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Convenzione BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Il progetto per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utiliBase Erosion and Profit Shifting»; di seguito BEPS), che intende impedire l’eccessiva riduzione dell’utile imponibile e il trasferimento artificiale degli utili in Paesi a tassazione bassa o nulla, è stato lanciato il 12 febbraio 2013 con un primo rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Facendo seguito a tale rapporto, l’OCSE ha pubblicato, il 19 luglio 2013, il suo piano d’azione composto di 15 misure miranti a risolvere la problematica dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili.
Il G20 ha sostenuto il piano d’azione e il progetto è diventato un progetto congiunto, in cui tutti gli Stati del G20 e dell’OCSE hanno partecipato ai lavori tecnici in maniera paritaria. I rapporti finali del progetto BEPS, sono stati approvati e pubblicati il 5 ottobre 2015,

A  seguito delle raccomandazioni dell’OCSE del 2015 è stata emanata la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016  (cosiddetta Anti Tax Avoidance DirectiveATAD 1) che fa parte del pacchetto anti elusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.

I rapporti finali del progetto BEPS contengono anche disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI). Detti accordi traggono spunto dal Modello di Convenzione OCSE che costituisce da sempre una bozza a cui gli Stati possono ispirarsi in occasione della stipula di un nuovo Trattato o di una modifica di un trattato esistente.

Le disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI) derivano dai rapporti finali concernenti le seguenti misure del piano d’azione BEPS:

  • neutralizzare gli effetti di disallineamento derivanti da alcuni strumenti e strategie ibride;
  • prevenire l’abuso dei trattati;
  • impedire l’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione e migliorare l’efficienza dei meccanismi di risoluzione delle controversie.

La direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (Atad 2 ) ha apportato modifiche alla direttiva 2016/1164, allo scopo di contrastare i cd. disallineamenti da ibridi (Azione BEPS 2) che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione.

Vedi: Members of the Inclusive Framework on BEPS

Alcune di queste disposizioni convenzionali costituiscono standard minimi, la cui attuazione è posta sotto esame nell’ambito di valutazioni tra pari («peer reviews») effettuate dall’«Inclusive Framework on BEPS».
Al fine di adeguare in tempi brevi e in modo economicamente efficiente le CDI esistenti, che sono più di 3500 a livello mondiale, nell’ambito dell’azione 15 del progetto BEPS un gruppo composto di oltre 100 Stati e territori, ha elaborato una Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»).

Il sito dell’OCSE contiene un elenco, aggiornato a giugno 2019,  di Stati firmatari della Convenzione BEPS.

La Convenzione BEPS è stata elaborata in due fasi:

  • nella prima, un gruppo di esperti di diritto internazionale e in materia fiscale ha verificato la possibilità di realizzare uno strumento multilaterale che consentisse di mettere in atto le misure BEPS relative alle convenzioni fiscali e di modificare le CDI bilaterali.
    Nel rapporto 3 pubblicato dall’OCSE il 16 settembre 2014, il gruppo di esperti è giunto alla conclusione che un siffatto strumento multilaterale è auspicabile e realizzabile;
  • in una seconda fase è stato predisposto un mandato per un gruppo ad hoc che sviluppasse uno strumento multilaterale, ossia la Convenzione BEPS. Nel mese di maggio del 2015 il gruppo ad hoc ha avviato i lavori
    Alla fine di novembre del 2015 la Convenzione BEPS è stata ufficialmente approvata e pubblicata dall’OCSE nelle versioni in francese e in inglese. Contestualmente, il gruppo ad hoc ha presentato una nota esplicativa concernente la Convenzione BEPS (cosiddetta «Explanatory Statement»).
    Il rapporto sulla fattibilità della Convenzione BEPS, pubblicato nel 2014, ne prevede la coesistenza con le CDI bilaterali.

