reciprocità in materia) che pone in essere operazioni economiche nel territorio italiano, può assolvere gli obblighi che ne scaturiscono, alternativamente:

  • identificandosi direttamente (art. 35-ter)1 ;
  • nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17 del DPR 633/72. 

Le operazioni economiche devono essere effettuate nei confronti di consumatori finali. In caso contrario, infatti, potrà utilizzarsi il meccanismo del “reverse charge”.

Il legislatore comunitario con l’identificazione diretta IVA ha eliminato la necessità di costituire una stabile organizzazione o di nominare obbligatoriamente un rappresentante fiscale nel caso in cui un soggetto non residente compia operazioni IVA rilevanti nel territorio di uno stato membro.

Secondo la Direttiva dell’UE n. 2000/65/CE, ciascun Paese membro, per permettere agli operatori comunitari residenti in un altro Stato, appartenente all’U.E., di poter assolvere gli obblighi IVA in caso di operazioni effettuate nel suo territorio,  deve consentire l’identificazione diretta.

Con questo sistema è consentito a ciascun contribuente “ stabilito” in un determinato paese di rilevare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in un altro Stato, eseguire la detrazione dell’imposta e rendendosi così debitore ( o creditore) dell’IVA per le operazioni ivi effettuate.

Tale istituto deve essere adottato, in assenza di una stabile organizzazione e in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, nel caso di cessioni di beni territorialmente rilevanti in Italia o prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di:

  • Privati consumatori;
  • Enti non commerciali privi di p. IVA;
  • Soggetti non residenti anche se in possesso di p. IVA, per identificazione diretta o nomina di rappresentate fiscale (Ris. AE 25 agosto 2010 n. 89/E).

La nomina di un rappresentate fiscale o l’identificazione diretta, in assenza di una stabile organizzazione, sono obbligatorie nel caso di operazioni imponibili territorialmente rilevanti nello stato italiano, rese da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti di soggetti privati intesi come soggetti non agenti nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Vi rientrano, quindi, gli Enti non commerciali che acquistano nell’ambito dell’attività istituzionale (senza l’utilizzo della p. IVA) e i professionisti che acquistano al di fuori dell’attività professionale ecc. (Ris. AE 15 giugno 2004 n. 84/E)

L’art. 35ter, comma 5, citato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21, par. 2, lett. b) della VI Direttiva, come modificato dalla Direttiva 2000/65/CE, prevede testualmente che “possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalla direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/1977/CEE del 19 dicembre 1977 e del regolamento CEE n. 218 del 1992”. 2 Pertanto, mentre per gli operatori residenti nei Paesi dell’Unione europea il predetto sistema è immediatamente operativo, per quelli residenti in Paesi terzi occorre l’ulteriore condizione che vengano stipulati con il Paese in questione accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito comunitario. Tuttavia, allo stato attuale, non risultano conclusi accordi aventi tale finalità tra Italia e Paesi terzi. Da quanto precede si ricava che al momento nessun contribuente di Paese terzo può utilizzare il predetto sistema di identificazione di cui all’art. 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972(RISOLUZIONE N. 220/E/2003).

In alternativa alla identificazione diretta e’ possibile la nomina di un rappresentante fiscale.  Una importante differenza tra la nomina di un rappresentante fiscale e l’ identificazione diretta è data dalla diversa responsabilità nei confronti del Fisco:

● il rappresentante fiscale Iva è responsabile in solido con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’Iva dovuta;

● nell’identificazione diretta, unico debitore resta il soggetto non residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia.

Un soggetto passivo non residente, se vuole identificarsi direttamente in Italia ed acquisire così lo status di soggetto passivo senza l’intermediazione del rappresentante fiscale, deve attivare una determinata procedura.

Per adottare questo sistema, occorre identificarsi direttamente (articolo 35-ter del Dpr 633/1972 (1)), presentando il modello ANR/3 (Provv. AE 28 dicembre 2009) prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia.

Come primo onere, in data anteriore alla prima operazione attiva o passiva, il soggetto dovrà acquisire il numero di P.IVA mediante la presentazione del modello ANR/3 contenente dati indispensabili alla sua individuazione (Il modello ANR/3 deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con cui esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva, assolvendo direttamente gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione del tributo).

L’ ufficio competente attribuirà un numero nel quale sarà evidenziata anche la particolare natura di soggetto non residente da parte del titolare e tale numero deve essere riportato dal soggetto interessato ogni qual volta venga richiesto.

