Archivi categoria: LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)

DISAMINA DELL’ART.167 DEL TUIR ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ 208/2015.

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La Legge di Stabilità n. 208/2015 con l’art. 1, comma 142, ha novellato l’art. 167 del TUIR “disposizioni in materia d’imprese estere controllate”.

Per una chiara e semplice visione dello stesso articolo è necessario esaminare il controllo esercitato da parte di un soggetto residente in Italia :

  • nei commi dal n.1 al n. 8, controllo di un’impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, così come identificati dal comma 4 dell’art. in argomento;
  •  nei commi 8-bis e 8-ter,  in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati al comma 1 o in Stati appartenenti all’UE ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

L’art. 1 comma 142 della L. 208/2015, ha modificato, superando in sostanza la precedente divisione, basata sui precedenti criteri, tra Stati black e white list, il comma 4 dell’art.167 del TUIR, ponendo un criterio distintivo oggettivo: “i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori, si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, dell’art. 167 TUIR, in base al comma 1 del medesimo articolo, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.

Le condizioni in base alle quali, alternativamente, è possibile, per un soggetto residente, non applicare le disposizioni di cui al comma 1, vengono elencate nel comma 5 alle lettere:

  • a) (svolgimento di una effettiva attività industriale o commerciale come principale attività nel mercato dello Stato territorio di insediamento, lo stesso per le attività bancarie, finanziarie e assicurative), da considerare in abbinamento anche con il disposto di cui al comma 5-bis);
  • b) (dalle partecipazioni non deve conseguire l’effetto di localizzare i redditi negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4).

Ai fini del comma 5, il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b, della Legge 27/07/2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Nei commi 6 e 7 viene specificato il metodo di assoggettamento a tassazione.

L’art. 1 comma 142, lettera n.4 , ha modificato il comma 8-bis dell’art.167 TUIR, stabilendo che la disciplina di cui al comma 1 del medesimo articolo (imputazione in capo al soggetto residente dei redditi prodotti dal soggetto estero controllato) trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in Stati appartenenti alla UE ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni di cui alle lettere:

  • a) (assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati assoggettati ove residenti in Italia);
  •  b) (proventi derivanti per più del 50% da specifiche attività ivi previste dello stesso comma).

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’ entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a).

Il comma 8-ter sancisce che le disposizioni di cui al comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Ulteriori disposizioni in termini di diritto di interpello e di procedura di accertamento sono contemplati nei commi 8-ter/quater e quinquies.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70)

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Art. 1

……….

142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 sono abrogati;
b) all’articolo 167:
1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si
considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;
3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore
all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle societa’»;
4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le
seguenti: «o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni».
143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all’articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del presente articolo.
144. Le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015.
145. A fini di adeguamento alle direttive emanate
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e
presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che
riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività’
economica effettiva, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti modalità’, termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la
trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle entrate da parte delle società’ controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno
l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato
consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel
periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da
soggetti diversi dalle persone fisiche. L’Agenzia delle entrate
assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura
richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi
indicate, sono tenute anche le società’ controllate, residenti nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la società’ controllante che
ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in
uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e’ inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.
147. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasione
internazionale. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono definite le modalità’ tecniche di applicazione del
presente comma ed e’ disposta la contestuale soppressione di
eventuali duplicazioni di adempimenti già’ esistenti.

…………………..