L’adesione alla Convenzione BEPS è facoltativa, tuttavia è caldeggiata dall’OCSE e dal G20 che la considerano uno strumento efficiente per attuare le raccomandazioni BEPS relative alle convenzioni fiscali.
Per permettere al maggior numero possibile di Stati e territori di utilizzare la Convenzione BEPS per modificare le CDI in vigore, detta Convenzione contiene disposizioni che assicurano una certa flessibilità nell’applicazione.
Benché la Convenzione sia ritenuta uno strumento efficiente per adeguare le CDI esistenti, è risaputo che esistono motivi e situazioni per cui determinate CDI non sono modificabili dalla Convenzione BEPS, ma possono essere comunque modificate percorrendo la via bilaterale.

La Convenzione BEPS è una convenzione internazionale a sé stante che costituisce il fondamento per la modifica delle CDI in essere, la cui revisione è dunque possibile senza un protocollo di modifica
bilaterale. La Convenzione BEPS contiene un preambolo e sei parti distinte:

  • La parte I disciplina il campo di applicazione della Convenzione BEPS e l’interpretazione dei termini (art. 1 e 2);
  • Le parti II–V contengono le disposizioni materiali della Convenzione BEPS che derivano dai rapporti finali sull’azione 2 (neutralizzare gli effetti di disallineamento derivanti da alcuni strumenti e strategie ibride), sull’azione 6 (prevenire l’abuso dei trattati), sull’azione 7 (impedire l’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione) e sull’azione 14 (migliorare l’efficienza dei meccanismi di risoluzione delle controversie). Alcune parti delle disposizioni convenzionali derivanti dalle azioni 6 e 14 rappresentano standard minimi;
  • La parte VI della Convenzione BEPS disciplina l’arbitrato. Mentre le disposizioni materiali nelle parti II–V derivano dai rapporti finali BEPS del 2015, le disposizioni sull’arbitrato sono state elaborate specificamente per la Convenzione BEPS . Poiché le nuove disposizioni sulla procedura arbitrale non rappresentano uno standard minimo, gli Stati e i territori che hanno firmato la Convenzione possono decidere liberamente se applicare queste disposizioni (art. 18–26);
  • Le disposizioni finali prevedono in particolare quanto segue: riserve (art. 28), notifiche (art. 29), conferenza delle Parti (art. 31), emendamenti alla Convenzione (art. 33), entrata in vigore (art. 34), efficacia (art. 35 e 36) e recesso dalla Convenzione BEPS (art. 37).

L’Articolo 1 – Campo di applicazione della Convenzione –  della Convenzione BEPS stabilisce  che la stessa modificherà tutti gli Accordi fiscali coperti, ossia le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra due Stati, notificate da entrambi detti Stati al c.d. depositario, Segretario Generale dell’OCSE.

L’Italia ha notificato 84 convenzioni tra cui alcune non ancora in vigore all’epoca ossia le convenzioni con Barbados, Gabon, Kenya, Mongolia e Romania, oltre che dei protocolli di modifica del trattato stipulato con le Filippine e con l’India. Tra i trattati notificati ve ne sono anche di stipulati con Paesi che non hanno aderito alla Convenzione Multilaterale BEPS. In questi casi l’operatività della Convenzione BEPS è subordinata all’adesione alla stessa da parte dell’altro Paese.

L’art. 34 – Entrata in vigore – della Convenzione BEPS stabilisce che:

  1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
  2. Per ogni Firmatario che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Convenzione entra in vigore il
    primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito da parte di detto Firmatario del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Poiché il quinto strumento di ratifica è stato depositato a marzo 2018 da parte della Slovenia, la convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2018 in relazione ai trattati stipulati tra i primi 5 Paesi che hanno recepito nel loro ordinamento interno la Multilaterale (Austria, Isola di Man, Jersey, Polonia, Slovenia).

Attualmente l’Italia non ha ancora recepito con Legge interna la Convenzione multilaterale e pertanto non ha nemmeno depositato il c.d. “strumento di ratifica”.

Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale  (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance  in Tax Matters)

La  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale  (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance  in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali.

La Convenzione, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli stati nella valutazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero di crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione. Il comunicato del rilasciato durante il vertice del G20 di Buenos Aires nel 2018 i dichiarava “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale“.

L’Italia ha ratificato l’adesione alla Convenzione multilaterale con la Legge n. 19 del 10 febbraio 2005 ed il Protocollo emendativo con la legge n.193 del 27 ottobre 2011.

Attualmente partecipano alla Convenzione 129 giurisdizioni , tra cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta una vasta gamma di paesi, compresi tutti i paesi del G20, tutti i paesi BRIICS ( (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), tutti i paesi dell’OCSE, i maggiori centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

Oltre 150 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio di informazioni su richiesta (Exchange Of Information on Request – EOIR) e oltre 100 a quello automatico (Automatic Exchange of Information – AEOI). Più di 90, infine, hanno già iniziato gli scambi secondo il Common reporting standard (CRS) scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti.

Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

In occasione del meeting del G20 a Fukuoka, in Giappone, l’OCSE ha tracciato l’ultimo bilancio della rete globale della trasparenza fiscale  evidenziando che nel 2018 gli scambi di informazioni sul fronte finanziario hanno portato alla luce più di 47 milioni di conti offshore, per un valore di 4.900 miliardi di euro.

La possibilità da parte delle autorità fiscali di accedere alle informazioni dei conti e dei movimenti finanziari dei propri cittadini all’estero ha già generato un effetto consistente sul gettito (si calcolano a livello globale maggiori entrate per 95 miliardi di euro tra imposte, sanzioni e interessi).

I due maggiori contributi all’incremento del gettito li hanno forniti:

  • l’attività investigativa delle autorità nazionali, resa più efficace dall’accesso alle informazioni sulla localizzazione e il movimento dei capitali transnazionali;
  • le iniziative di voluntary disclosure avviate negli ultimi anni da diversi Stati, che per la prima volta hanno avuto dalla loro la forza deterrente della trasparenza fiscale.

L’Ocse calcola che in relazione alle iniziative di voluntary disclosure sono stati oltre cinquecentomila i soggetti che hanno scelto,  aderendo ai programmi nazionali di voluntary disclosure, di riportare spontaneamente alla luce i propri asset finanziari detenuti offshore, prima dell’arrivo dei controlli del Fisco,  percepiti come un rischio più concreto rispetto al passato.

L’OCSE ha analizzato che dall’esame dei dati trasmessi alla Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank for International Settlements (BSI), organizzazione internazionale delle banche centrali con sede a Basilea) dai Centri finanziari internazionali (i cosiddetti International Finance Centre (IFC), come Bahamas, Cayman, Hong Kong, Lussemburgo, Svizzera) emerge che in venti anni il totale dei conti bancari qui depositati ha disegnato una parabola discendente.   L’OCSE conclude che indubbiamente vi è stato un’influsso benefico dello scambio di informazioni sulla tax compliance, visto che la discesa dei possedimenti finanziari nei Centri finanziari internazionali è corsa parallelamente all’implementazione della rete della cooperazione fiscale internazionale.

L’adozione ormai diffusa del Common reporting standard ha realizzato, lungo i canali di comunicazione aperti da 4.500 relazioni bilaterali tra Stati, il più grande interscambio nella storia di informazioni fiscali.

OCSE – Azioni BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Il progetto BEPS si inserisce nell’ambito di azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva e per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

Le 15 azioni sviluppate nel contesto del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) / G20, forniscono ai governi strumenti nazionali e internazionali  per affrontare l’elusione fiscale , assicurando che i profitti siano tassati laddove vengono svolte attività economiche che generano i profitti e dove viene creato valore.