La procedura per il rilascio del codice fiscale/partita IVA dei soggetti esteri è la seguente:

  • compilare e sottoscrivere l’apposito modello ANR/3 avendo cura di indicare il codice ATECO 2007 dell’attività esercitata abitualmente nello Stato estero di stabilimento;
  • allegare un certificato originale (riportante il timbro dell’autorità che lo emette con la firma del funzionario competente della medesima autorità) ed aggiornato, rilasciato dalle autorità fiscali del paese dove ha la sede legale l’impresa che attesti l’iscrizione ai fini IVA;
  • allegare un certificato originale ( riportante il timbro dell’autorità che lo emette e la firma del funzionario competente della medesima autorità) ed aggiornato della Camera di commercio del paese dove ha sede legale l’impresa ( se trattasi di società detto certificato deve i rappresentanti con facoltà di agire ed i poteri di firma);
  • accompagnare le predette certificazioni con le rispettive traduzioni in lingua italiana; sottoscritte da chi le ha eseguite ed allegare copia di un valido documento d’identità;
  • allegare copia di un valido documento d’identità del firmatario o del legale rappresentante firmatario della richiesta di identificazione diretta;
  • unire dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’ Art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della società, dove si specifica:
  1. attività abituale e le altre attività effettivamente svolte nel paese estero di stabilimento;
  2. l’attività che si intende svolgere in Italia in seguito all’identificazione diretta;
  3. le motivazioni della richiesta;
  4. verso quali soggetti ( società, privati, ecc..) si rivolge l’attività da svolgere in Italia;
  5. che il soggetto non residente non ha una stabile organizzazione nel territorio italiano;

Tutta la documentazione andrà presentata al seguente indirizzo “ Agenzia entrate – centro operativo di Pescara – area controlli – servizio identificazioni non residenti – via Rio Sparto n. 21 – 65129 Pescara “ alternativamente secondo le seguenti modalità:

  • direttamente all’ufficio, anche a mezzo di persona appositamente delegata;
  • a mezzo servizio postale, e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante nonché la certificazione attestante la qualità di operatore economico posseduta nello Stato di appartenenza.

La dichiarazione di identificazione deve essere prodotta prima dell’effettuazione delle operazioni.

Giuridicamente non è previsto alcun obbligo diretto al non residente di tenere la contabilità all’interno dello Stato, per consentire i controlli dell’amministrazione fiscale. Tuttavia con la sottoscrizione della dichiarazione di identificazione, il soggetto non residente assume anche l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’ amministrazione finanziaria italiana.

Per il soggetto non residente che si è identificato direttamente in Italia si applicano le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 633/72 in tema di obblighi IVA di fatturazione, registrazione, versamenti dell’imposta, presentazione della dichiarazione annuale e tutti gli altri adempimenti prescritti (tra i quali anche la presentazione dei modelli Intrastat) anche ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione.

I pagamenti dell’Imposta sul Valore Aggiunto possono essere effettuati:

1. Mediante il servizio telematico Fiscoline: per l’utilizzazione del servizio, i soggetti residenti all’estero devono essere in possesso di un pincode (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate) e essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;

2. Tramite bonifico a favore dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri denominati “TARGET2”. Nella causale del versamento è indispensabile indicare accuratamente la partita IVA, ricevuta al momento dell’identificazione diretta, il periodo a cui si riferisce il pagamento dell’IVA e l’esatto codice tributo. Per quanto riguarda la modalità di effettuazione del pagamento, è indispensabile che il soggetto interessato comunichi alla propria banca che il bonifico deve essere effettuato tramite TARGET.2

TARGET2 è il sistema scelto dalla Banca centrale europea per il regolamento dei pagamenti in euro e assicura il trattamento in tempo reale delle transazioni; consente, inoltre, di effettuare qualsiasi trasferimento di fondi in euro tra tutti i paesi della Ue, inclusi quelli non partecipanti all’unione monetaria.

Tutte le banche insediate all’interno della Ue possono operare attraverso TARGET2 per il tramite delle rispettive banche centrali nazionali

Dal 1° gennaio 2006, i contribuenti che si sono direttamente identificati devono presentare l’eventuale richiesta di rimborso (quadro VR della dichiarazione IVA) al concessionario della riscossione di Pescara.

Le richieste erroneamente indirizzate al concessionario di Roma saranno trasmesse d’ufficio a quello di Pescara e ne sarà data comunicazione agli interessati.

I soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia possono chiedere il rimborso IVA direttamente al: Concessionario della Riscossione di Pescara Servizio Nazionale della Riscossione SO.GE.T. s.p.a. Via Chieti, 16/18 – 65100 – Pescara Mediante l’utilizzo di un conto estero e di una garanzia rilasciata da un’assicurazione, una banca o un intermediario comunitario (Circ. AE n. 44/E del 1° agosto 2003).

Si segnala che i soggetti non residenti che presentano il modello VR devono chiedere contestualmente, o entro i quaranta giorni successivi, l’accreditamento del rimborso al concessionario della riscossione, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale

Vedi: Identificazione ai fini Iva per i soggetti non residenti (modello ANR/3)

(1Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 Art. 35 – ter – Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente
Testo: in vigore dal 20/02/2010 – con effetto dal 01/01/2010
modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010

1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l’attivita’ e’ esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attivita’ del dichiarante, nonche’ il numero di identificazione all’imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l’oggetto dell’attivita’ esercitata nello Stato estero di stabilimento;
e) l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

3. L’ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.

4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita’ al modello stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

5. Possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita’ di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita’ europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell’articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.

Il trattamento IVA dell’Ecommerce indiretto

Ai fini della disciplina Iva dell’Ecommerce sono necessarie due distinzioni:

  • la prima basata sull’oggetto della transazione:
    • diretto”, scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica;
    • indiretto”, si attua uno scambio di beni;
  • la seconda fondata sui soggetti coinvolti:
    • soggetto imprenditore (B2B) ;
    • privato (B2C).

