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Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale  (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance  in Tax Matters)

La  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale  (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance  in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali.

La Convenzione, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli stati nella valutazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero di crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione. Il comunicato del rilasciato durante il vertice del G20 di Buenos Aires nel 2018 i dichiarava “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale“.

L’Italia ha ratificato l’adesione alla Convenzione multilaterale con la Legge n. 19 del 10 febbraio 2005 ed il Protocollo emendativo con la legge n.193 del 27 ottobre 2011.

Attualmente partecipano alla Convenzione 129 giurisdizioni , tra cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta una vasta gamma di paesi, compresi tutti i paesi del G20, tutti i paesi BRIICS ( (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), tutti i paesi dell’OCSE, i maggiori centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

Oltre 150 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio di informazioni su richiesta (Exchange Of Information on Request – EOIR) e oltre 100 a quello automatico (Automatic Exchange of Information – AEOI). Più di 90, infine, hanno già iniziato gli scambi secondo il Common reporting standard (CRS) scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti.

Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

In occasione del meeting del G20 a Fukuoka, in Giappone, l’OCSE ha tracciato l’ultimo bilancio della rete globale della trasparenza fiscale  evidenziando che nel 2018 gli scambi di informazioni sul fronte finanziario hanno portato alla luce più di 47 milioni di conti offshore, per un valore di 4.900 miliardi di euro.

La possibilità da parte delle autorità fiscali di accedere alle informazioni dei conti e dei movimenti finanziari dei propri cittadini all’estero ha già generato un effetto consistente sul gettito (si calcolano a livello globale maggiori entrate per 95 miliardi di euro tra imposte, sanzioni e interessi).

I due maggiori contributi all’incremento del gettito li hanno forniti:

  • l’attività investigativa delle autorità nazionali, resa più efficace dall’accesso alle informazioni sulla localizzazione e il movimento dei capitali transnazionali;
  • le iniziative di voluntary disclosure avviate negli ultimi anni da diversi Stati, che per la prima volta hanno avuto dalla loro la forza deterrente della trasparenza fiscale.

L’Ocse calcola che in relazione alle iniziative di voluntary disclosure sono stati oltre cinquecentomila i soggetti che hanno scelto,  aderendo ai programmi nazionali di voluntary disclosure, di riportare spontaneamente alla luce i propri asset finanziari detenuti offshore, prima dell’arrivo dei controlli del Fisco,  percepiti come un rischio più concreto rispetto al passato.

L’OCSE ha analizzato che dall’esame dei dati trasmessi alla Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank for International Settlements (BSI), organizzazione internazionale delle banche centrali con sede a Basilea) dai Centri finanziari internazionali (i cosiddetti International Finance Centre (IFC), come Bahamas, Cayman, Hong Kong, Lussemburgo, Svizzera) emerge che in venti anni il totale dei conti bancari qui depositati ha disegnato una parabola discendente.   L’OCSE conclude che indubbiamente vi è stato un’influsso benefico dello scambio di informazioni sulla tax compliance, visto che la discesa dei possedimenti finanziari nei Centri finanziari internazionali è corsa parallelamente all’implementazione della rete della cooperazione fiscale internazionale.

L’adozione ormai diffusa del Common reporting standard ha realizzato, lungo i canali di comunicazione aperti da 4.500 relazioni bilaterali tra Stati, il più grande interscambio nella storia di informazioni fiscali.

OCSE – Consiglio d’Europa: Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale

L’Italia ha aderito alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa  sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. La Convenzione è stata successivamente modificata dal Protocollo entrato in vigore il 1° giugno 2011 in linea con la normativa gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Essa prevede tutte le forme possibili di cooperazione amministrativa tra gli Stati in materia di accertamento e riscossione delle imposte, ponendosi in particolar modo l’obiettivo di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale.

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle due Organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sua elaborazione: il Consiglio d’Europa e l’OCSE. Inoltre, come emendata dal Protocollo 2010 è anche aperta alla firma di Stati non membri del Consiglio d’Europa né dell’OCSE, sulla base di una procedura specifica e di controlli previ sulla riservatezza e il trattamento dei dati.

L’aggiornamento delle firme e della ratifiche è disponibile presso il link seguente:

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf

Tale Convenzione consente alle Parti, – Stati membri del Consiglio d’Europa e paesi membri dell’OCDE – di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa che copra tutte le imposte obbligatorie con l’eccezione dei diritti doganali. L’assistenza può realizzarsi in diversi modi: scambio di informazioni tra le parti, inchieste fiscali simultanee e partecipazione alle inchieste condotte in altri Paesi, il recupero di imposte dovute in altri Paesi e la notificazione di documenti prodotti in altro Paesi parte.

In oltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo; esso può limitare la sua partecipazione solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all’assistenza solo a certi tipi di imposte.

La mutua assistenza prevista deve permettere di combattere l’evasione fiscale e si accompagna a delle misure di protezione dei contribuenti, si tratti di individui, di società o di economie nazionali. Ancora, una Parte può rifiutarsi di comunicare delle informazione se queste comportano la divulgazione di segreti commerciali, industriali o altri segreti professionali; la Parte può ugualmente rifiutare di fornire un’assistenza in riferimento ad un tipo di imposta che essa ritenga incompatibile con i principi generalmente ammessi in materia fiscale. In oltre, l’applicazione della Convenzione non può limitare i diritti e le garanzie riconosciuti agli individui dalla legislazione della Parte cui è richiesta l’assistenza. Precise regole assicurano la riservatezza delle informazioni ottenute in applicazione di tale testo convenzionale.

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the 2010 Protocol 

Testo in italiano 

Fonti: http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/Convenzione-OCSE-Consiglio-dEuropa-sulla-mutua-assistenza-amministrativa-in-materia-fiscale/index.html

https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/127