Per  BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) s’intende quell’insieme di strategie poste in essere da alcune imprese per sfruttare disallineamenti normativi al fine di:

  • spostare artificialmente profitti verso giurisdizioni con tassazione bassa o inesistente (profit shifting)
  • abbattere la base imponibile attraverso pratiche elusive (base erosion)

Il progetto BEPS risponde alla necessità di:

  • assicurare che i profitti vengano tassati dove avviene l’attività economica
  • ripristinare la fiducia dei contribuenti nell’equità dei sistemi fiscali
  • permettere a tutte le imprese di operare nelle stesse condizioni
  • fornire ai governi strumenti per l’efficienza delle politiche fiscali nazionali
  • limitare il rischio che alcuni paesi adottino misure unilaterali che possano indebolire i principi della fiscalità internazionale

Le 15 azioni sono:

  1. Economia digitale
  2. Hybrid Mismatch Arrangements
  3. Regolamentazione Controllate Estere
  4. Deduzione degli interessi 
  5. Pratiche fiscali dannose 
  6. Clausole antiabuso 
  7. Stabile organizzazione 
  8. Transfer Pricing Beni immateriali 
  9. Transfer Pricing Allocazione dei rischi
  10. Transfer Pricing Transazioni ad alto rischio erosione 
  11. Misura e monitoraggio BEPS 
  12. Regole di Disclosure 
  13. Documentazione Transfer Pricing 
  14. Risoluzione delle controversie 
  15. Strumento multilaterale 

Vedi: 

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm

https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf

OCSE – Consiglio d’Europa: Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale

L’Italia ha aderito alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa  sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. La Convenzione è stata successivamente modificata dal Protocollo entrato in vigore il 1° giugno 2011 in linea con la normativa gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Essa prevede tutte le forme possibili di cooperazione amministrativa tra gli Stati in materia di accertamento e riscossione delle imposte, ponendosi in particolar modo l’obiettivo di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale.

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle due Organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sua elaborazione: il Consiglio d’Europa e l’OCSE. Inoltre, come emendata dal Protocollo 2010 è anche aperta alla firma di Stati non membri del Consiglio d’Europa né dell’OCSE, sulla base di una procedura specifica e di controlli previ sulla riservatezza e il trattamento dei dati.

L’aggiornamento delle firme e della ratifiche è disponibile presso il link seguente:

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf

Tale Convenzione consente alle Parti, – Stati membri del Consiglio d’Europa e paesi membri dell’OCDE – di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa che copra tutte le imposte obbligatorie con l’eccezione dei diritti doganali. L’assistenza può realizzarsi in diversi modi: scambio di informazioni tra le parti, inchieste fiscali simultanee e partecipazione alle inchieste condotte in altri Paesi, il recupero di imposte dovute in altri Paesi e la notificazione di documenti prodotti in altro Paesi parte.

In oltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo; esso può limitare la sua partecipazione solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all’assistenza solo a certi tipi di imposte.

La mutua assistenza prevista deve permettere di combattere l’evasione fiscale e si accompagna a delle misure di protezione dei contribuenti, si tratti di individui, di società o di economie nazionali. Ancora, una Parte può rifiutarsi di comunicare delle informazione se queste comportano la divulgazione di segreti commerciali, industriali o altri segreti professionali; la Parte può ugualmente rifiutare di fornire un’assistenza in riferimento ad un tipo di imposta che essa ritenga incompatibile con i principi generalmente ammessi in materia fiscale. In oltre, l’applicazione della Convenzione non può limitare i diritti e le garanzie riconosciuti agli individui dalla legislazione della Parte cui è richiesta l’assistenza. Precise regole assicurano la riservatezza delle informazioni ottenute in applicazione di tale testo convenzionale.

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the 2010 Protocol 

Testo in italiano 

Fonti: http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/Convenzione-OCSE-Consiglio-dEuropa-sulla-mutua-assistenza-amministrativa-in-materia-fiscale/index.html

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/127