La disciplina delle cessioni a titolo oneroso di beni mobili, ecommerce indiretto, all’interno della comunità europea tra soggetti passivi (B2B), è indirizzata ad applicare l’IVA nel Paese in cui avviene il consumo finale secondo il seguente schema:

  • Cedente soggetto passivo italianoacquirente soggetto passivo comunitario: l’IVA è applicata nel Paese UE di destinazione tramite il meccanismo del reverse charge a carico dell’acquirente (integrazione e registrazione della fattura prevista per gli acquisti intracomunitari di beni). Operazione non imponibile in Italia;
  • Cedente soggetto passivo UEacquirente soggetto passivo italiano: l’IVA è applicata in Italia, sempre, mediante l’applicazione del reverse charge da parte del committente italiano (integrazione e registrazione della fattura prevista per gli acquisti intracomunitari di beni ex artt. 46 e 47, D.L. n. 331/1993 (1)). Operazione imponibile in Italia.

Le cessioni di beni mobili di provenienza comunitaria, eseguite nei confronti di privati consumatori residenti in Italia, scontano l’IVA nel Paese di residenza del cedente (art. 40, comma 3, D.L. n. 331/1993 (2)). Tuttavia, ai sensi del successivo comma 4, lett. b)  sono assoggettate ad IVA in Italia solo qualora fosse superata la soglia di €. 35.000 su base annua, ovvero in caso di opzione per la tassazione nel territorio dello Stato da parte del cedente comunitario.

Quindi potremmo “rileggere in maniera sintetica” il combinato dei commi 3 e 4 dell’art. 40 del 331: “Si considerano effettuate in Italia le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati in Italia dal cedente o per suo conto da altro Stato membro della UE nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato. Le disposizioni non si applicano alle cessioni di beni effettuate in Italia, fino ad un ammontare nel corso dell’anno solare non superiore a 35.000 euro e sempre che tale limite non sia stato superato nell’anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.

Per i venditori soggetti passivi in Italia limite è portato a €. 100.000 (sempre che non sia più bassa la soglia del Paese di destinazione della merce (3)) .

Oltre tali limiti l’imposta diviene esigibile nel Paese di destinazione dei beni, con il risultato che il venditore comunitario si troverà a dover adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.

Il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 all’art. 11-quater (Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese in un altro Stato dell’Unione europea) recita:
1. La locuzione “le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni”, di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità’ di effettuazione dell’ordine di acquisto. …….Con decorrenza 1° gennaio 2015 è stato integrato l’art. 22 del DPR n. 633/1972  (4con il comma 6-ter, il quale prevede per i servizi elettronici B2C la non obbligatorietà dell’emissione della fattura, salvo la richiesta del cliente (Vedi: Ris. 274/E/2009).In relazione alle medesime operazioni, inoltre, come stabilito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo) del regolamento di semplificazione introdotto con D.P.R. 696/1996, qualificabili ai fini Iva come interne, non sussiste nemmeno obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale (Vedi: Ris. 274/E/2009).I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.

 

(1)(Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 agosto 1993, n. 203

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’Ilor dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie. [Legge IVA comunitaria]
Convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1, L. 29.10.1993, n. 427 (G.U. 29.10.1993, n. 255)
TITOLO II Armonizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
CAPO II Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell’imposta sul valore aggiunto

Articolo 46
Fatturazione delle operazioni intracomunitarie.

In vigore dal 01/01/2013

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 326, lett. e) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

  1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonche’ dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
  2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, e’ emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.
  3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
  4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e’ effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
  5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

Articolo 47
Registrazione delle operazioni intracomunitarie.

In vigore dal 01/01/2013

Modificato da: Legge del 24/12/2012 n. 228 Articolo 1

Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 326, lett. f) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni  effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

  1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto.
  2. I contribuenti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziche’ in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita’ indicate nel comma 1.
  3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.
  4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, delle quali non e’ parte contraente un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.)

(2Articolo 40 D.L. 30 Agosto 1993, n. 331
Territorialita’ delle operazioni intracomunitarie.

In vigore dal 20/02/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 2

Nota: 
Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 2 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunita’ economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente e’ ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto e’ stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E’ comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.

3. In deroga all’all’articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell’anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreche’ tale limite non sia stato superato nell’anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.

4-bis. (Comma abrogato)

5. (Comma abrogato)

6. (Comma abrogato)

7. (Comma abrogato)

8. (Comma abrogato)

9. (Comma abrogato)

(3) Per contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per le aziende e per incoraggiarli a iniziare le negoziazioni in tutta Europa, esistono soglie di registrazione IVA nazionali stabilite da ciascun paese. Se una società straniera vende al di sotto di queste soglie, non è necessario registrarsi ai fini IVA . Una volta superati questi limiti entro lo stesso anno di calendario, è necessario registrarsi ai fini IVA.

