DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Vigente al: 8-4-2016
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED AI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
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Art. 167
Disposizioni in materia di imprese estere controllate
- Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o
indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta
persona, il controllo di un’impresa, di una societa’ o altro ente,
residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti
all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico
europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal
soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla
chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati. (172) (174)
- Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche
residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere
a), b) e c).
- Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al
comma 1, si applica l’articolo 2359 del codice civile, in materia di
societa’ controllate e societa’ collegate.
4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si
considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.
(174)
- Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto
residente dimostra, alternativamente, che:
a) la societa’ o altro ente non residente svolga un’effettiva
attività’ industriale o commerciale, come sua principale attività’,
nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le
attivita’ bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima
condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente può
interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto
dei diritti del contribuente. (133) (172)
5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si
applica qualora i proventi della societa’ o altro ente non residente
provengono per piu’ del 50% dalla gestione, dalla detenzione o
dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre
attivita’ finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti immateriali relativi alla proprieta’ industriale, letteraria
o artistica, nonche’ dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa’ o
l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa societa’ che controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.
- I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del
comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e,
comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul
reddito delle societa’. I redditi sono determinati in base alle
disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito
d’impresa, ad eccezione dell’articolo 86, comma 4. Dall’imposta cosi’
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 165, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. (172) (174)
- Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non
residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito
assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negliesercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periododel presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi
del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per
effetto del terzo periodo del predetto comma.
- Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso
comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi
richiamati o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a
quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia
abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni: (174)
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più
della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu’ del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione
o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprieta’ industriale, letteraria o artistica nonche’ dalla
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa’ o l’ente non residente, ne
sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ che
controlla la societa’ o l’ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
indicati i criteri per determinare con modalita’ semplificate
l’effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a),
tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della
base imponibile. (172)
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il
soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non
rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un
indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il
contribuente può’ interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo le modalità’ indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo l’interpello di cui al precedente periodo può’ essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis. (172)
8-quater. L’Amministrazione finanziaria, prima di procedere
all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore
imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il
quale viene concessa al medesimo la possibilita’ di fornire, nel
termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle
disposizioni del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l’Amministrazione
finanziaria non ritenga idonee le prove addotte, dovra’ darne
specifica motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti salvi i casi
in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero
non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta
favorevole all’interpello, il socio residente controllante deve
comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di
partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al
comma 8-bis. In tale ultimo caso l’obbligo di segnalazione sussiste
solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 8-bis. (172)
8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare la
veridicita’ e completezza delle informazioni e degli elementi di
prova forniti in tale sede. (172)
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto:
– (con l’art. 1, comma 83, lettera l)) l’abrogazione del comma 4
del presente articolo;
– (con l’art. 1, comma 88) che “Le disposizioni di cui ai commi da
83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere
dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta
precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31
dicembre 2007”.
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AGGIORNAMENTO (169)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l’art. 1, comma
680) che la presente modifica si applica dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
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AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l’art. 8,
comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.
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AGGIORNAMENTO (174)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l’art. 1, comma
144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Fonte: http://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2016/04/Art.-167-tuir.pdf