Soglia annuale di vendita a distanza dell’UE

Austria € 35.000
Belgio € 35.000
Bulgaria BGN 70.000
Croazia 270.000 HRK
Cipro € 35.000
Repubblica Ceca 1.140.000 CZK
Danimarca 280.000 DKK
Estonia € 35.000
Finlandia € 35.000
Francia € 35.000
Germania € 100.000
Grecia € 35.000
Ungheria 8.800.000 HUF
Irlanda € 35.000
Italia € 35.000
Lettonia € 35.000
Lituania € 35.000
Lussemburgo € 100.000
Malta € 35.000
Olanda € 100.000
Norvegia N / A
Polonia 160.000 PLN
Portogallo € 35.000
Romania RON 118.000
Slovacchia € 35.000
Slovenia € 35.000
Spagna € 35.000
Svezia 320.000 SEK
Svizzera N / A
Regno Unito £ 70.000

 

(4Articolo 22 D.P.R. 633/72

Commercio al minuto ed attivita’ assimilate.
In vigore dal 03/05/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 31/03/2015 n. 42 Articolo 1

1) L’emissione della fattura non e’ obbligatoria, se non e’ richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche’ di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da societa’ finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;

6-bis) per l’attivita’ di organizzazione di escursioni, visite della citta’, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (1).

2) La disposizione del comma precedente puo’ essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita’, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi (2).

3) Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali e’ consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.(3)

(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del numero 6-ter), aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

(2) In attuzione delle disposizione del presente comma vedasi il decreto 7 luglio 1998, il decreto 24 ottobre 2000, n. 370 e il decreto 8 agosto 2014.

(3) Comma così modificato dal comma 920 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017. Per l’applicazione vedasi dal comma 909 al 928 della Legge 205/2017.

 

MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) e MOSS “semplificato”

L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni. Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione.

L’Ecommerce Iva diretto è parificato alle prestazioni di servizi, quindi sono applicabili le regole previste dall’art. 7, DPR n. 633/1972 (e normative collegate) per stabilirne la territorialità. Il principio generale di tassazione è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni, non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.

Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito: imprenditore o privato. Nel caso in cui il committente è un soggetto passivo l’imposta sarà da questo assolta tramite il meccanismo del reverse charge (art. 7-ter, comma 1, lett. a). Per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite l’identificazione diretta, la nomina del rappresentate fiscale oppure il regime del MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) .

La qualificazione dello status fiscale del committente è molto importante perché pur non modificando la territorialità del tributo, variano diametralmente gli adempimenti dei soggetti coinvolti, con possibilità di errori e sanzioni non indifferenti. Al fine di semplificare l’indagine sullo status giuridico rivestito dal committente, l’Agenzia delle entrate ha chiarito con la Circolare n. 22/2016 che il prestatore di servizi elettronici ha la facoltà (non l’obbligo) di qualificare come “privato consumatore” i soggetti che non comunichino il numero di identificazione IVA.

In via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono da considerarsi effettuate in Italia:

  • nel caso di e-commerce diretto B2B (ex art. 7-ter, c. 1, lett. a, d.P.R. n. 633/1972): le prestazioni di servizi rese, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), a clienti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve);
  • nel caso di e-commerce diretto B2C (ex art. 7-sexies, c. 1, lett. f, d.P.R. n. 633/1972, come modificato dal citato d.lgs. n. 42/2015): le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), l’imposta è assolta mediante identificazione diretta, la nomina di un rappresentante fiscale o avvalendosi dello speciale regime “Moss” Mini one stop (o Mini sportello unico).

In merito all’e-commerce diretto B2C, l’art. 1, c. 1, d.lgs. 31 marzo 2015, n. 42, in attuazione della direttiva 2008/8/Ce, ha modificato la pregressa disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2015, semplificando il quadro normativo.

Il regime Moss nel commercio elettronico

Sempre in materia di e-commerce diretto B2C, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per consentire all’operatore, extracomunitario e comunitario, non altrimenti identificato ai fini Iva nell’Unione europea, di assolvere l’Iva nel caso fornisca servizi di e-commerce diretto ad un consumatore privato stabilito o abitualmente residente in uno Stato membro, è stato previsto un regime speciale ed opzionale “Moss”, introdotto in chiave semplificativa degli adempimenti previsti in materia di dichiarazione e versamento Iva.

La direttiva 2008/8/CE riguardo al luogo di prestazione dei servizi è stata attuata con il Decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42.

La definizione delle modalità operative per la registrazione al regime speciale e gli schemi di dati da trasmettere per via telematica sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26/07/2016.

In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che effettuano i servizi elettronici (già soggetti al regime speciale VIES) o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”).

Il Portale MOSS, attivo dal 1° ottobre 2014, è operativo per effetto dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, dei nuovi principi di territorialità dell’Iva di cui alla Direttiva n. 112/2006/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE.

Il regime Moss è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’Iva relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore; in particolare, il regime Moss evita al fornitore di doversi registrare presso ogni “Stato membro di consumo” .

Per evitare questi adempimenti, il legislatore comunitario ha previsto che gli operatori possano operare applicando, a partire dal 1° gennaio 2015, lo speciale regime Moss, che offre la possibilità, a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di servizi di e-commerce diretto nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati nell’Unione europea, di identificarsi – con una specifica procedura on line – in un unico “Stato membro di identificazione” al fine di adempiere agli obblighi connessi all’assolvimento dell’Iva per le prestazioni rese in ciascuno “Stato membro di consumo”.

In conclusione, attraverso la registrazione al Moss, si accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Iva presso lo “Stato membro di identificazione”, evitando che l’operatore debba aprire un numero di partita Iva in ciascuno “Stato membro di consumo” in cui vengono resi i servizi digitali”.

Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica:

  1. servizi di telecomunicazione;
  2. servizi di teleradiodiffusione;
  3. servizi forniti per via elettronica, in particolare (cfr. allegato II, Direttiva 112/2006/CE): a) fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; b) fornitura di software e relativo aggiornamento; c) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; d) fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; e) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Per ulteriori dettagli consulta il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013.

Paese di Registrazione (Stato membro di identificazione)

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve registrarsi nello Stato membro di identificazione.

Nel Regime UE, valido per i soggetti residenti nell’UE o extra UE con stabili organizzazioni in UE, lo Stato Membro di Identificazione è lo Stato in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

La Dichiarazione Iva Moss è inviata all’Agenzia attraverso il Portale Moss.

La Dichiarazione ha cadenza trimestrale e deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del trimestre al quale si riferisce (il termine rimane invariato anche qualora cada nel fine settimana o in un giorno festivo). Le scadenze per presentare la dichiarazione sono, quindi, le seguenti: 20 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 20 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 20 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 20 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

La Dichiarazione è presentata dagli operatori registrati al Moss in Italia, nazionali ed extra UE con stabile organizzazione in Regime UE e dagli operatori extra UE registrati al Regime Non UE.

Il modello di Dichiarazione, disponibile in modalità web, è redatto in conformità all’Allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 815 della Commissione, del 13 settembre 2012 – pdf.

Gli operatori in Regime UE compilano la Dichiarazione limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori residenti in Paesi diversi dall’Italia. Le prestazioni rese nei confronti di consumatori nazionali, invece, rilevano ai fini della dichiarazione Iva nazionale.

Gli operatori in Regime non UE compilano la Dichiarazione anche per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori residenti in Italia, poiché non presentano alcuna dichiarazione Iva nazionale.

La Dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato Membro di Consumo.

Nell’ambito delle operazioni effettuate in ciascuno Stato Membro di Consumo, l’indicazione deve essere differenziata in ragione dell’aliquota applicata (ordinaria o ridotta).

All’interno del Portale Moss, per agevolare la compilazione della Dichiarazione, il sistema mette a disposizione le aliquote Iva dei diversi Stati UE sulla base di quanto indicato nel data base della Commissione europea, consultabile al seguente link http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html. Le variazioni nelle aliquote sono comunicate alla Commissione dai singoli Stati membri e potrebbero non essere recepite tempestivamente. Pertanto, si invita a verificare la correttezza delle aliquote applicate in ciascuno Stato Membro sui rispettivi siti istituzionali.

Vedi: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-digital-services-moss-scheme/index_it.htm

Il modello deve essere comunque trasmesso, a saldo zero, anche se nel trimestre non sono state effettuate operazioni rientranti nel regime.

Ad ogni Dichiarazione è attribuito dal sistema un numero di riferimento unico da indicarsi in sede di versamento dell’imposta.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il decimo giorno successivo alla scadenza (il trenta del mese di riferimento), al soggetto passivo verrà inoltrato un sollecito (cd. Vat return reminder) contenete l’invito ad adempiere. Tale sollecito, sprovvisto dei connotati tipici degli ordinari atti impositivi contemplati dall’ordinamento italiano, è inoltrato al soggetto per via elettronica direttamente all’interno della propria area riservata nel Portale MOSS e per e-mail all’indirizzo fornito in sede di registrazione.

l versamento dell’Iva dovuta in base alla Dichiarazione è effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione, con le seguenti modalità.

Per gli operatori in Regime UE, il Versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il Portale Moss, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, intestato all’operatore. Accedendo al Portale Moss è possibile scegliere la Dichiarazione per la quale effettuare il pagamento, indicarne l’importo e il codice IBAN del conto sul quale sarà eseguito l’addebito (tipo RID) dell’Iva dovuta.

Per gli operatori in regime non UE, il Versamento avviene mediante bonifico in euro su un conto aperto presso la Banca d’Italia (Beneficiario: AGENZIA ENTRATE IVA MOSS, BIC: BITAITRRENT, IBAN: IT31A0100003245348200005875). Sul Portale Moss sono disponibili i dati bancari relativi a tale conto. La causale del bonifico dovrà contenere il numero di riferimento unico della dichiarazione per la quale viene effettuato il pagamento.

Tale modalità è prevista anche per gli operatori in regime UE che non dispongono di un conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate.

I pagamenti sono trimestrali. Perciò, le scadenze sono le seguenti: 20 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 20 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 20 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 20 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Il Versamento dell’Iva deve essere riferito ad una determinata Dichiarazione. Pertanto, nella causale del pagamento va sempre indicato il “numero di riferimento unico” della Dichiarazione; ciò avviene automaticamente se il pagamento è eseguito mediante addebito su conto corrente bancario o postale, mentre si raccomanda di prestare particolare attenzione nell’indicare correttamente tale numero nella causale del bonifico, nel caso in cui si utilizzi questa modalità di pagamento.

L’autorizzazione all’addebito sul conto corrente dell’importo dichiarato deve essere effettuata per ogni versamento, non essendo prevista, allo stato, alcuna autorizzazione all’addebito con validità per più versamenti.

Non è prevista la possibilità di effettuare il pagamento tramite modello F24 e di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione.

In caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, il decimo giorno successivo alla scadenza (il trenta del mese di riferimento), al soggetto passivo verrà inoltrato un sollecito (cd. Vat payment reminder) contenete l’invito ad adempiere. Tale sollecito, sprovvisto dei connotati tipici degli ordinari atti impositivi contemplati dall’ordinamento italiano, è inoltrato al soggetto per via elettronica direttamente all’interno della propria area riservata nel Portale MOSS e per e-mail all’indirizzo fornito in sede di registrazione.

Vedi: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/moss/scheda+info+moss

Dal 1° gennaio 2019 regime MOSS semplificato

A decorrere dal 1° gennaio 2019, significative modifiche sono introdotte alle regole di territorialità IVA dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi nei confronti di “privati consumatori”.

Con le modifiche che la direttiva 2017/2455/UE apporta all’art. 58 della direttiva 2006/112/CE, dal 1° gennaio sarà possibile, per le prestazioni su elencate, applicare l’IVA nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, se il valore annuo delle prestazioni (al netto dell’IVA) non è superiore a 10.000 euro.
Resterebbero fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni nei confronti di privati extra Ue ex art. 7-sexies lett. f) del DPR 633/72.

L’agevolazione introdotta dalla direttiva 2017/2455/UE ha quale finalità espressa (si vedano i “considerando” alla direttiva medesima) quella di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle microimprese che sono stabilite in uno Stato membro e prestano occasionalmente servizi elettronici (o di telecomunicazione o teleradiodiffusione) in altri Stati membri della Ue diversi dal luogo in cui sono stabiliti ai fini IVA.

La modifica interessa, come detto, i soggetti di piccole dimensioni che principalmente effettuano prestazioni di servizi elettronici. Dunque, esaminando alcune delle esemplificazioni fornite dall’allegato II della direttiva 2006/112/CE, vi rientrano (vedi sopra) coloro che forniscono:
– siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
– software e relativi aggiornamenti;
– immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
– musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
– prestazioni di insegnamento a distanza.
Tra i servizi in questione rientra, ad esempio, anche la gestione dei profili social (ad esempio, Instagram), come ha di recente rilevato l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 96/2018).

A livello documentale, se i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (art. 22 comma 1 n. 6-ter del DPR 633/72), né di documentare altrimenti i corrispettivi, ad esempio mediante scontrino o ricevuta fiscale (DM 27 ottobre 2015).
Attualmente l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi riguarderebbe le sole prestazioni a “privati” italiani, ma – con l’estensione di cui alla direttiva 2017/2455/UE – verrebbero a essere inclusi nell’agevolazione anche le prestazioni verso “privati” stabiliti in altri Stati Ue.
Inoltre, la direttiva 2017/2455/UE intende riconoscere le regole di fatturazione dello Stato del prestatore per tutti i soggetti che assolvono l’IVA, relativa ai servizi in questione, avvalendosi del MOSS.

La direttiva 2017/2455/UE stabilisce anche che:
– il prestatore possa optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato del destinatario (anche se si tratta di un “privato” stabilito nella Ue) e l’opzione ha una durata di due anni;
– possano accedere al regime speciale del MOSS anche soggetti passivi extra Ue registrati ai fini IVA in uno o più Stati membri della Ue.

Dal 1° gennaio 2021, il regime MOSS verrà esteso anche alle vendite a distanza di beni.

Nell’ipotesi in cui la vendita avvenga per effetto dell’intermediazione mediante piattaforme elettroniche o portali, a questi ultimi spetterà la responsabilità nella riscossione dell’IVA.

Dal 1° gennaio 2019 dovranno  ritenersi applicabili le nuove disposizioni, secondo i convincimenti del diritto comunitario, noti già dalla sentenza del 5 febbraio 1963, causa 26-62, Van Gend en Loos, che ha sancito il principio dell’efficacia diretta delle direttive, subordinandolo tuttavia alla condizione che gli obblighi siano precisi, chiari e incondizionati e non richiedano misure complementari di carattere nazionale o europeo.

Vedi: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/content/guides_en

Guida al mini sportello unico per l’IVA (REV 1 applicabile dal 1° gennaio 2019)

Linee guida per gli audit

Le norme UE fondamentali in materia di IVA per i servizi TBE e l’uso del MOSS  per le microimprese

Legge di stabilità 2013 pubblicata in Gazzetta ufficiale Legge, 24/12/2012 n° 228, G.U. 29/12/2012

3d little human read an open book

Art. 1

326. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

b) l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. – (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). — 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna; le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi. o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni,. di cui all’articolo 41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati. al termine di ciascun mese.»;

c) all’articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

d) all’articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;

2) il comma 3 è abrogato;

e) all’articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all’articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell’articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.»;

g) all’articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».

D.L. n. 331 del 30/8/93, approvato dalla Legge n 427/1993

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Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (in Gazz. Uff., 30 agosto, n. 203).-Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

Il Presidente della Repubblica:

(Omissis)
Emana il seguente decreto-legge:

(Omissis)
Titolo II
ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Capo II
Disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie
e dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 37.

Operazioni intracomunitarie.
1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l’imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 38.

Acquisti intracomunitari.
1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro titolo reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d’imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta;
d) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all’art. 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell’art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’art. 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione dell’acquisto. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata, semprechè ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Per i soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall’anno in corso.
7. L’imposta non è dovuta per l’acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d’imposta o enti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all’imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

Art. 39.

Effettuazione dell’acquisto intracomunitario.
1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.
2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

Testo risultante a seguito della conversione
All’art. 39, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’acquisto di essi si considera effettuato all’atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’art. 50, comma 5”.

Art. 40.

Territorialità delle operazioni intracomunitarie.
1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. é comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.
3. In deroga all’art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti a accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell’anno solare non superiore a lire 54 milioni e semprechè tale limite non sia stato superato nell’anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d’imposta.
6. In deroga all’art. 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.
8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all’art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorchè l’operazione cui l’intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.
9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 nonchè le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato membro.

Art. 41.

Cessioni intracomunitarie non imponibili.
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell’art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 688/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
a) la consegna in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto;
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta;
c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’art. 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonchè le prestazioni di servizi indicate nell’art. 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

Art. 42.

Acquisti non imponibili o esenti.
1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ovvero è esente dall’imposta a norma dell’art. 10 dello stesso decreto.
2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Art. 43.

Base imponibile ed aliquota.
1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l’ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell’acquisto.
2. La base imponibile nell’ipotesi di cui all’art. 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell’ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l’aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633.

Art. 44.

Soggetti passivi.
1. L’imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi.
L’imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. In deroga al comma 1, l’imposta è dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell’art. 38, dal cessionario designato con l’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all’art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d’imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso.
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, la rappresentanza può essere limitata all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 46, nonchè alla compilazione, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all’obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all’art. 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell’art. 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 45.

Detrazione.
1. E’ ammessa in detrazione a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell’esercizio di impresa, arti e professioni.

Art 46.

Fatturazione delle operazioni intracomunitarie.
1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonchè dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 e per le prestazioni di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, non soggette all’imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all’imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dello Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all’art. 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettere a), b) e c) o committente delle prestazioni di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro trenta giorni dall’effettuazione dell’operazione deve emettere entro il quindicesimo giorno successivo in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l’indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

Testo risultante a seguito della conversione
All’art. 46, al comma 5, le parole: “trenta giorni dall’effettuazione” sono sostituite dalle seguenti: “il mese successivo a quello di effettuazione”; e le parole: “il quindicesimo giorno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “il mese seguente”.

Art 47.

Registrazione delle operazioni intracomunitarie.
1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), e alle operazioni di cui all’art. 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all’art. 25 del predetto decreto, distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all’art. 23 dello stesso decreto.
2. I contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anzichè in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all’art. 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.

Art. 48.

Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.
1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.
2. Nella dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno precedente, di cui all’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell’art. 47, commi 1 e 3, del presente decreto nell’anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l’esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell’anzidetto art. 28.

Art. 49.

Dichiarazione e versamento dell’imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa.
1. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l’imposta deve essere versata, a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.
3. L’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all’accisa.
4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell’esercizio dell’attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato, indicati nell’art. 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo e dell’art. 47, comma 3.

Art. 50.

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari.
1. Le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e le prestazioni di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l’ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all’art. 40, commi 5, 6 e 8, soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
4. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell’art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all’ufficio competente nei loro confronti, a norma dell’art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all’effettuazione di ciascun acquisto; l’ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all’art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. L’elenco riepilogativo delle cessioni deve contenere anche l’indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai quali sono stati inviati, ai sensi dell’art. 41, comma 3, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonchè la specificazione del relativo titolo. I soggetti indicati nell’art. 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto art. 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8. Con l’osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonchè le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi.

Testo risultante a seguito della conversione

All’art. 50, al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l’indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell’art. 41, comma 3, ovvero dell’art. 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonchè la specifica del relativo titolo”.

Art. 51.

Disposizioni relative ai produttori agricoli.
1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all’art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta si applica secondo le disposizioni dell’art. 47, comma 3, e dell’art. 49, commi 1 e 2, del presente decreto.
2. Per le cessioni di cui all’art. 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Per le cessioni di prodotti agricoli effettuate, in conformità alla lettera a) del comma 1 dell’art. 41, dai produttori agricoli di cui all’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso art. 34, per l’applicazione dell’imposta nel modo normale, gli acquirenti possono ottenere il rimborso della relativa imposta con le modalità di cui all’art. 38-ter del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Art. 52.

Cessioni a viaggiatori.
1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell’ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell’art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l’importo fissato dalle norme comunitarie, sull’eccedenza è dovuta l’imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l’applicazione del presente articolo.

Art. 53.

Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi.
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’art. 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall’acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell’imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all’ammontare dell’imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all’imposta nel territorio dello Stato.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell’imposta dovuta a norma dell’art. 38, comma 3, lettera e), nonchè le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.
3. I pubblici uffici non possono procedere all’immatricolazione, all’iscrizione in pubblici registri o all’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonchè ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all’adempimento dell’imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell’art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell’adempimento dell’imposta.
5. Nel comma 1 dell’art. 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “formalità doganali” sono inserite le seguenti: “o a quelle di cui all’art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331”.

Art. 54.

Sanzioni.
1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall’art. 47, nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l’imposta relativa alle operazioni stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare una imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui all’art. 47, comma 3.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della comunicazione di cui all’art. 50, comma 3, l’operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.
3. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 49, comma 1, o per la presentazione di essa con l’indicazione dell’ammontare delle operazioni dell’imposta in misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’imposta o la maggiore imposta dovuta.
4. Per l’omesso versamento, in tutto o in parte, dell’imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno. 5. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni.
6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 3, si applica la sanzione di cui all’art. 47, comma primo, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7. Per l’omessa presentazione degli elenchi di cui all’art. 50, comma 6, o per la presentazione con dati incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste nell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
8. Le sanzioni stabilite nell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l’individuazione dei soggetti cui si riferiscono.
9. Le pene pecuniarie previste all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non si applicano per gli errori formali commessi fino al 30 giugno 1993 e per gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti entro il 31 marzo 1993. Non si fa luogo alla restituzione di importi già pagati.

Testo risultante a seguito della conversione
All’art. 54:
al comma 9, le parole: “il 31 marzo 1993” sono sostituite dalle seguenti: “la stessa data, purchè regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; è aggiunto, in fine, il seguente comma: “9-bis. Il comma 4 dell’art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è sostituito dal seguente: “4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall’art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; per l’omissione o la inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell’accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni; si applicano altresì, anche agli uffici doganali, le disposizioni di cui all’art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni””.

Art. 55.

Collaborazione nei controlli ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri.
1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l’esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

Art. 56.

Norme applicabili.
1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Titolo II
ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Capo III
Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto connesse al regime temporaneo degli scambi intracomunitari.
Art. 57.

Adeguamento della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) nell’art. 7, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
“Agli effetti del presente decreto:
a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l’isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di sbarco.”;
B) nell’art. 8, primo comma, lettere a) e b), le parole “all’estero o comunque fuori del territorio doganale” sono sostituite dalle parole “fuori del territorio della Comunità economica europea”;
C) nell’art. 8, primo comma, lettera b), le parole: “nei bagagli personali fuori del territorio doganale” sono sostituite dalle parole: “nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea” e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: “che intenda esportarli” sono aggiunte le seguenti: “o destinarli a cessioni intracomunitarie” e dopo le parole: “inerente all’attività di esportazione” sono aggiunte le seguenti: “o a quella diretta a scambi intracomunitari”;
D) nell’art. 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Ai fini dell’applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonchè per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma”;
E) nell’art. 9, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
“7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea.”;
F) nell’art. 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonchè delle fatture relative a cessioni intracomunitarie”; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.”;
G) l’art. 38-quater è sostituito dal seguente: “Art. 38-quater (Sgravio dell’imposta per i viaggiatori stranieri). — 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell’art. 21, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’art. 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro tre mesi dall’effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’art. 25.”;
H) nell’art. 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: “o da atto registrato presso l’ufficio del registro.”;
I) l’art. 67 è sostituito dal seguente: “Art. 67 (Importazioni). — 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell’art. 7, primo comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’art. 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare;
e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a).
2. Sono altresì soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.”;
L) nell’art. 68 la lettera e) è soppressa;
M) nell’art. 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “L’imposta assolta per l’importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l’acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all’imposta nello Stato membro di destinazione.”;
N) nell’art. 73-bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole “o dall’importatore” sono aggiunte le parole “ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari” e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole “o importatori” sono aggiunte le parole “ovvero agli acquirenti intracomunitari”; O) nell’art. 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole “L’imposta afferente l’importazione” sono inserite le parole “o l’acquisto intracomunitario”.
2. Le operazioni di cui all’art. 40, comma 9, concorrono a formare l’ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell’art. 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Testo risultante a seguito della conversione
All’art. 57, al comma 2, dopo le parole: “all’art. 40, comma 9,” sono inserite le seguenti: “e all’art. 58”.

Art. 58.

Operazioni non imponibili.
1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.
La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
2. Salvo quanto previsto nell’art. 41, comma 2, lettera a), del presente decreto sono non imponibili, anche agli effetti dell’art. 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell’art. 38, comma 5, lettera a) del presente decreto, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati ad essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro.

Art. 59.

Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all’esportazione.
1. Le disposizioni dell’art. 38-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonchè relative prestazioni accessorie per le quali l’imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 44, comma 2, lettera b), del presente decreto.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l’accertamento della conformità degli stessi e l’apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall’ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.”.

Art. 60.

Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.
2. In deroga al comma 1 e all’art. 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all’atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l’immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all’atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.
3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.
4. Non sono soggette all’imposta le importazioni relative a:
a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;
b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;
c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall’imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l’ammontare dell’imposta risulta non superiore a lire 20 mila.
5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all’imposta ancorchè anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l’art. 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l’art. 50, comma 6, ai fini della compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti.
6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l’applicazione dell’art. 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le cessioni siano non imponibili anche a norma dell’art. 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 50, comma 6, ancorchè le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.